Cassazione Penale, Sentenza n. 18954/2022 del 12/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza del 20/05/2021 della Corte di appello di Firenze lamentando la violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) c.p.p. per l'omessa declaratoria di prescrizione. Il fatto contestato era avvenuto il 26/08/2012 (minacce nei confronti di pubblici ufficiali per indurli a non eseguire il test alcolemico); la Corte d'appello aveva riqualificato il reato da art.336 a art.337 c.p., ma non aveva dichiarato la prescrizione. Il ricorrente deduceva che, considerati i termini di prescrizione (art.157 c.p.) e l'assenza di sospensioni ai sensi dell'art.159 c.p., il reato si era estinto prima della decisione di secondo grado e la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiararlo ex art.129 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: in base alla data di commissione (26/08/2012), ai limiti di pena edittali e ai criteri dell'art.157 c.p. (termine: sei anni) e tenuto conto dell'interruzione non superiore a un quarto (1 anno e 6 mesi), senza periodi di sospensione rilevanti ai sensi dell'art.159 c.p., la prescrizione è maturata il 26/02/2020, antecedente alla sentenza di appello del 20/05/2021. Conseguentemente la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione (deciso in data 08/03/2022).
Norme richiamate
Offesa inizialmente contestata (minacce a pubblico ufficiale); la Corte d'appello ha poi riqualificato il fatto nell'art.337 c.p.
Reato in cui la Corte d'appello ha riqualificato la condotta dell'imputato (minaccia a pubblico ufficiale al fine di impedire l'atto d'ufficio)
art.606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
art.606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Fondamento di cassazione per violazione di legge penale rispetto all'omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione
Richiamato come norma che avrebbe dovuto indurre la Corte d'appello a dichiarare la prescrizione (dovere del giudice a rilevare e pronunciare sulla prescrizione)
Stabilisce i criteri per il calcolo del termine di prescrizione in relazione ai limiti di pena edittali; in concreto è stato applicato il termine di sei anni per il reato in esame
Norma sulle sospensioni dei termini di prescrizione: nella fattispecie è stato rilevato che non ricorrevano periodi di sospensione rilevanti ai fini del computo
Giurisprudenza (Sez. U, n.12602 del 17/12/2015, Ricci)
Sez. U, n.12602 del 17/12/2015
Principio secondo cui la prescrizione, se intervenuta prima della decisione impugnata, può essere rilevata in cassazione anche se non dedotta in sede di gravame e non dichiarata dal giudice di merito
Massime di principio
- La prescrizione maturata prima della decisione impugnata può essere fatta valere in Cassazione anche se non sollevata in sede di appello; la Corte di cassazione può annullare senza rinvio per prescrizione.
- Il calcolo della prescrizione si effettua a partire dalla data di commissione del reato, applicando i criteri di cui all'art.157 c.p. (in rapporto alla pena edittale) e tenendo conto delle interruzioni e sospensioni previste (art.159 c.p.).
- Se il giudice di merito omette di dichiarare la prescrizione che è già maturata, la sentenza è viziata per violazione di legge e ciò costituisce motivo idoneo alla cassazione per omessa declaratoria di estinzione del reato.
- La riqualificazione del reato in sede d'appello non modifica automaticamente il decorso della prescrizione: è il momento della commissione e i relativi termini e interruzioni che determinano l'estinzione.
- Quando la prescrizione è già intervenuta, il giudice di legittimità può pronunciarsi sull'annullamento senza rinvio perché è venuta meno la materia del contendere sul piano punitivo.
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