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Sentenza

Sentenza del 29/12/2016 n. 27297 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune ha impugnato in Cassazione la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva annullato l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2005 per due fabbricati utilizzati dalla cooperativa nello svolgimento di attività agricole e agroindustriali. Il Comune sosteneva che la ruralità dei fabbricati delle cooperative agricole fosse riconoscibile soltanto dal 2008, con conseguente assoggettamento a ICI per il 2005. Contestava inoltre che l'attività della cooperativa fosse propriamente agricola, rilevava la diversa titolarità dei fabbricati e dei terreni e sollevava, in subordine, una questione di legittimità costituzionale della disciplina retroattiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del Comune. Ha ritenuto che i fabbricati, pur non censiti nel catasto fabbricati, fossero strumentali all'attività agricola della cooperativa, comprendente allevamento avicolo, incubazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti conferiti dai soci. La Corte ha riconosciuto efficacia interpretativa e retroattiva alla normativa sulla ruralità, applicabile anche all'annualità 2005, e ha escluso che fosse necessaria l'identità tra proprietario del fabbricato e proprietario del terreno. Pertanto, i fabbricati rurali non erano soggetti a ICI. Le spese sono state compensate per la complessità della questione; il Comune, quale ricorrente soccombente, deve versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3-bis, convertito in L. n. 133 del 1994

    Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 c.c., incluse quelle destinate alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi.

    La ruralità può riguardare anche fabbricati produttivi appartenenti a cooperative agricole, quando siano strumentali alle attività agricole e alla lavorazione o commercializzazione dei prodotti conferiti dai soci.

  • D.L. n. 159 del 2007, art. 42-bis, convertito in L. n. 222 del 2007

    La disposizione specifica che le attività di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli possono essere effettuate anche da cooperative e loro consorzi.

    L'inciso relativo alle cooperative ha natura esplicativa e non innovativa; può quindi essere utilizzato per interpretare anche le annualità anteriori alla sua entrata in vigore.

  • D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis, convertito in L. n. 14 del 2009

    Non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui al D.L. n. 557 del 1993, art. 9.

    La norma è stata qualificata come disposizione di interpretazione autentica, con efficacia retroattiva: i fabbricati rurali non costituiscono fabbricati ai fini ICI anche per periodi d'imposta anteriori.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a)

    La norma individua il concetto di fabbricato rilevante ai fini ICI, interpretato dalla disciplina successiva nel senso di escludere le unità immobiliari in possesso dei requisiti di ruralità.

    L'esclusione dall'ICI deriva dall'assenza del presupposto oggettivo dell'imposta quando l'immobile ha carattere rurale secondo l'art. 9 del D.L. n. 557 del 1993.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3

    La base imponibile dei fabbricati non censiti è determinata in base al valore contabile.

    Il mancato accatastamento non impedisce di riconoscere la ruralità; per gli immobili non iscritti in catasto il giudice tributario deve verificarne concretamente i requisiti.

  • D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 14, lett. d), convertito in L. n. 214 del 2011

    Abrogazione dell'art. 23, comma 1-bis, del D.L. n. 207 del 2008, con decorrenza dal 1° gennaio 2012.

    L'abrogazione, operante dal 2012, non elimina l'efficacia interpretativa già riconosciuta alla disciplina per le annualità precedenti, né impedisce l'applicazione dell'orientamento giurisprudenziale consolidato.

  • Codice civile, art. 2135

    Il carattere rurale richiede che il fabbricato sia strumentale allo svolgimento di un'attività agricola riconducibile alla nozione civilistica di imprenditore agricolo.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 18565 del 2009

    Per i fabbricati non iscritti in catasto, l'esenzione ICI dipende dall'accertamento concreto dei requisiti di ruralità. Non è necessaria la coincidenza tra proprietario del fabbricato e proprietario del fondo, né che il proprietario sia una persona fisica.

  • Costituzione, artt. 3 e 53

    La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché il diverso trattamento fiscale dei fabbricati rurali è giustificato dalla loro specifica funzione agricola e dalla discrezionalità legislativa in materia tributaria.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto integrale del ricorso, il giudice deve dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato, anche quando le spese processuali sono compensate.

Massime di principio

  • Ai fini ICI, un fabbricato utilizzato da una cooperativa agricola può essere considerato rurale anche se appartiene a una persona giuridica e i terreni agricoli appartengono ai soci o ad altri soggetti.
  • La ruralità dipende dalla strumentalità concreta dell'immobile rispetto a un'attività agricola prevista dall'art. 2135 c.c.; non è esclusa dal fatto che l'attività produca reddito d'impresa o abbia natura organizzata e commerciale.
  • Per le cooperative agricole rientrano tra le attività rilevanti anche la manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci.
  • Se il fabbricato non è censito nel catasto fabbricati, la ruralità deve essere provata concretamente davanti al giudice tributario, mediante elementi sull'utilizzo effettivo, sulla funzione strumentale e sul collegamento con l'attività agricola.
  • La normativa interpretativa sulla ruralità può applicarsi retroattivamente alle annualità ICI anteriori alla sua entrata in vigore, purché siano effettivamente dimostrati i requisiti sostanziali di ruralità.
  • Il semplice mancato accatastamento o l'utilizzo di un valore contabile per determinare la base imponibile non rendono automaticamente imponibile l'immobile: resta decisiva la verifica della sua natura rurale.
  • L'abrogazione successiva della norma interpretativa non incide necessariamente sulle annualità pregresse, per le quali possono continuare a rilevare la disciplina applicabile e l'interpretazione consolidata della giurisprudenza.

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