Cassazione Penale, Sentenza n. 5040/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso; ha ritenuto fondata l'eccezione che la pena di base doveva essere quella rideterminata dal G.i.p. il 31/03/2020 (anni 2, mesi 10; euro 12.000,00). Di conseguenza ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla misura della pena e l'ha rideterminata in complessivi anni 4, mesi 4 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Petracca impugnava l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva applicato la disciplina della continuazione (art. 671 c.p.p.) tra una sentenza del Tribunale di Lecce (24/11/2016, definitiva 24/05/2017) per produzione e traffico di stupefacenti e una sentenza della Corte d'appello di Lecce (10/11/2021, definitiva 26/03/2022). Il ricorrente contestava che il giudice dell'esecuzione non avesse considerato che la pena risultante dalla sentenza del 24/11/2016 era stata successivamente rideterminata dal G.i.p. con ordinanza del 31/03/2020 (in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 40/2019), da anni 3, mesi 10 a anni 2, mesi 10 di reclusione ed euro 12.000,00 di multa; omissione che ha determinato un errato calcolo della pena base e, quindi, della pena complessiva in continuazione.
Norme richiamate
Norma sulla disciplina della continuazione applicabile dal giudice dell'esecuzione per unificare pene relative a più sentenze per fatti riconducibili a medesimo disegno criminoso.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti)
Prevede i reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti; i reati cui si riferisce la causa in esame.
art. 620, comma 1, lett. o, cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione, in casi determinati, di annullare senza rinvio e rideterminare direttamente la pena quando la correzione è possibile senza esame degli atti di merito.
Sentenza Corte costituzionale n. 40 del 2019
Decisione costituzionale che ha inciso sul trattamento sanzionatorio, portando alla rideterminazione della pena in un incidente di esecuzione (ordinanza G.i.p. 31/03/2020).
Ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Lecce del 31/03/2020
Provvedimento di esecuzione che ha rideterminato la pena originaria (da anni 3, mesi 10 a anni 2, mesi 10 ed euro 12.000,00), da considerare come pena base vincolante per il calcolo della continuazione.
Massime di principio
- Nelle valutazioni di continuazione il punto di riferimento è la pena attualmente determinata e definitiva, comprensiva di riduzioni intervenute per incidenti di esecuzione: il giudice deve tenerne conto nel calcolo della pena complessiva.
- Le modifiche della pena operate da un giudice dell'esecuzione (anche in esito a pronunce costituzionali) sono rilevanti e vincolanti per successivi atti di esecuzione e per l'applicazione della continuazione.
- Se l'errore riguarda solo il calcolo della pena e la correzione è operabile senza richiedere l'esame degli atti di merito, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio e rideterminare direttamente la pena ai sensi dell'art. 620 c.p.p.
- In presenza di pluralità di decisioni, prima di applicare la continuazione è obbligatorio verificare tutte le statuizioni definitive e ogni incidente di esecuzione che abbia modificato le pene originarie.
- La determinazione delle pene pecuniarie segue lo stesso principio: le riduzioni o modifiche già effettive devono essere incorporate nel calcolo complessivo della continuazione.
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