Cassazione Penale, Ordinanza n. 40126/2025 del 15/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato l'affermazione di responsabilità per ricettazione. Con il primo motivo il ricorrente ha contestato la correttezza della motivazione sulla sussistenza del reato, lamentando in sostanza una lettura diversa degli elementi probatori e del quadro fattuale. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., riproponendo doglianze già esaminate e respinte in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché diretto a ottenere una rivalutazione del merito e una diversa ricostruzione dei fatti, attività riservata al giudice di merito; ha inoltre richiamato la congrua e immune da vizi motivazione della sentenza di appello sulla piena integrazione del reato, sia sul piano materiale sia su quello soggettivo. Il secondo motivo è stato giudicato aspecifico, poiché meramente reiterativo di censure già disattese in appello, oltre che manifestamente infondato quanto alla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del reato oggetto di condanna; la Corte richiama la valutazione di merito che ne aveva ritenuto integrati elemento materiale e soggettivo.
La Corte esclude la fondatezza della censura sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, rilevando che la questione era già stata affrontata e respinta in appello.
Richiamato implicitamente nei passaggi sulla deducibilità in cassazione dei vizi di motivazione e di violazione di legge, nei limiti del giudizio di legittimità.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del merito né una diversa rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione di appello, quando la motivazione di quest'ultima sia logica e congrua.
- La censura che si risolva nella richiesta di sostituire la valutazione del giudice di merito con una diversa lettura delle prove è inammissibile in cassazione.
- Il motivo di ricorso è aspecifico quando si limita a riproporre questioni già dedotte in appello e puntualmente disattese, senza confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa in cassazione se la doglianza si risolve in una contestazione meramente reiterativa o manifestamente infondata rispetto a quanto già valutato dal giudice di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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