Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11273/2026 del 25/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma in appello della condanna per bancarotta fraudolenta documentale quale rappresentante legale della societa OPUS SPEI COOP SOCIALE a.r.l. (fallita il 2/7/2013). Il ricorrente contestava la sussistenza della condotta di sottrazione/occultamento o distruzione delle scritture contabili e del dolo specifico richiesto per la fattispecie, sostenendo che le scritture erano state comunque esibite alla Guardia di Finanza (28/05/2013) e che i bilanci ante 2011 erano reperibili e ritenuti attendibili; deduceva quindi che la fattispecie doveva piuttosto qualificarsi come bancarotta documentale semplice

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la condanna: pena di 2 anni di reclusione, pene accessorie e condanna al pagamento delle spese processuali. La motivazione richiama la distinzione tra bancarotta documentale "specifica" (art. 216, comma 1, n. 2 l.fall.), che richiede dolo specifico finalizzato a procurare un ingiusto profitto o recare pregiudizio ai creditori, e le ipotesi a dolo generico; la Corte ha ritenuto provati, con elementi indiziari concatenati (irregolarità delle scritture, sottrazione in prossimità del fallimento, mancata collaborazione con il curatore, effetto di impedimento della ricostruzione patrimoniale), sia l'elemento materiale (sottrazione/occultamento) sia il dolo specifico, escludendo la riclassificazione in bancarotta semplice

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare

    l'imprenditore che ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili

    La fattispecie 'bancarotta fraudolenta documentale specifica' richiede il dolo specifico (animus lucrandi o animus nocendi): la scomparsa o occultamento delle scritture è l'elemento materiale, ma per la sussistenza del reato occorrono ulteriori indici che evidenzino la finalità di arrecare pregiudizio ai creditori o di procurare un ingiusto profitto

  • art. 217, legge fallimentare

    Disciplina la bancarotta documentale semplice; differisce dalla fattispecie di cui all'art. 216 n.2 per l'elemento soggettivo, in cui è sufficiente il dolo generico e non è richiesta la finalità specifica di danneggiare i creditori o di trarre profitto

  • art. 173, comma 1, disposizioni di attuazione codice procedura penale

    Limiti di ammissibilita' del ricorso per cassazione e disciplina delle censure proponibili in cassazione (richiamata in relazione ai limiti formali del motivo unico articolato)

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Regola i motivi di annullamento di cassazione per vizi di motivazione e la valutazione degli atti o documenti non inseriti regolarmente nel processo; richiamata in ordine all'assenza di attestazioni probatorie specifiche introdotte in motivazione

Massime di principio

  • La sussistenza della bancarotta fraudolenta documentale specifica richiede, oltre all'elemento materiale (sottrazione, distruzione, occultamento o omessa tenuta), la prova del dolo specifico finalizzato a procurare un ingiusto profitto o a recare pregiudizio ai creditori; tale dolo può essere provato per via indiziaria
  • Indici rilevanti per inferire il dolo specifico: temporaneita' della sottrazione rispetto all'apertura della procedura fallimentare, irregolarita' nella tenuta delle scritture, rifiuto o inadempimento sistematico alle richieste del curatore, effetto concreto di impedimento alla ricostruzione patrimoniale, sproporzione tra passivo e attivo o risorse rese inaccessibili
  • La mera esistenza di copie di alcuni documenti o la reperibilita' di bilanci antecedenti non esclude automaticamente la bancarotta documentale specifica: occorre valutare se tali elementi siano sufficienti per permettere la ricostruzione completa della situazione patrimoniale al momento del dissesto
  • La qualificazione come bancarotta semplice e' possibile solo se manca la prova di una finalita' specifica (animus lucrandi/animus nocendi); in presenza di elementi che mostrino una condotta strumentale all'occultamento delle vicende gestionali la fattispecie specifica e' preferibile
  • In difesa, per contrastare un'imputazione di bancarotta documentale specifica, e' utile documentare piena e tempestiva collaborazione con gli organi fallimentari, spiegazioni plausibili e verificabili sulla disponibilita' o sulla natura dei documenti, e fornire prove che le eventuali carenze contabili derivino da negligenza o insufficienza tecnica non riconducibile a finalita' fraudolente

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.