Sentenza n. 5554/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso contro gli atti della procedura selettiva universitaria e il decreto rettorale di approvazione degli atti e proclamazione del vincitore
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La candidata, già professoressa associata e titolare dell'abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore di prima fascia, aveva impugnato gli atti della procedura bandita ai sensi dell'art. 18, comma 1, della l. n. 240 del 2010 per la chiamata di un professore ordinario. In primo grado aveva dedotto, anzitutto, la non veridicità di alcuni titoli autocertificati dal candidato risultato vincitore, sostenendo che tale falsità avrebbe dovuto comportarne l'esclusione. Aveva inoltre contestato l'attribuzione, da parte della commissione, di un peso preponderante alla produzione scientifica rispetto ai titoli curriculari, l'assenza di un effettivo giudizio comparativo finale, alcune valutazioni ritenute illogiche o erronee sulla continuità della produzione scientifica, sulla data dell'ultima monografia e sul contenuto di una monografia, nonché la genericità dei criteri di valutazione. Il TAR aveva respinto il ricorso, ritenendo che le dichiarazioni controverse contenessero comunque un nucleo di verità e che le inesattezze non fossero determinanti, valorizzando inoltre la discrezionalità tecnica della commissione. In appello la candidata ha censurato tale decisione, ribadendo che il controinteressato aveva dichiarato di aver svolto un incarico didattico non risultante agli atti dell'università interessata, di essere stato componente di una commissione diversa da quella effettivamente esistente e di essere stato professore a contratto quando era stato nominato soltanto componente di commissioni d'esame. Ha inoltre riproposto le censure relative alla valutazione comparativa e alla genericità dei criteri. L'Università e il controinteressato hanno sostenuto che si trattasse di mere imprecisioni, prive di incidenza sull'esito, e che l'appello non superasse la prova di resistenza.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto le eccezioni processuali dell'Università. Ha ritenuto ammissibile la riproposizione delle censure non esaminate dal TAR, qualificandola come contestazione delle argomentazioni della sentenza senza ampliamento del devolutum. Ha inoltre escluso la rilevanza della prova di resistenza, poiché la questione non riguardava l'espungibilità dei singoli titoli dal curriculum, ma la non veridicità delle dichiarazioni autocertificate e le conseguenze previste dalla legge. Nel merito ha accolto il primo motivo, ritenendo non veritiere più dichiarazioni contenute nel curriculum del vincitore. La mera comunicazione dell'intenzione di conferire un incarico didattico non provava che l'incarico fosse stato effettivamente svolto; le dichiarazioni testimoniali generiche e de relato non erano idonee a superare la risposta ufficiale dell'università, fondata su riscontri oggettivi. È stata inoltre ritenuta sostanziale, e non meramente nominalistica, la differenza tra la commissione per il monitoraggio della qualità della ricerca e la commissione per il monitoraggio dei servizi o dell'attività di tutorato. Parimenti, la nomina alle sole commissioni d'esame non equivaleva al conferimento di un incarico di professore a contratto. Il Collegio ha escluso che tali falsità potessero essere considerate innocue o irrilevanti in ragione del peso concretamente attribuito dalla commissione ai relativi titoli: ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, la non veridicità della dichiarazione rileva oggettivamente e comporta la decadenza dal beneficio, senza necessità di accertare dolo o colpa grave. Nella procedura in esame, il curriculum integralmente autocertificato costituiva l'elemento essenziale e sostanzialmente unico della valutazione, sicché la non veridicità anche di alcuni titoli comportava l'esclusione del candidato. Il primo motivo è stato ritenuto pregiudiziale e assorbente; non sono stati esaminati gli ulteriori motivi sulla valutazione comparativa, sui giudizi della commissione e sulla genericità dei criteri. L'appello è stato accolto, la sentenza del TAR è stata riformata, il ricorso di primo grado è stato accolto e sono stati annullati gli atti approvati con il decreto rettorale, inclusa la proclamazione del controinteressato quale vincitore. Università e controinteressato sono stati condannati in solido alle spese del doppio grado, liquidate in euro 9.000, oltre oneri di legge, nonché al rimborso del doppio contributo unificato.
Norme richiamate
Costituisce la base normativa della procedura universitaria per la chiamata di un professore di prima fascia.
Fondano le dichiarazioni sostitutive mediante le quali il candidato autocertifica i titoli riportati nel curriculum.
riguardante le dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti artt. 46 e 47
Prevede il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
La non veridicità della dichiarazione produce oggettivamente la decadenza dal beneficio, senza discrezionalità dell'amministrazione e senza necessità di accertare dolo o colpa grave; nella procedura, comporta l'esclusione del candidato quando il curriculum autocertificato è essenziale per la valutazione e la nomina.
È richiamato dall'art. 75 quale disciplina ferma restando rispetto alle conseguenze della non veridicità, senza autonoma applicazione nella decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Nelle procedure universitarie di chiamata fondate sulla valutazione dei curricula, quando il bando richiede l'autocertificazione dell'intero curriculum e la commissione basa su di esso la valutazione dei candidati, il curriculum autocertificato costituisce un unicum essenziale della procedura.
- La non veridicità di una dichiarazione sostitutiva rileva oggettivamente ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000 e comporta la decadenza dal beneficio conseguito sulla sua base, senza che siano necessarie l'indagine sul dolo o sulla colpa grave del dichiarante e una valutazione discrezionale dell'amministrazione.
- Quando l'autocertificazione integrale del curriculum è essenziale per la valutazione e per la nomina, la falsità anche di un solo titolo indicato nel curriculum non può essere considerata un falso innocuo in ragione della scarsa incidenza del titolo sull'esito comparativo: la non veridicità comporta l'esclusione del candidato.
- La dichiarazione di avere effettivamente svolto un incarico non è resa veritiera dalla mera prova del conferimento dell'incarico; conferimento ed esecuzione sono fatti distinti e la prova del primo non dimostra il secondo.
- La diversa denominazione di organismi o incarichi non costituisce una mera imprecisione nominalistica quando individua funzioni e oggetti sostanzialmente diversi; dichiarare di aver partecipato a una commissione per il monitoraggio della qualità della ricerca non equivale a dichiarare la partecipazione a una commissione relativa ad altri servizi o attività dell'ateneo.
- Il principio di autoresponsabilità opera in forma rafforzata nelle procedure in cui il curriculum autocertificato rappresenta l'unico elemento valutativo: ciascun candidato deve verificare con particolare rigore che ogni dato dichiarato sia vero, completo e formulato in modo da non indurre in errore la commissione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1536/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1537/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1539/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1598/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1599/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1600/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →