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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22450/2022 del 09/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna riportata in primo grado per i reati previsti dagli artt. 642 e 367 c.p. Denuncia due motivi: (1) profilo processuale relativo all'inutilizzabilità degli accertamenti compiuti da un'agenzia investigativa nominata dalla compagnia assicurativa e, in particolare, alla certificazione resa dai servizi informazione dell'Amministrazione delle Dogane attestante importazione/esportazione di un veicolo con corrispondente numero di telaio. Sostiene che tali atti sono stati acquisiti all'estero (Marocco) in violazione delle formalità previste dagli artt. 391 bis e ss. c.p.p. e che, se necessario, avrebbe dovuto essere esperita la procedura di rogatoria internazionale; (2) profilo di diritto sostanziale: sostiene l'insussistenza del reato di cui all'art. 642 c.p. poiché il bene non sarebbe stato di proprietà dell'agente, invocando i principi di tipicità e tassatività dell'ipotesi di reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per questioni non consentite in sede di legittimità. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura procedurale, richiamando il principio secondo cui la sanzione di inutilizzabilità prevista per gli atti assunti per rogatoria non si applica ai documenti che la parte acquisisce autonomamente all'estero direttamente dalle amministrazioni competenti (richiamo a precedente di Sez.2, sentenza n.4152/2019). Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che la questione non fosse devoluta al giudice d'appello (non sollevata in appello), con conseguente esclusione della sua trattazione in Cassazione per effetto del carattere devolutivo dell'impugnazione. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 a titolo di ammenda in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 642 cod. pen.

    Il ricorrente contestava l'applicazione della norma sostenendo che il bene non fosse di sua proprieta'; la Corte non ha esaminato il merito della norma perche' la questione non era stata devoluta all'appello e quindi risultava inammissibile in Cassazione

  • art. 367 cod. pen.

    Norma indicata tra le imputazioni contestate in primo grado; nessuna interpretazione sostanziale compiuta dalla Corte di legittimità nel dispositivo

  • art. 327-bis c.p.p.

    Richiamata in relazione alle formalità processuali connesse alle indagini difensive e all'acquisizione di atti all'estero; la Corte ha ritenuto che la disciplina sulla inutilizzabilità per rogatoria non si applica ai documenti acquisiti direttamente dalla parte presso autorità estere

  • art. 391-bis c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente come riferimento alle formalità richieste per atti compiuti all'estero; la Corte ha ritenuto irrilevante la censura perché i documenti erano stati acquisiti autonomamente dalla parte presso l'amministrazione competente estera

  • art. 391-quater c.p.p.

    Richiamato insieme agli altri articoli sulla rogatoria; la Corte ha escluso l'automatica inutilizzabilità degli atti acquistati direttamente dalla parte all'estero

  • art. 391-nonies c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente nel contesto delle formalita' internazionali; non ha determinato l'annullamento del provvedimento in Cassazione

  • art. 729 c.p.p.

    Invocato dal ricorrente in relazione a regole procedurali; la Corte non ha ritenuto queste censure risolutive alla stregua prospettata

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e per consentire l'irrogazione dell'ammenda alla cassa delle ammende in caso di inammissibilita' con profili di colpa

  • Cass. Sez.2, sent. n.4152 del 25/10/2019 (richiamata)

    Giurisprudenza richiamata che afferma che la sanzione di inutilizzabilita' degli atti per mancata rogatoria non si applica ai documenti acquisiti autonomamente dalla parte all'estero direttamente dalle amministrazioni competenti (es. documenti doganali esteri)

Massime di principio

  • I documenti ottenuti direttamente dalla parte presso autorita' estere non sono automaticamente inutilizzabili in Italia per la mancata rogatoria; la sanzione di inutilizzabilita' riguarda soprattutto atti ottenuti tramite rogatoria non regolare
  • Se si intende contestare la validita' di atti acquisiti all'estero e invocare l'inutilizzabilita' per violazione delle formalita' di rogatoria, e' essenziale dimostrare che l'acquisizione e' avvenuta tramite canali che richiedevano la rogatoria e che le formalita' non sono state osservate
  • In Cassazione non possono essere trattate questioni che non siano state devolute al giudice d'appello con specifico motivo: punti del giudizio di primo grado non impugnati in appello acquistano efficacia di giudicato e sono inammissibili in sede di legittimità
  • Il ricorso per la Corte di cassazione puo' essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza; in tali casi il ricorrente puo' essere condannato al pagamento delle spese e, se sussistono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita', a un'ammenda
  • Nelle contestazioni che riguardano prove raccolte all'estero conviene documentare in modo chiaro la modalita' di acquisizione, la fonte (autorita' estera) e valutare preventivamente se sia necessaria o meno la rogatoria internazionale

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