Cassazione Civile, Ordinanza n. 30260/2023 del 31/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2008 emesso con metodo sintetico, fondato sul possesso di beni indice di capacità contributiva (abitazione, due autovetture e un'imbarcazione). La contribuente aveva prima esperito la procedura di mediazione senza esito, quindi aveva impugnato l'atto sostenendo, tra l'altro, la decadenza dell'Amministrazione dal potere impositivo; la CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR aveva riformato la decisione, ritenendo tempestivo e valido l'accertamento. In cassazione la contribuente ha proposto tre motivi di ricorso, ma nel testo disponibile non ne sono riportati il contenuto specifico. Successivamente, la contribuente ha comunicato di avere aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dall'art. 1 del D.L. n. 148 del 2017, richiamante l'art. 6 del D.L. n. 193 del 2016, producendo documentazione e dichiarando poi espressamente la rinuncia al ricorso, confermata con successiva nota.
La decisione
La Corte non ha esaminato i motivi di ricorso nel merito. Ha rilevato che la contribuente, tramite difensore, ha dichiarato di rinunciare al ricorso in ragione dell'adesione alla definizione agevolata, ma la documentazione depositata non era sufficiente a dimostrare la definizione della pendenza ai sensi della normativa condonistica. In ogni caso, la rinuncia espressa ha imposto la declaratoria di estinzione del giudizio e di cessazione della materia del contendere. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente. La Corte ha inoltre escluso l'applicabilità del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, poiché tale previsione opera solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità e non in caso di estinzione.
Norme richiamate
art. 1 del D.L. n. 148 del 2017
richiamato quale base della definizione agevolata delle controversie tributarie; la Corte osserva che la documentazione prodotta non basta a dimostrare la definizione della lite ai sensi della normativa condonistica.
art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193
richiamato dall'art. 1 del D.L. n. 148 del 2017 come disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non si applica quando la Corte pronuncia l'estinzione del giudizio e non il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso; la norma è di stretta interpretazione ed eccezionale.
art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha inserito nel d.P.R. n. 115 del 2002 il comma 1 quater sull'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara validamente la rinuncia al ricorso, la Corte deve dichiarare l'estinzione del giudizio, senza procedere all'esame del merito delle censure.
- La mera allegazione dell'adesione a una procedura di definizione agevolata non è sufficiente, da sola, a dimostrare la cessazione della materia del contendere se non risulta provata la concreta definizione della pendenza secondo la disciplina applicabile.
- La previsione sull'ulteriore contributo unificato ha natura eccezionale e non si applica analogicamente ai casi di estinzione del giudizio, essendo limitata alle ipotesi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
- In presenza di rinuncia al ricorso, la Corte può compensare le spese di legittimità ove ricorrano giusti motivi, senza statuizioni sul merito della controversia tributaria.
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