Cassazione Penale, Sentenza n. 39845/2023 del 02/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne pronunciate in primo e secondo grado relative ad un traffico illecito e smaltimento su vasta scala (2004-2005) di rifiuti pericolosi mediante spandimento su terreni: Generoso Roma deduce, tra gli altri, vizio di qualificazione della pericolosità dei rifiuti (contestando le analisi ARPAC e l'attitudine della condotta a porre in pericolo ambiente e salute), calcolo erroneo della prescrizione (chiedendo l’applicazione della disciplina anteriore alla legge n. 251/2005), mancata prova del ruolo direttivo nell'associazione a delinquere, rifiuto della perizia richiesta e doglianze sul trattamento sanzionatorio (recidiva, esclusione delle attenuanti e commisurazione della pena). Vincenzo Ucciero contesta l'inammissibilità dell'appello su specifico capoverso (relativo al disastro ambientale), la valutazione delle prove indiziarie e la responsabilità soggettiva, il calcolo della prescrizione (e la duplicazione dell'effetto della recidiva), l'applicazione della recidiva e la commisurazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per essere fondati su censure manifestamente infondate o non consentite. Ha ritenuto condivisibile il compendio probatorio di merito (intercettazioni, indagini tecniche, consulenze) e la qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 434 (primo comma) come posto in pericolo della pubblica incolumità per la massività, diffusività e pericolosità dei rifiuti. Ha respinto i profili relativi alla prescrizione ritenendo corretta l'applicazione degli effetti della recidiva al calcolo del termine massimo e che, con le sospensioni, la prescrizione non era maturata alla data della sentenza di appello. Ha dichiarato infondate le censure relative al ruolo direttivo di Roma, al rigetto della perizia (ritenuta superflua alla luce dell'istruttoria) e ai profili di pena (aumento per recidiva e determinazione della pena base), confermando la congruenza motivazionale delle decisioni di merito. Sono state imposte ai ricorrenti le spese processuali, il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e la rifusione delle spese della parte civile ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
Il reato di "disastro" ai sensi dell'art. 434, primo comma, si realizza anche quando la ripetuta e sistematica immissione nell'ambiente di fattori inquinanti determina un pericolo diffuso per la pubblica incolumità; non è necessaria la verificazione dell'evento dannoso pieno per configurare l'ipotesi di pericolo (primo comma).
L'aumento per recidiva reiterata può essere applicato nella misura determinata dalla giurisprudenza e giustifica un incremento della pena in presenza di precedente capacità a delinquere e nuovi fatti più gravi.
Criteri per la determinazione della pena: i giudici di merito devono motivare l'allontanamento dal minimo edittale in relazione agli elementi oggettivi e soggettivi rilevanti (lesività, dolo, personalità del reo).
La recidiva incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo (e, in presenza di atti interruttivi, sul massimo), con effetti rilevanti ai fini della prescrizione.
Norma collegata al calcolo della prescrizione che, insieme all'art. 157, consente di tenere conto della recidiva nel computo dei termini.
legge 5 dicembre 2005, n. 251 (cd. riforma Cirielli)
Riforma rilevante per il calcolo dei termini di prescrizione; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della disciplina vigente nel computo dei termini e ha escluso la decorrenza della prescrizione alla data di appello.
Regola della valutazione della prova indiziaria: la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano svolto adeguata valutazione degli indizi e delle obiezioni difensive, conformandosi ai criteri richiesti dalla norma.
Prevede la sentenza di assoluzione quando dal giudizio emerge l'evidente e non contestabile insussistenza del fatto; la Corte ha richiamato l'onere dell'impugnante di dedurre elementi specifici per ottenere tale pronuncia, onere qui non assolto.
Norma che dispone le conseguenze economiche in caso di inammissibilità del ricorso: condanna alle spese e versamento alla Cassa delle ammende; la Corte l'ha applicata per imporre il pagamento di euro 3.000.
Massime di principio
- La qualificazione del reato di "disastro" ai sensi dell'art. 434, primo comma, può fondarsi sulla massività, diffusività e pericolosità oggettiva dei rifiuti e sull'attitudine della condotta a porre in pericolo la pubblica incolumità, anche in assenza della prova dell'evento dannoso pieno.
- Le censure generiche e non supportate da allegazioni tecniche specifiche (es. contestazioni delle analisi senza nuove perizie o elementi probatori) sono destinate all'inammissibilità o al rigetto in Cassazione: occorre proposta motivata e documentata.
- In presenza di sentenze "doppia conforme" (primo e secondo grado coerenti), la Corte di Cassazione legge le motivazioni congiuntamente: l'appello deve quindi evidenziare fratture logiche o errori di diritto non già ribadizioni di argomentazioni difensive generiche.
- La recidiva reiterata incide anche sul calcolo della prescrizione; gli atti interruttivi e la ricostruzione temporale devono essere valutati insieme per stabilire se la prescrizione è maturata.
- La richiesta di accertamenti tecnici supplementari (perizie) può essere respinta se il giudice ritiene che l'istruttoria già svolta sia esaustiva e abbia consentito di valutare la pericolosità; il ricorrente deve mostrare perché i mezzi istruttori esistenti siano insufficienti.
- Nella determinazione della pena, l'applicazione della recidiva e l'aumento per la gravità e il profitto illecitamente conseguito sono motivazioni ritenute idonee a giustificare incrementi rispetto al minimo edittale, purché adeguatamente esposte dai giudici di merito.
- Per ottenere l'assoluzione per "non doversi procedere" per prescrizione o insussistenza, l'appellante ha l'onere di dedurre specifici e chiari elementi in atti; mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39699/2023 del 02/10/2023
- Sentenza penale · 2 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39700/2023 del 02/10/2023
- Sentenza penale · 2 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39701/2023 del 02/10/2023
- Sentenza penale · 2 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39703/2023 del 02/10/2023
- Sentenza penale · 2 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39706/2023 del 02/10/2023
- Sentenza penale · 2 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39707/2023 del 02/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →