Cassazione Penale, Sentenza n. 28492/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento cautelare relativo a una contestazione di detenzione illecita e cessione di cocaina in forma continuata, il giudice per le indagini preliminari aveva applicato la custodia in carcere; il tribunale del riesame aveva poi escluso l'aggravante ex art. 80 d.P.R. 309/1990 e sostituito la misura con gli arresti domiciliari. L'indagato ha ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: violazione dell'art. 291, comma 1-quater, c.p.p. e conseguente nullità dell'ordinanza ex art. 292, comma 3-bis, c.p.p., oltre a vizio di motivazione, perché il giudice avrebbe disposto la misura senza effettuare previamente l'interrogatorio anticipato. Secondo la difesa, l'aggravante che consentiva il differimento non sarebbe stata contestata nei suoi confronti, e comunque la sola esigenza cautelare ravvisata era il pericolo di reiterazione, in presenza del quale l'interrogatorio preventivo sarebbe stato obbligatorio. Il ricorso insisteva inoltre sul fatto che la mancata distinzione tra le posizioni dei coindagati avrebbe illegittimamente esteso a tutti il regime derogatorio previsto solo per alcuni.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generico e non decisivo il motivo, osservando che il GIP aveva applicato la misura in relazione a una contestazione provvisoria che, al momento dell'emissione, includeva l'aggravante idonea a giustificare il differimento dell'interrogatorio; la successiva esclusione dell'aggravante nel subprocedimento cautelare non bastava, da sola, a fondare la nullità dedotta. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'omissione dell'interrogatorio preventivo integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, deducibile però solo da chi abbia un interesse concreto e attuale, con l'onere di indicare il pregiudizio effettivo subito sul piano difensivo. Poiché il ricorrente, avendo poi svolto l'interrogatorio postumo, non aveva allegato in modo specifico quale concreta lesione del diritto di difesa fosse derivata dall'omissione, il ricorso è stato ritenuto inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 291, comma 1-quater, c.p.p.
disciplina l'interrogatorio preventivo nel procedimento cautelare e la possibilità di differirlo nei casi previsti; la sua violazione può dar luogo a nullità a regime intermedio, ma solo se concretamente lesiva del diritto di difesa
l'ordinanza cautelare è affetta da nullità in caso di omissione dell'interrogatorio preventivo ove questo sia dovuto
sanziona con nullità l'ordinanza cautelare che non consideri specificamente gli elementi offerti dall'indagato nell'interrogatorio, in coerenza con la funzione difensiva dell'atto
la violazione delle disposizioni sull'interrogatorio preventivo incide sull'intervento dell'indagato e si colloca nell'area delle nullità generali a regime intermedio
le nullità a regime intermedio non possono essere eccepite da chi non ha interesse all'osservanza della disposizione violata
richiede che chi eccepisce la nullità indichi un interesse concreto, attuale e verificabile, non bastando un pregiudizio meramente astratto
la nullità è sanata se la parte si avvale della facoltà cui l'atto omesso era preordinato
fattispecie di detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti, qui contestata in forma continuata
aggravante contestata e poi esclusa nel riesame; la sua presenza nella contestazione provvisoria rilevava ai fini della disciplina dell'interrogatorio preventivo
art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p.
richiamato come catalogo dei reati per i quali opera la deroga al previo interrogatorio nei casi previsti dalla legge
art. 407, comma 6, lett. a), c.p.p.
richiamato nel ricorso come riferimento al catalogo dei delitti che incidono sul regime dell'interrogatorio
Massime di principio
- L'omissione dell'interrogatorio preventivo nel procedimento cautelare integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, ma la deduzione è ammissibile solo se la parte dimostra un interesse concreto e un'effettiva lesione delle proprie prerogative difensive.
- Non è sufficiente allegare in modo astratto la violazione della regola procedurale: il ricorrente deve indicare quale specifico pregiudizio l'omesso interrogatorio abbia prodotto sulla sua strategia difensiva o sull'esito della misura.
- Nel giudizio sulla legittimità dell'interrogatorio differito conta la contestazione provvisoria esistente al momento dell'ordinanza genetica; la successiva esclusione di un'aggravante nel riesame non comporta automaticamente la nullità se, al momento dell'adozione della misura, sussistevano i presupposti del differimento.
- Quando l'indagato ha comunque potuto svolgere l'interrogatorio postumo di garanzia, la nullità non opera in modo automatico e va verificato se la facoltà omessa abbia inciso concretamente sull'esercizio del diritto di difesa.
- Nel procedimento cautelare con più indagati, la contestazione di posizioni più gravi non può essere richiamata in modo generico per giustificare l'omissione del contraddittorio rispetto a soggetti per i quali le condizioni derogatorie non risultino specificamente sussistenti; tuttavia, per far valere il vizio, occorre sempre allegare il pregiudizio difensivo effettivo.
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