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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31472/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per truffa (8 mesi di reclusione, 400 euro di multa e risarcimento alla parte civile). I principali motivi di ricorso erano: (1) nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello perché effettuata al difensore ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., senza prova di elezione di domicilio e con successivo rifiuto del difensore; (2) alternativa censura sulla notifica rispetto al luogo delle precedenti notifiche (residenza); (3) violazione di art. 157, comma 8-bis per conflitto con precedenti notifiche; (4) omissione di prova decisiva per mancata escussione dell'operatore postale (art. 507 cod. proc. pen.); (5) omissione di motivazione sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena; (6) mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; (7) mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; (8) eccessività della pena; (9) avvenuta prescrizione del reato; (10) richiesta complementare di annullamento senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione e domanda di rimessione alle Sezioni Unite su contrasto giurisprudenziale in materia di motivazione sulla sospensione condizionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: i primi tre motivi sulla notifica (art. 157, comma 8-bis) sono manifestamente infondati perché non risultava alcuna elezione di domicilio a carico del ricorrente e la notifica era avvenuta il 5/5/2022 prima del rifiuto del difensore (27/5/2022), per cui la notifica è valida; sul rifiuto del difensore la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il rifiuto deve essere contestuale alla nomina o immediatamente successivo per produrre effetti. Il quarto motivo (mancata escussione testimone) è inammissibile perché la censura di mancata assunzione di prova in Cassazione è consentita solo se il mezzo probatorio è stato chiesto ai sensi dell'art. 495, comma 2; la richiesta di escussione ex art. 507 è potere discrezionale del giudice e il rigetto è stato congruamente motivato. Quinto e decimo motivo (omessa motivazione sulla sospensione condizionale) sono inammissibili perché la questione era generica nei motivi di appello e non specificamente dedotta. Sesto e settimo motivo (attenuante art. 62, n.4 e art. 131-bis) sono inammissibili per aspecificità: il ricorso non ha confutato in modo puntuale la valutazione dei giudici di merito circa l'entità del danno e la personalità dell'imputato (precedenti). Ottavo motivo (eccessività pena) è inammissibile perché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non emerge arbitrio. Il nono motivo (prescrizione) è manifestamente infondato poiché presuppone la corretta instaurazione del rapporto processuale che è stata contestata e rigettata. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen., al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen.

    La notifica della citazione a giudizio al difensore ai sensi di questa norma è valida salvo che risulti elezione di domicilio diversa; il rifiuto del difensore produce effetti solo se intervenuto contestualmente alla nomina o immediatamente dopo

  • art. 606, comma 1, lett. B), D), E), cod. proc. pen.

    Individua i vizi di legge e di motivazione deducibili in ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto molte deduzioni o generiche o aspecifiche o non rilevanti in base a queste lettere

  • art. 507, cod. proc. pen.

    Regola i poteri del giudice di merito di disporre integrazione istruttoria; la decisione di non avvalersi di tale potere è discrezionale e non censurabile in Cassazione salvo violazione manifesta

  • art. 495, comma 2, cod. proc. pen.

    Stabilisce modalità di proposta delle prove: la mancata acquisizione di una prova può rilevare in Cassazione solo se il mezzo di prova era stato richiesto ai sensi di questa norma

  • art. 516, cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione di condannare alle spese e, ove sussistano profili di colpa nella proposizione del ricorso, disporre il pagamento alla Cassa delle ammende

  • art. 62, n. 4, cod. pen.

    Circostanza attenuante riferibile al danno patrimoniale: la Corte territoriale ha valutato l'entità del danno e l'ha ritenuta non tenue; il ricorso non ha confutato specificamente tale valutazione

  • art. 131-bis, cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte di merito ha ritenuto non applicabile la causa per entità del danno e la personalità criminale dell'imputato; tale decisione è stata ritenuta adeguatamente motivata

  • artt. 132 e 133, cod. pen.

    Principi per la determinazione della pena: la valutazione della dosimetria rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la Cassazione non rivede la valutazione se non per arbitrio

  • art. 591, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel contesto di aspecificità dei motivi e dei requisiti dell'impugnazione di merito; il ricorso che non svolge confronto puntuale con la decisione impugnata rischia l'inammissibilità

  • art. 129, cod. proc. pen.

    Richiamata nella discussione sulla prescrizione: la declaratoria di prescrizione richiede corretta instaurazione del rapporto processuale e deduzioni adeguate

Massime di principio

  • La notifica al difensore ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, è valida se non risulta una precedente elezione di domicilio e se il difensore non ha rifiutato contestualmente o immediatamente dopo la nomina; un rifiuto intervenuto successivamente alla notifica non invalida l'atto
  • In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione del provvedimento impugnato: la mera riproduzione dei motivi di appello o deduzioni generiche conduce all'inammissibilità
  • Le doglianze sulla mancata assunzione di prove sono ammissibili in Cassazione solo se il mezzo di prova era stato chiesto secondo le regole previste (art. 495, comma 2); le richieste di integrazione ex art. 507 sono poteri discrezionali del giudice di merito e il loro rigetto, se adeguatamente motivato, non è censurabile
  • La decisione sulla sospensione condizionale della pena deve essere dedotta e motivata in modo specifico in sede di appello; questioni introdotte in modo generico in appello non possono essere sviluppate ex novo in Cassazione
  • La determinazione della pena e la valutazione delle circostanze attenuanti e aggravanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; la Cassazione interviene solo in caso di palese illogicità o arbitrarietà
  • Se tutti i motivi di ricorso risultano inammissibili o manifestamente infondati, la Corte di Cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile e condannare il ricorrente alle spese e, se ricorrono profili di colpa, a versamenti alla Cassa delle ammende
  • Per le eccezioni di prescrizione e di applicazione di cause di non punibilità è necessario formulare deduzioni processuali puntuali e riferite a fatti e calcoli temporali precisi; deduzioni generiche non superano il vaglio di ammissibilità

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