Cassazione Penale, Sentenza n. 11273/2026 del 25/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma in appello della condanna per bancarotta fraudolenta documentale quale rappresentante legale della societa OPUS SPEI COOP SOCIALE a.r.l. (fallita il 2/7/2013). Il ricorrente contestava la sussistenza della condotta di sottrazione/occultamento o distruzione delle scritture contabili e del dolo specifico richiesto per la fattispecie, sostenendo che le scritture erano state comunque esibite alla Guardia di Finanza (28/05/2013) e che i bilanci ante 2011 erano reperibili e ritenuti attendibili; deduceva quindi che la fattispecie doveva piuttosto qualificarsi come bancarotta documentale semplice
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la condanna: pena di 2 anni di reclusione, pene accessorie e condanna al pagamento delle spese processuali. La motivazione richiama la distinzione tra bancarotta documentale "specifica" (art. 216, comma 1, n. 2 l.fall.), che richiede dolo specifico finalizzato a procurare un ingiusto profitto o recare pregiudizio ai creditori, e le ipotesi a dolo generico; la Corte ha ritenuto provati, con elementi indiziari concatenati (irregolarità delle scritture, sottrazione in prossimità del fallimento, mancata collaborazione con il curatore, effetto di impedimento della ricostruzione patrimoniale), sia l'elemento materiale (sottrazione/occultamento) sia il dolo specifico, escludendo la riclassificazione in bancarotta semplice
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare
l'imprenditore che ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili
La fattispecie 'bancarotta fraudolenta documentale specifica' richiede il dolo specifico (animus lucrandi o animus nocendi): la scomparsa o occultamento delle scritture è l'elemento materiale, ma per la sussistenza del reato occorrono ulteriori indici che evidenzino la finalità di arrecare pregiudizio ai creditori o di procurare un ingiusto profitto
Disciplina la bancarotta documentale semplice; differisce dalla fattispecie di cui all'art. 216 n.2 per l'elemento soggettivo, in cui è sufficiente il dolo generico e non è richiesta la finalità specifica di danneggiare i creditori o di trarre profitto
art. 173, comma 1, disposizioni di attuazione codice procedura penale
Limiti di ammissibilita' del ricorso per cassazione e disciplina delle censure proponibili in cassazione (richiamata in relazione ai limiti formali del motivo unico articolato)
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Regola i motivi di annullamento di cassazione per vizi di motivazione e la valutazione degli atti o documenti non inseriti regolarmente nel processo; richiamata in ordine all'assenza di attestazioni probatorie specifiche introdotte in motivazione
Massime di principio
- La sussistenza della bancarotta fraudolenta documentale specifica richiede, oltre all'elemento materiale (sottrazione, distruzione, occultamento o omessa tenuta), la prova del dolo specifico finalizzato a procurare un ingiusto profitto o a recare pregiudizio ai creditori; tale dolo può essere provato per via indiziaria
- Indici rilevanti per inferire il dolo specifico: temporaneita' della sottrazione rispetto all'apertura della procedura fallimentare, irregolarita' nella tenuta delle scritture, rifiuto o inadempimento sistematico alle richieste del curatore, effetto concreto di impedimento alla ricostruzione patrimoniale, sproporzione tra passivo e attivo o risorse rese inaccessibili
- La mera esistenza di copie di alcuni documenti o la reperibilita' di bilanci antecedenti non esclude automaticamente la bancarotta documentale specifica: occorre valutare se tali elementi siano sufficienti per permettere la ricostruzione completa della situazione patrimoniale al momento del dissesto
- La qualificazione come bancarotta semplice e' possibile solo se manca la prova di una finalita' specifica (animus lucrandi/animus nocendi); in presenza di elementi che mostrino una condotta strumentale all'occultamento delle vicende gestionali la fattispecie specifica e' preferibile
- In difesa, per contrastare un'imputazione di bancarotta documentale specifica, e' utile documentare piena e tempestiva collaborazione con gli organi fallimentari, spiegazioni plausibili e verificabili sulla disponibilita' o sulla natura dei documenti, e fornire prove che le eventuali carenze contabili derivino da negligenza o insufficienza tecnica non riconducibile a finalita' fraudolente
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