Cassazione Penale, Sentenza n. 25289/2022 del 01/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revoca della confisca di due immobili intestati alla ricorrente, disposta in un procedimento di prevenzione a carico del marito (decreto confisca 16/06/2010). La ricorrente aveva prodotto un'ordinanza irrevocabile della Corte d'assise d'appello di Messina (06/07/2010) che, nel rigettare una richiesta di confisca ex art. 12-sexies d.l. 306/1992, aveva ritenuto i redditi familiari sufficienti a giustificare i beni. Sosteneva che tale ordinanza non era stata valutata nel procedimento di prevenzione e costituiva elemento idoneo alla revocazione; deduceva profili di violazione di legge (applicabilità dell'art. 7 legge 27/12/1956 n.1423) e violazione dell'art. 649 c.p.p.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha preliminarmente escluso la legittimazione della terza intestataria a chiedere la revoca della misura quando non deduca e provi l'effettiva titolarità dei beni: il terzo intestatario può impugnare soltanto per contestare la fittizietà dell'intestazione. Sul merito, la Corte ha ritenuto che le norme richiedano che la "prova nuova" per la revocazione sia realmente sopravvenuta o incolpevolmente inconoscibile al momento del giudizio di prevenzione; prove che erano disponibili e non dedotte tempestivamente non sono idonee a riaprire il procedimento. L'ordinanza invocata risaliva al 06/07/2010 e quindi era già formata quando si concluse il procedimento che ha portato alla confisca: non è prova nuova valutabile. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992
Norma di riferimento per la richiesta di confisca patrimoniale nel procedimento penale; la Corte ha ritenuto che il rigetto di una richiesta ex art. 12-sexies nel processo penale non autorizzi automaticamente la revoca della confisca di prevenzione da parte di un terzo intestatario, salvo che quest'ultimo provi la propria titolarità.
art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011
Disciplina della revocazione della misura di prevenzione: la "prova nuova" utile alla revocazione è quella sopravvenuta o incolpevolmente scoperta dopo la definitività della misura; non rientrano le prove che potevano essere dedotte nel procedimento originario.
art. 7 legge 27 dicembre 1956 n. 1423
Rimessa dalla ricorrente quale norma applicabile al caso concreto; la Corte ha invece confermato che né questa né l'art. 28 d.lgs. 159/2011 possono essere usate per riaprire il procedimento con prove che potevano essere tempestivamente presentate.
art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.
Interpretato insieme alle norme sulle impugnazioni in materia di misure di prevenzione: il terzo intestatario ha interesse concreto all'impugnazione solo se allega e prova l'effettiva titolarità dei beni (contestando la fittizietà dell'intestazione); non può invece contestare i presupposti personali del proposto.
artt. 10 e 27 d.lgs. n. 159/2011
Coordinate con l'art. 591 c.p.p. per delimitare l'interesse e la legittimazione del terzo intestatario nelle impugnazioni contro misure di prevenzione.
Riferito dalla ricorrente come principio generale di giudicato penale; la Corte ha richiamato il principio ma ribadito che non opera per riaprire decisioni di prevenzione con prove non nuove.
Richiamato dalla ricorrente per censurare la decisione; la Corte non ha ritenuto sussistente violazione, ritenendo infondati i profili dedotti.
Massime di principio
- Il terzo intestatario di beni sottoposti a confisca di prevenzione ha legittimazione a impugnare solo se allega e prova l'effettiva titolarità (ossia contesta la fittizietà dell'intestazione); non può validamente contestare i presupposti personali del proposto quali la pericolosità o la legittima provenienza delle risorse.
- Per ottenere la revoca di una misura di prevenzione la "prova nuova" deve essere realmente sopravvenuta o incolpevolmente scoperta dopo la definitività della misura; non sono idonee prove che erano accessibili e non dedotte nel procedimento originario.
- Un provvedimento penale definitivo che aveva già valutato elementi sostanzialmente analoghi non costituisce automaticamente motivo di revoca in un procedimento di prevenzione se era già formato al momento del procedimento di prevenzione.
- La semplice esistenza di un precedente provvedimento penale favorevole al proposto non elimina l'onere del terzo intestatario di dimostrare la propria titolarità dei beni; senza questa prova la richiesta di revoca è inammissibile.
- L'impossibilità di dedurre tempestivamente la prova nel precedente procedimento può giustificare la rivendicazione di "prova nuova" solo se provata l'impossibilità per cause di forza maggiore o per fatto realmente ignoto e non deducibile.
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