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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00115/2025 del 04/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda la revocazione di una precedente sentenza di Cassazione resa in materia di ICI dovuta per l'anno 2011 su un impianto fotovoltaico ultimato nel dicembre 2010. In origine il Comune aveva emesso avviso di accertamento per il tributo, calcolando l'imposta per i primi sei mesi sul valore di bilancio e per i successivi sei mesi sul valore catastale. Nel corso del giudizio vi erano stati anche un contenzioso separato sul classamento e sulla rendita catastale dell'impianto e successive decisioni che avevano rideterminato la rendita. La società aveva impugnato l'atto e, poi, la sentenza di Cassazione che aveva rigettato il suo ricorso e accolto quello incidentale del Comune sulle sanzioni. Con l'istanza di revocazione, proposta ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., la società ha denunciato due errori di fatto: (1) che la sentenza di Cassazione avrebbe erroneamente affermato che non era stato dedotto specifico motivo di ricorso sul nesso di pregiudizialità tra il giudizio ICI e quello sul classamento/rendita catastale; (2) che la sentenza avrebbe omesso di considerare il fatto che la società aveva dimostrato l'obiettiva incertezza normativa, in presenza di contrasti giurisprudenziali, ai fini dell'esclusione delle sanzioni.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto inammissibile il primo profilo perché sopravvenuto difetto di interesse, dato che il giudizio pregiudicante sul classamento era stato poi definito, e comunque perché la decisione impugnata era sorretta da una pluralità di rationes autonome: in particolare, la mancata specifica censura della ratio relativa all'irrilevanza della pregiudizialità rendeva il motivo inammissibile. Ha poi escluso anche il secondo profilo, osservando che la dedotta omissione non integrava un errore di percezione revocatorio, ma riguardava una valutazione giuridica sulla sussistenza dell'obiettiva incertezza normativa; inoltre, anche qui la decisione precedente era sorretta da una ratio autonoma non attinta da specifica censura. La ricorrente è stata condannata alle spese e alla rifusione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione della sentenza di cassazione è ammessa solo nei limiti dell'errore di fatto previsto dal richiamo all'art. 395, n. 4, c.p.c., non per errori di diritto o di giudizio.

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio consiste in una svista percettiva o supposta esistenza/inesistenza di un fatto decisivo risultante dagli atti, purché il fatto non sia stato oggetto di controversia e la pronuncia non sia frutto di valutazione.

  • art. 295 c.p.c.

    Richiamato come norma sulla sospensione necessaria; la sua invocazione non ha superato il rilievo che la decisione di merito era sorretta anche da una ratio autonoma sull'assenza di pregiudizialità.

  • art. 337 c.p.c.

    Richiamato per evidenziare che, nel caso concreto, la sospensione al più poteva porsi in termini facoltativi e non obbligatori.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, in conseguenza del rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La revocazione ex art. 391-bis c.p.c. contro una sentenza della Cassazione è proponibile solo per errore di fatto in senso stretto, cioè per una svista percettiva immediatamente desumibile dagli atti, e non per contestare valutazioni giuridiche o interpretazioni del motivo di ricorso.
  • Quando una decisione è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a giustificare il dispositivo, l'omessa censura anche di una sola ratio rende inammissibile il ricorso o il motivo, per difetto di interesse all'impugnazione.
  • Non integra errore revocatorio la doglianza che, sotto la veste di fatto omesso, mira in realtà a contestare il modo in cui il giudice ha qualificato il contenuto di un motivo di ricorso o ha valutato la rilevanza della pregiudizialità.
  • L'errore revocatorio non può essere utilizzato per rimettere in discussione la valutazione della sussistenza dell'obiettiva incertezza normativa o dei contrasti giurisprudenziali, trattandosi di apprezzamento giuridico e non di percezione del fatto.
  • Ai fini dell'esonero dalle sanzioni per obiettiva incertezza normativa, la mera allegazione di contrasti giurisprudenziali non basta se la disciplina può essere individuata con sicurezza e la decisione impugnata ha escluso in via autonoma la ricorrenza dell'incertezza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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