Cassazione Penale, Sentenza n. 01648/2026 del 15/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la convalida del sequestro probatorio di un telefono cellulare disposto di iniziativa dalla polizia giudiziaria nell'ambito di indagini per l'art. 73 DPR 309/90. La difesa ha dedotto: 1) carenza di motivazione del decreto di convalida perché mancherebbe l'indicazione specifica dei dati da acquisire e delle ragioni della loro rilevanza; 2) violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza per la mancanza di delimitazione dell'ambito di ricerca, criteri di selezione e termini per la conservazione del vincolo; 3) inutilizzabilità di dati acquisiti dalla polizia giudiziaria che avrebbe avuto accesso al contenuto del cellulare in assenza di garanzie difensive e senza rispettare le prescrizioni dell'art. 254 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi: 1) la motivazione del P.M., sebbene sintetica, è stata integrata legittimamente dal Tribunale del riesame nei limiti delle esigenze probatorie indicate dal P.M.; 2) non è imposto un obbligo rigido di indicare nel provvedimento di convalida un termine preciso per la selezione dei dati, essendo possibile motivare in modo specifico, anche se conciso, le ragioni della temporanea limitazione della disponibilità del dispositivo e i criteri di selezione in relazione al fatto contestato; la protrazione del vincolo deve comunque essere limitata al tempo necessario per le operazioni tecniche ed è possibile chiedere restituzione o opposizione; 3) non si è posto un problema di utilizzabilità perché i dati non risultavano ancora estratti né acquisiti su supporto; inoltre il sequestro è stato convalidato nel rispetto dell'art. 254 c.p.p. e, anche nel caso di accesso preliminare da parte della polizia giudiziaria, non risulta che i dati visionati siano stati utilizzati.
Norme richiamate
Norma sostanziale che disciplina i delitti relativi agli stupefacenti; individuata la fattispecie contestata nei confronti dell'indagato, che giustifica l'esigenza di acquisire prove dal cellulare.
art. 309 comma 9 cod. proc. pen. (richiamato)
possibilità di "annullare o riformare il provvedimento anche per motivi diversi" o "confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate in motivazione"
Fondamento giuridico del potere del giudice del riesame di integrare o confermare il provvedimento per ragioni diverse da quelle indicate, entro i limiti e con le cautele stabilite dalla legge e dalla giurisprudenza.
art. 324 comma 7 cod. proc. pen. (richiamo/collegamento)
Collegamento normativo che rinvia alla disciplina del riesame e al potere del giudice di decidere anche per ragioni diverse rispetto alla motivazione originaria.
Disciplina il riesame del sequestro probatorio e richiama le garanzie previste per il riesame, ivi compreso il rinvio all'art. 324 c.p.p.
quando al sequestro procede un ufficiale di polizia giudiziaria, questi deve consegnare all'autorità giudiziaria gli oggetti di corrispondenza sequestrati, senza aprirli o alterarli e senza prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto
Norma di garanzia per la corrispondenza (e, per estensione, per contenuti di comunicazioni come chat): la polizia giudiziaria non deve prendere conoscenza del contenuto sequestrato e deve consegnarlo all'autorità giudiziaria, salvo che il procedimento di convalida giustifichi accertamenti tecnici successivi.
art. 15 Cost.
Protegge la riservatezza delle comunicazioni; le chat e la corrispondenza rientrano nella riserva di legge e giurisdizione che impone tutele specifiche prima dell'acquisizione.
Norma richiamata per l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La motivazione del P.M. per la convalida del sequestro probatorio deve indicare le esigenze probatorie in modo specifico, ancorché conciso; se ciò avviene, il giudice del riesame può integrare la motivazione richiamando gli atti indicati dal P.M., ma non può sostituirsi al P.M. nell'individuazione di esigenze probatorie diverse.
- Il tribunale del riesame ha un potere integrativo limitato: può confermare il sequestro motivandolo in base agli atti richiamati dal P.M., ma non può inventare finalità investigative non indicate dal P.M.
- Non è necessariamente invalida la convalida del sequestro per assenza di un termine preciso entro cui effettuare la selezione dei dati informatici; tuttavia la durata del vincolo deve rispettare i principi di proporzionalità e adeguatezza e restare limitata al tempo tecnicamente necessario.
- Le chat e le comunicazioni elettroniche sono considerate "corrispondenza" ai fini costituzionali e devono essere trattate con le garanzie previste dall'art. 254 c.p.p.; l'accesso della polizia giudiziaria al contenuto può creare problemi di utilizzabilità solo se i dati sono stati effettivamente utilizzati o acquisiti in violazione delle prescrizioni.
- Se i dati non sono ancora stati estratti o copiati su supporto, il problema dell'inutilizzabilità non si pone immediatamente; tuttavia, l'eventuale uso in istruttoria di contenuti acquisiti in violazione delle garanzie può essere censurato.
- In caso di contestata protrazione del vincolo sul dispositivo, l'indagato può chiedere la restituzione al P.M. e, in caso di rigetto, proporre opposizione ai sensi dell'art. 263 c.p.p.; la possibilità di impugnare persiste e costituisce presidio contro abusi.
- La giurisprudenza non richiede una formalità assoluta nella indicazione temporale dei termini di selezione dei dati, ma esige che le finalità e i criteri di ricerca siano perimetrati rispetto al fatto contestato per consentire la valutazione di proporzionalità.
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