Cassazione Penale, Ordinanza n. 40296/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo preclusi i motivi non devoluti in appello, manifestamente infondato quello sulle attenuanti generiche e inidonei i motivi nuovi a sanare i vizi originari o a introdurre nuove censure tardive.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bologna del 19/11/2024. I motivi originari riguardavano: 1) la richiesta di riqualificazione del fatto in furto con destrezza; 2) la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche; 3) la mancata contestazione del concorso e della aggravante delle persone riunite; 4) l'estensione al concorrente dell'aggravante dello sfregio. Sono stati inoltre depositati motivi nuovi il 16/10/2025. La Corte ha ritenuto che il primo, il terzo e il quarto motivo non fossero devoluti in appello e quindi fossero preclusi per interruzione della catena devolutiva; ha inoltre ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, perché la Corte di appello aveva motivato in modo congruo il diniego delle attenuanti generiche valorizzando la gravità della violenza, l'assenza di ravvedimento e la mancata volontà di risarcire il danno. Quanto ai motivi nuovi, la Corte ha rilevato che non possono sanare l'inammissibilità dei motivi originari e non possono ampliare tardivamente l'oggetto dell'impugnazione.
Norme richiamate
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate quando il giudice di merito dia conto, con motivazione congrua, dell'assenza di elementi positivi valorizzabili e della presenza di elementi negativi, come la gravità del fatto, l'assenza di ravvedimento e la mancata riparazione del danno.
Il ricorso è inammissibile quando i motivi sono privi di specificità, preclusi perché non devoluti nei precedenti gradi o tardivamente ampliati tramite motivi nuovi non collegati ai motivi principali.
Il vizio di violazione di legge e di motivazione in cassazione deve essere dedotto con specificità e nei limiti dei capi e punti devoluti, non potendo essere introdotte nuove questioni oltre i termini di impugnazione.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri l'omessa considerazione di un motivo di appello senza contestare in modo specifico la ricostruzione dei motivi di gravame riportata nella sentenza impugnata.
- La mancata devoluzione in appello di una questione determina la preclusione della sua riproposizione in cassazione, per interruzione della catena devolutiva.
- Il giudice di merito può legittimamente negare le circostanze attenuanti generiche quando motivi sulla base di elementi negativi concreti, quali la gravità della condotta, l'assenza di segni di ravvedimento e il mancato risarcimento del danno.
- I motivi nuovi di ricorso per cassazione devono costituire sviluppo o migliore esposizione dei motivi originari e non possono ampliare tardivamente l'oggetto dell'impugnazione; in caso contrario non sanano l'inammissibilità originaria.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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