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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5895/2023 del 13/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione dell'art. 186 cod. strada comma 2-bis: il P.G. contestava l'omessa applicazione della sanzione amministrativa della revoca della patente, prevista obbligatoriamente quando il conducente con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l provoca un incidente stradale. Nel caso di specie il tasso rilevato era 1,77 g/l alla prima prova e 1,74 g/l alla seconda e l'imputata aveva causato un incidente con danni a cose; il Tribunale aveva invece applicato la mera sospensione della patente, oltre alla pena detentiva condizionatamente sospesa, ammenda e confisca dell'autovettura. In difesa era stata sollevata anche questione di legittimità costituzionale dell'art. 186 co.2-bis per possibile violazione degli artt. 3 e 27 Cost.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui era stata applicata la sospensione della patente (sostituendola) e nella parte relativa all'omessa revoca della patente, ritenendo che la revoca sia obbligatoria quando il conducente con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l provoca un incidente, anche se l'incidente ha causato solo danni a cose e anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). La Corte ha inoltre escluso l'ammissibilità della questione di legittimità costituzionale proposta, richiamando precedenti. Ha precisato che la prescrizione del reato non impedisce l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie quando il ricorso è diretto solo a contestarne l'omissione e ha disposto l'applicazione diretta della revoca ai sensi dell'art. 620 c.p.p.

Norme richiamate

  • Art. 186 Codice della Strada (commi 2 e 2-bis)

    La revoca della patente è obbligatoria quando il conducente, con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, provoca un incidente stradale; tale obbligo si applica anche in caso di patteggiamento e indipendentemente dal fatto che l'incidente abbia arrecato danno solo alle cose.

  • Art. 444 cod. proc. pen.

    La sentenza applicativa della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) non esonera il giudice dall'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge.

  • Art. 620 cod. proc. pen.

    La Corte di Cassazione, quando ricorrono i presupposti, può annullare senza rinvio e applicare direttamente la sanzione amministrativa accessoria omessa dal giudice di merito.

  • Costituzione, artt. 3 e 27

    La questione di illegittimità costituzionale sollevata rispetto all'art. 186 co.2-bis (per violazione del principio di uguaglianza e della proporzionalità della pena) è stata ritenuta manifestamente infondata dalla Corte, che ha confermato la coerenza della disciplina.

  • Sentenza Corte Cost. n. 88/2019 (richiamata)

    Richiamata dalla difesa per criticare l'automatismo di sanzioni, ma la Corte di Cassazione ha ritenuto che quella pronuncia non abbia inciso sulla legittimità dell'obbligo di revoca previsto dall'art. 186 co.2-bis.

Massime di principio

  • Se il conducente provoca un incidente e si accerta un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, la revoca della patente è obbligatoria per legge, anche se l'incidente ha causato solo danni a cose.
  • Nel caso di patteggiamento (art. 444 c.p.p.), il giudice è comunque tenuto ad applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla norma, anche se non concordate dalle parti.
  • La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio e applicare direttamente la sanzione amministrativa obbligatoria omessa dal giudice di merito, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., quando la decisione non richiede nuovi accertamenti di merito.
  • La prescrizione del reato penalmente perseguito non impedisce l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie se il ricorso riguarda esclusivamente la loro omissione.
  • Le questioni di legittimità costituzionale contro l'obbligo di revoca previsto dall'art. 186 co.2-bis sono generalmente ritenute infondate alla luce della ratio di tutela dell'ordine e della sicurezza stradale.

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