Cassazione Penale, Ordinanza n. 36739/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che, dichiarata l'estinzione per prescrizione delle condotte anteriori al 29 dicembre 2016, aveva comunque confermato la sua responsabilità per il delitto di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, riducendo solo il trattamento sanzionatorio. I motivi di ricorso erano due: con il primo si deduceva la violazione dell'art. 192 c.p.p. per omessa valorizzazione di una prova testimoniale ritenuta decisiva, dalla quale il ricorrente assumeva di poter desumere l'avvenuta applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 94-bis del Codice della strada; con il secondo si censurava l'erronea applicazione della legge e la violazione del principio del ne bis in idem, sostenendosi che l'irrogazione della sanzione amministrativa avrebbe impedito l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché le doglianze sulla valutazione dell'attendibilità dei testimoni e sull'art. 192 c.p.p. possono essere veicolate in cassazione solo come vizio di motivazione nei limiti dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., e non come autonoma violazione di legge. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la condotta contestata integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico e non il mero illecito amministrativo richiamato dal ricorrente; inoltre, non opera la preclusione all'azione penale quando la precedente sanzione amministrativa, anche se formalmente penale ai sensi dell'art. 7 CEDU, si inserisca in un sistema di procedure complementari dirette a finalità sociali differenti e a una sanzione complessivamente proporzionata. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La dedotta violazione in tema di valutazione della prova testimoniale non integra di per sé un autonomo vizio deducibile in cassazione, ma può essere prospettata soltanto come vizio motivazionale nei limiti dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., se emergente dal provvedimento impugnato o da atti specificamente indicati.
Il controllo di legittimità sulla valutazione della prova è circoscritto ai vizi della motivazione, non potendo trasformarsi in una nuova valutazione del merito.
art. 94-bis del Codice della Strada
La sanzione amministrativa evocata dal ricorrente non esclude, nel caso concreto, la configurabilità del reato contestato; la Corte ribadisce che la condotta descritta non è riconducibile al mero illecito amministrativo.
Non sussiste la preclusione all'azione penale quando la precedente sanzione amministrativa, pur formalmente penale ai sensi dell'art. 7 CEDU, si inserisca in un sistema di procedure complementari con finalità sociali differenti e con sanzione complessiva proporzionata.
art. 7 CEDU
La Corte richiama il criterio elaborato dalla giurisprudenza CEDU per qualificare alcune sanzioni amministrative come "formalmente penali", ma esclude che ciò determini automaticamente un divieto di doppio procedimento.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, le censure relative all'attendibilità della prova testimoniale e alla violazione dell'art. 192 c.p.p. non sono deducibili come violazione di legge in senso proprio, ma solo come vizio di motivazione entro i limiti dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., purché il vizio risulti dal testo della decisione o da atti specificamente indicati.
- La condotta di chi rappresenti falsamente, davanti all'ufficio competente, di essere proprietario di veicoli in realtà nella disponibilità di altri, ottenendone l'immatricolazione, può integrare il delitto di falsità ideologica in atto pubblico mediante induzione in errore del pubblico ufficiale, e non il solo illecito amministrativo eventualmente richiamato dalla disciplina del Codice della strada.
- Il principio del ne bis in idem non impedisce necessariamente l'esercizio dell'azione penale quando una precedente sanzione amministrativa, anche se formalmente qualificabile come penale ai sensi dell'art. 7 CEDU, faccia parte di un sistema di procedure complementari, volto a finalità sociali diverse e a una risposta sanzionatoria complessivamente prevedibile e proporzionata al disvalore del fatto.
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