Cassazione Penale, Sentenza n. 9046/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di conferma della condanna per ricettazione aggravata deducendo cinque motivi: 1) mancata traduzione/compare dell'imputato detenuto in sede di udienza d'appello; 2) inesistenza degli elementi oggettivo e soggettivo della ricettazione (non sarebbe provato che Marchese fosse a bordo del veicolo provento di furto né che fosse consapevole della sua provenienza delittuosa); 3) omissione del riconoscimento della circostanza attenuante prevista dal quarto comma dell'art. 648 c.p.; 4) mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. e richiesta di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti; 5) errata individuazione del reato più grave ai fini della continuazione esterna una volta riconosciuta l'attenuante
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati e in parte generici. Sul punto procedurale ha ritenuto legittimo lo svolgimento dell'appello in camera di consiglio secondo l'art. 23-bis D.L. 137/2020 (nessuna delle parti aveva richiesto trattazione orale), pertanto lo stato di detenzione dell'imputato era irrilevante. Sul merito la Corte ha confermato le valutazioni di fatto della Corte territoriale: Marchese era stato identificato insieme al complice sul veicolo rubato, era stato visto alla guida, e presso la sua abitazione era stata rinvenuta una chiave non originale del mezzo, elementi indicativi della consapevolezza della provenienza illecita. Ha ritenuto infondata la doglianza sull'attenuante di particolare tenuità, richiamando la giurisprudenza che richiede valore modesto del bene e marginalità dell'azione non compatibili con la personalità dell'imputato (pregressa recidiva). Conseguentemente è stata esclusa la causa di non punibilità ex art. 131-bis, confermata la corretta comparazione unitaria delle circostanze (senza prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti atte a neutralizzare la recidiva reiterata) e rigettati gli altri profili. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23-bis (convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)
a decorrere "dal 9 novembre 2020 e fino al 31 luglio 2021 [termine prorogato ... al 31 dicembre 2021]..., fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire"
Consente alla corte di appello, in determinato periodo temporale e salvo richiesta contraria delle parti, di decidere gli appelli in camera di consiglio senza discussione orale; ne consegue che l'assenza di richieste di trattazione orale rende irrilevante lo stato di detenzione dell'imputato e che non è prevista una specifica formalità di avviso alle parti nella citazione d'appello
art. 648 cod. pen. (quarto comma)
La circostanza attenuante del fatto di particolare tenuità richiede che il valore del bene e la modalità del fatto manifestino marginalità, occasionalità e modestia; la semplice commissione del fatto senza tali connotazioni non giustifica il riconoscimento dell'attenuante, soprattutto in presenza di una personalità criminale negativa (pregressa recidiva)
La causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis si applica solo se ricorre effettivamente la circostanza attenuante rilevante in grado tale da integrare i presupposti normativi; se l'attenuante non è riconosciuta, l'art. 131-bis non può trovare applicazione
art. 69, quarto comma, cod. pen.
Impone limiti alla possibilità che le attenuanti generiche prevalgano su determinate aggravanti previste dalla legge (ad es. recidiva reiterata), incidendo sul giudizio di comparazione tra circostanze
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di infliggere una somma alla cassa delle ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile per motivi imputabili al ricorrente; la Corte ha ravvisato profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Se l'appello è deciso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23-bis D.L. 137/2020, l'assenza di discussione orale è legittima se nessuna parte ha richiesto la trattazione: lo stato di detenzione dell'imputato non impone automaticamente la trattazione orale o la presenza fisica
- Le doglianze generiche che non affrontano puntualmente le argomentazioni di fatto e di diritto contenute nella sentenza impugnata sono ad alto rischio di inammissibilità
- Per ottenere il proscioglimento per ricettazione è necessario porre in dubbio in modo specifico e motivato sia gli elementi oggettivi (es. presenza a bordo, possesso di chiavi, condotte riferibili al bene) sia l'elemento soggettivo (consapevolezza della provenienza illecita); mere insinuazioni non sono sufficienti
- L'attenuante della particolare tenuità è applicata in modo restrittivo: richiede valore molto modesto del bene e una personalità dell'imputato e modalità del fatto compatibili con marginalità ed occasionalità
- L'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis dipende dal riconoscimento precedente di circostanze attenuanti; se queste sono escluse, non si può invocare automaticamente la non punibilità
- Il confronto tra circostanze attenuanti e aggravanti si svolge unitariamente; in presenza di aggravanti come la recidiva reiterata alcune attenuanti non possono prevalere per effetto dell'art. 69, comma 4
- Ricorsi basati su censure procedurali richiedono di evidenziare violazioni normative concrete (es. mancata comunicazione di diritti, illegittimità formale della trattazione in camera di consiglio) altrimenti risultano inammissibili
- Chi propone impugnazioni deve considerare il rischio di sanzioni economiche (spese e ammende) qualora il ricorso sia dichiarato manifestamente infondato o redatto con colpa
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8968/2023 del 02/03/2023
- Sentenza penale · 2 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8974/2023 del 02/03/2023
- Sentenza penale · 2 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8975/2023 del 02/03/2023
- Sentenza penale · 2 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8977/2023 del 02/03/2023
- Sentenza penale · 2 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8982/2023 del 02/03/2023
- Sentenza penale · 2 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8983/2023 del 02/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →