Cassazione Penale, Ordinanza n. 20816/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, che aveva confermato la sua condanna per furto. Il ricorso deduceva, in sostanza, il vizio relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la valutazione negativa fosse ingiustificata. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata, osservando che la Corte territoriale aveva non solo richiamato gli elementi ostativi ritenuti decisivi o rilevanti, ma aveva anche esaminato in modo analitico gli elementi allegati dall'appellante, spiegandone la ritenuta irrilevanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la condanna per il delitto di furto già confermata in appello; la decisione di legittimità non interviene sul merito della responsabilità, ma solo sull'inammissibilità dell'impugnazione proposta contro il diniego delle attenuanti generiche.
Norme richiamate
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito indica gli elementi ostativi ritenuti rilevanti e confuta analiticamente gli elementi allegati dalla difesa, spiegandone l'irrilevanza.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il controllo di legittimità sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è limitato alla verifica della presenza di una motivazione non apparente e logicamente coerente; non è sufficiente, per censurare la decisione, una mera contrapposizione valutativa della difesa.
- Quando il giudice di merito ha esaminato gli elementi favorevoli invocati dall'imputato e ne ha spiegato specificamente la non decisività, la doglianza sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è manifestamente infondata.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della sanzione pecuniaria prevista dalla legge a favore della Cassa delle ammende.
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