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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35342/2025 del 29/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione non ha inciso nel merito sulla condanna già pronunciata in appello, che resta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale e per violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale. I motivi dedotti erano cinque: 1) contestazione della configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale, ritenuta però generica e non specifica perché non si confrontava con la motivazione di merito che aveva valorizzato persistenti condotte violente e moleste verso i pubblici ufficiali; 2) contestazione della configurabilità del reato previsto dall'art. 75, co. 2, d.lgs. 159/2011, ritenuta riproduttiva di doglianze già esaminate e disattese; 3) dedotta violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ma la censura è stata ritenuta generica e priva di specificità, essendo già stata motivatamente esclusa per l'abitualità della condotta e la gravità dell'offesa; 4) censura sulla mancata esclusione della recidiva; 5) censura sull'eccessività del trattamento sanzionatorio. Anche questi ultimi motivi sono stati ritenuti riproduttivi di questioni già vagliate e disattese nei gradi di merito.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    La censura sulla configurabilità del reato è stata dichiarata generica perché non si confrontava con la motivazione di merito che aveva evidenziato condotte violente e moleste nei confronti dei pubblici ufficiali.

  • art. 75, co. 2, d.lgs. 159/2011

    La contestazione è stata ritenuta meramente riproduttiva di questioni già esaminate e correttamente disattese dai giudici di merito.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità è stata ritenuta non applicabile in ragione dell'abitualità della condotta e della gravità dell'offesa, già adeguatamente valorizzate dalla Corte d'appello.

  • art. 337 cod. pen.

    Norma richiamata per il reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato e confermato nei giudizi di merito.

  • art. 75, co. 2, d.l. 159/2011

    Norma richiamata per la violazione delle prescrizioni connesse a una misura di prevenzione personale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile quando resta generico o non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Le censure che si limitano a riproporre questioni già esaminate e motivate dai giudici di merito non integrano un valido motivo di ricorso per cassazione se non evidenziano specifici vizi di legge o di motivazione.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando il giudice accerti l'abitualità della condotta e la gravità dell'offesa; tale valutazione, se logicamente motivata, resiste al controllo di legittimità.
  • La contestazione sulla recidiva e sul trattamento sanzionatorio non è idonea a superare la declaratoria di inammissibilità se consiste nella mera reiterazione di doglianze già respinte senza evidenziare errori giuridici o manifesta illogicità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeCause di non punibilitàRecidiva
RamiProcesso penaleReati contro la PAMisure di prevenzioneParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoRecidiva

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