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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24523/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo, deducendo un unico motivo di censura: contraddittorietà e illogicità della motivazione sul giudizio di responsabilità, con particolare riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo generico, perché non si confrontava in modo specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata. In fatto, la decisione di merito aveva affermato la consapevolezza, in capo all'imputato, della provenienza delittuosa del bene ricettato, valorizzando la mancata spiegazione attendibile dell'origine del possesso di refurtiva, indicata come bene di qualsiasi natura, incluso un telefono cellulare.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza di appello fosse immune da manifeste illogicità e che il giudice di merito avesse correttamente applicato il principio secondo cui, quando l'imputato sia trovato nella disponibilità di refurtiva e non fornisca una spiegazione attendibile della provenienza del bene, può ritenersi integrato il dolo della ricettazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    È richiamata la ricettazione come reato contestato, con riferimento alla consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e alla mancata spiegazione attendibile dell'origine del possesso.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; la censura meramente assertiva o sganciata dalle ragioni decisorie è inammissibile.
  • In tema di ricettazione, la disponibilità di refurtiva, in assenza di elementi che colleghino il possesso alla commissione del furto, può consentire di inferire la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene se l'imputato non offre una spiegazione attendibile della sua origine.
  • La valutazione della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato può essere sorretta da un apparato argomentativo non manifestamente illogico fondato sulle modalità del possesso e sull'assenza di giustificazione plausibile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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