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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24742/2025 del 07/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi erano aspecifici e non si confrontavano con la motivazione della sentenza di appello, che aveva già risposto in modo completo, congruo e giuridicamente corretto alle doglianze difensive. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Catania, deducendo con unico motivo: l'inosservanza dell'art. 385 c.p. sotto il profilo dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato ritenuto sussistente; la mancata declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; e la mancata esclusione della recidiva reiterata e infraquinquennale. La Corte ha ritenuto che tali censure fossero formulate in modo generico e non specifico, perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata e si limitavano a riproporre argomenti già prospettati in appello e già disattesi.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Norma evocata dalla difesa per contestare la sussistenza del reato, ma il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché non specifico e non confrontato con la motivazione di merito.

  • art. 131-bis c.p.

    Richiamato come causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ma la censura è stata ritenuta aspecifica e non idonea a scalfire la decisione impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende è coerente con la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già formulate in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione di vizi relativi all'elemento oggettivo e soggettivo del reato, alla particolare tenuità del fatto e alla recidiva deve essere sorretta da argomentazioni specifiche e correlate alle ragioni della decisione di merito.
  • Quando la sentenza di appello abbia già motivato in modo completo e coerente sul rigetto delle doglianze difensive, la mera reiterazione delle stesse censure non consente l'accesso al giudizio di legittimità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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