Parere n. 30/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dalla signora -OMISSIS-, contro Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la città Metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna (SABAP) e nei confronti di -OMISSIS-, per l’annullamento: i) dell'avviso di selezione per il conferimento di incarichi di collaborazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del d.lgs. 165/2001 e seg. della Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari e le province Oristano e Sud Sardegna; ii) della graduatoria finale profilo “Assistente Storico dell'Arte” approvata in data 6 aprile 2023; iii) del decreto del Soprintendente della Sopraintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari e le Province Oristano e Sud Sardegna del 6 aprile 2023, nella parte in cui: iii.i) si approva, per il profilo professionale “Assistente Storico dell'Arte”, previsto dalla Manifestazione d’interesse di cui al D.D. n. 11 del 24 marzo 2023 gli atti e verbali della selezione; iii.ii) si approva, per il profilo professionale “Assistente Storico dell'Arte”, la graduatoria di merito; iii.iii) si dichiara vincitrice della selezione per il profilo di “Assistente Storico dell'Arte” la dott.ssa -OMISSIS-; iv) del provvedimento, non conosciuto, di conferimento dell'incarico di collaborazione di “Assistente Storico dell'Arte” alla dott.ssa -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell'avviso di selezione, della graduatoria finale e del decreto di approvazione della graduatoria per il profilo di Assistente Storico dell'Arte, nonché del provvedimento di conferimento dell'incarico
Esito
La questione giuridica
La ricorrente, collocata al terzo posto nella graduatoria per il profilo di Assistente Storico dell'Arte, contesta il mancato riconoscimento di quattro punti per il Diploma triennale di specializzazione in Storia dell'arte e chiede altresì una rivalutazione dell'esperienza professionale, con conseguente rettifica del punteggio e collocazione al primo posto. Il ricorso straordinario articola cinque motivi: erronea interpretazione dell'art. 8 dell'avviso; illegittimità dell'art. 8 per illogicità manifesta, disparità di trattamento e violazione dell'European Qualification Framework, dell'Accordo Stato-Regioni n. 25 del 20 dicembre 2012 e del d.m. 13 febbraio 2013; violazione dei principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento di cui agli artt. 3 e 97 Cost. e dell'art. 1 della l. n. 241/1990; ulteriore violazione della disciplina dell'EQF e delle norme di recepimento; violazione degli artt. 3 e 8 dell'avviso. È inoltre proposta istanza cautelare di sospensione.
Il parere
La Sezione respinge, allo stato, l'istanza cautelare per difetto del periculum in mora, poiché la ricorrente non ha fornito elementi probatori idonei a dimostrare la gravità e l'irreparabilità del danno. Quanto al merito, il ricorso è dichiarato non maturo per la decisione. Il Consiglio di Stato dispone che il Ministero della Cultura trasmetta alla ricorrente la relazione istruttoria già acquisita e produca, entro 50 giorni dalla comunicazione del parere, una relazione integrativa, previamente sottoposta alla ricorrente per osservazioni e controdeduzioni entro un termine non inferiore a 20 giorni. La relazione dovrà chiarire se il mancato riconoscimento del titolo sia dipeso dalla ritenuta non equivalenza al dottorato oppure dalla non conformità del titolo alle specifiche previsioni dell'avviso di selezione. Ogni decisione sulle questioni di rito e di merito è riservata. La Sezione richiama inoltre la sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2023 e la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, sezione prima, 8 settembre 2020, Mediani c. Italia, in tema di applicabilità al ricorso straordinario delle garanzie convenzionali sulla ragionevole durata del processo.
Osservazioni
Istanza cautelare - Periculum in mora
La domanda cautelare è ritenuta infondata perché la ricorrente non ha prodotto idonei elementi probatori della gravità e dell'irreparabilità del danno prospettato.
Relazione istruttoria
Il Ministero della Cultura deve trasmettere alla ricorrente la relazione istruttoria già depositata, che non risulta esserle stata comunicata, garantendo così il contraddittorio.
Relazione integrativa sul titolo di specializzazione
Il Ministero deve chiarire se il mancato riconoscimento dei quattro punti sia stato motivato dalla ritenuta mancanza di equivalenza del titolo presentato al dottorato di ricerca oppure dalla sua non conformità alle previsioni dell'avviso di selezione.
Osservazioni e controdeduzioni della ricorrente
La relazione integrativa deve essere previamente trasmessa alla ricorrente, alla quale deve essere assegnato un termine non inferiore a 20 giorni per formulare osservazioni e controdeduzioni. La documentazione completa, comprensiva di tali apporti, deve essere trasmessa entro 50 giorni dalla comunicazione del parere.
Norme richiamate
art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001
conferimento di incarichi di collaborazione
È la base normativa indicata nell'avviso per il conferimento degli incarichi oggetto della selezione.
artt. 3 e 97 Cost.
Sono richiamati dalla ricorrente in relazione alle censure di illogicità, disparità di trattamento, imparzialità e buon andamento; la Sezione non decide tali questioni nel merito.
art. 1 l. 241/1990
È richiamato dalla ricorrente a sostegno delle censure concernenti i principi dell'azione amministrativa; la questione resta impregiudicata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi della ricorrente e dei terzi.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati mediante oscuramento dei dati personali.
art. 6 CEDU
ragionevole durata dei processi
Secondo il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2023 e alla sentenza CEDU Mediani c. Italia, le garanzie convenzionali sono riferibili anche al ricorso straordinario.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, l'istanza cautelare richiede la dimostrazione, mediante idonei elementi probatori, della gravità e dell'irreparabilità del danno; in mancanza, il presupposto del periculum in mora non può ritenersi integrato.
- Quando la relazione istruttoria dell'amministrazione non sia stata comunicata al ricorrente, il Consiglio di Stato può disporne la trasmissione, imponendo la riapertura del contraddittorio prima della definizione dell'affare.
- Se dagli atti non è chiaro se l'amministrazione abbia escluso un titolo per difetto di equivalenza sostanziale o per non conformità alle regole della selezione, è necessario un approfondimento istruttorio specificamente diretto a distinguere tali autonome ragioni.
- Nel ricorso straordinario, gli adempimenti istruttori devono assicurare alla parte un termine effettivo per formulare osservazioni e controdeduzioni sulla relazione integrativa dell'amministrazione.
- Le esigenze di ragionevole durata del ricorso straordinario impongono all'amministrazione il rigoroso rispetto dei termini assegnati per gli adempimenti istruttori, anche in funzione di prevenzione dell'eventuale responsabilità erariale connessa al ritardo.
Impugnazione della selezione per Assistente Storico dell'Arte
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una candidata collocata al terzo posto nella graduatoria per il conferimento di un incarico di collaborazione presso la Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna. Sono impugnati l'avviso di selezione, la graduatoria, il decreto di approvazione e il successivo conferimento dell'incarico alla candidata risultata vincitrice.
Svolgimento della selezione
L'avviso del 24 marzo 2023 prevedeva, tra gli altri, un incarico per il profilo di Assistente Storico dell'Arte, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001. La commissione attribuiva 17,07 punti alla prima classificata, 16,25 alla seconda e 13,76 alla ricorrente, collocata al terzo posto. La graduatoria definitiva veniva approvata con decreto del 6 aprile 2023.
A seguito dell'accesso agli atti, la ricorrente chiedeva la rettifica del punteggio, sostenendo che avrebbe dovuto ricevere quattro punti per il Diploma triennale di specializzazione in Storia dell'arte conseguito presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, oltre a un punteggio maggiore per l'esperienza professionale. La Soprintendenza respingeva la richiesta, affermando che l'art. 8 dell'avviso riservava il punteggio di quattro punti ai possessori di un dottorato di ricerca in materie attinenti all'oggetto dell'attività.
Motivi del ricorso
La ricorrente articola cinque motivi, incentrati sull'interpretazione e sulla legittimità dell'art. 8 dell'avviso, sulla pretesa equivalenza del diploma di specializzazione al dottorato, sulla violazione dell'European Qualification Framework, dell'Accordo Stato-Regioni n. 25 del 20 dicembre 2012 e del d.m. 13 febbraio 2013, nonché sui principi di uguaglianza, imparzialità, buon andamento, ragionevolezza e correttezza dell'azione amministrativa.
La ricorrente chiede l'accertamento del diritto al riconoscimento dei quattro punti, la rivalutazione dell'esperienza professionale e la conseguente collocazione al primo posto della graduatoria. Formula anche istanza cautelare di sospensione.
Valutazione dell'istanza cautelare
La Sezione respinge la domanda cautelare, limitatamente allo stato degli atti, per difetto del periculum in mora. La ricorrente non ha fornito elementi probatori idonei a dimostrare che il pregiudizio prospettato sia grave e irreparabile.
Necessità di integrazione istruttoria
Il Consiglio di Stato ritiene che il ricorso non sia ancora maturo per la decisione e riserva ogni valutazione sulle questioni di rito e di merito. In particolare, rileva la necessità di chiarire la concreta ragione per cui il titolo di specializzazione non sia stato valutato ai fini dell'attribuzione dei quattro punti.
Il Ministero della Cultura deve pertanto:
- trasmettere alla ricorrente la relazione istruttoria già acquisita, non risultando che essa le sia stata comunicata;
- predisporre una relazione integrativa che chiarisca se la decisione della commissione sia fondata sulla non equivalenza del titolo al dottorato oppure sulla non conformità del titolo alle previsioni dell'avviso;
- trasmettere preventivamente la relazione integrativa alla ricorrente;
- consentire alla ricorrente di presentare osservazioni e controdeduzioni entro un termine non inferiore a 20 giorni;
- trasmettere alla Sezione la relazione completa, comprensiva delle osservazioni della parte, entro 50 giorni dalla comunicazione del parere.
Ragionevole durata del procedimento
La Sezione richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2023, che ha recepito il nuovo indirizzo della Corte europea dei diritti dell'uomo, sezione prima, sentenza 8 settembre 2020, Mediani c. Italia. Secondo tale indirizzo, le garanzie previste dalla Convenzione europea, inclusa quella relativa alla ragionevole durata dei processi di cui all'art. 6 CEDU, si applicano anche al ricorso straordinario.
Il rispetto del termine assegnato al Ministero è quindi ritenuto indispensabile anche per prevenire il possibile pregiudizio erariale derivante dall'eventuale pagamento di un indennizzo per la ritardata definizione del ricorso.
Esito interlocutorio
Il parere non definisce il ricorso né in rito né nel merito. Dispone gli incombenti istruttori indicati, comunica il provvedimento al Ministero e alle parti e rinvia l'ulteriore trattazione a una data da destinarsi. È inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la ricorrente e i terzi, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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