Sentenza del 11/07/2018 n. 1388 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Avviso di accertamento - Accertamento di maggiore imponibile su base presuntiva - Ammissibilità - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva annullato gli avvisi relativi a IRES, IRAP e IVA. L'Ufficio sosteneva che la contabilità societaria fosse inattendibile e che fosse quindi legittimo ricostruire induttivamente il reddito, applicando un ricarico medio di settore, inizialmente pari al 39,90% e poi ridotto al 33,52%. A sostegno dell'accertamento venivano invocati i rapporti con una società olandese collegata, la presunta distruzione o mancata contabilizzazione di merce, l'inattendibilità delle rimanenze di magazzino e la difformità tra il ricarico risultante da un campione di vendite e quello emergente dai bilanci. La Commissione ha ritenuto che tali elementi, considerati singolarmente e nel loro complesso, non dimostrassero omissioni o inesattezze gravi, numerose e ripetute tali da rendere inattendibile l'intera contabilità.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato l'annullamento degli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società e dei soci. È stato ritenuto insufficiente il solo collegamento funzionale e amministrativo con la società olandese; la merce deteriorata non era stata adeguatamente documentata, ma tale irregolarità non provava comunque una differenza quantitativa grave; le distinte inventariali risultavano formalmente conformi alla normativa e le anomalie riscontrate su un campione non dimostravano l'inattendibilità complessiva della contabilità. Anche il ricarico medio di settore è stato considerato inidoneo, poiché basato su un campione limitato e non adeguatamente specificato, riferito a un settore non omogeneo rispetto all'attività concreta della società. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in euro 2.000,00.
Norme richiamate
Art. 39, comma 2, lettera d), D.P.R. 600/1973
L'Ufficio può determinare il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, prescindendo in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili e avvalendosi anche di presunzioni semplici, in presenza di gravi irregolarità, omissioni o false indicazioni nelle scritture contabili.
Il metodo induttivo puro è ammesso solo quando le irregolarità contabili siano gravi, numerose e ripetute e rendano complessivamente inattendibile la contabilità. Non basta la presenza di anomalie isolate o di semplici sospetti.
Accertamento induttivo dell'imposta sul valore aggiunto in presenza dei presupposti previsti dalla legge.
Anche per l'IVA il ricorso al metodo induttivo richiede irregolarità concrete e sufficientemente gravi da giustificare il disconoscimento, totale o parziale, della contabilità.
L'inventario deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo; devono essere disponibili le distinte utilizzate per la compilazione dell'inventario.
La tenuta di distinte inventariali contenenti gli elementi richiesti dalla norma può rendere formalmente regolare la contabilità delle rimanenze, anche se l'Amministrazione contesta la precisione o l'affidabilità di singole identificazioni.
Si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti.
La mancata presenza dei beni in magazzino può fondare una presunzione di cessione, ma l'Ufficio deve individuare con precisione i beni mancanti e le relative quantità. L'assenza di una quantificazione impedisce di valutare la gravità dell'irregolarità.
Art. 2, comma 3, D.P.R. 441/1997
Il perimento o la distruzione dei beni deve essere comprovato, tra l'altro, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nei casi previsti.
Il contribuente deve documentare il perimento, lo smaltimento o la distruzione della merce per evitare la presunzione di cessione. Tuttavia, la violazione di tali obblighi documentali non legittima automaticamente il ricorso al metodo induttivo puro se non è dimostrata una grave e complessiva inattendibilità contabile.
Disciplina la distruzione dei beni e i relativi adempimenti documentali.
Lo smaltimento di prodotti deteriorati naturalmente non equivale necessariamente a una distruzione volontaria. La qualificazione giuridica dell'evento deve essere coerente con la natura dei beni e con le modalità concrete del loro deterioramento.
Massime di principio
- Il metodo induttivo puro non può essere fondato su una singola anomalia, su dati campionari limitati o su mere congetture: occorre una pluralità di irregolarità gravi, ripetute e tali da compromettere l'affidabilità complessiva della contabilità.
- Un ricarico medio di settore o ricavato da un campione può costituire un indizio, ma deve essere rappresentativo, adeguatamente documentato e riferito a imprese e prodotti realmente comparabili con quelli del contribuente.
- La mancata documentazione dello smaltimento o del perimento della merce può generare una presunzione di cessione, ma l'Ufficio deve identificare e quantificare con precisione i beni mancanti; senza tale quantificazione non è dimostrata la gravità dell'irregolarità.
- Il collegamento commerciale, organizzativo o amministrativo tra società formalmente distinte non dimostra automaticamente una confusione patrimoniale o una contabilità inattendibile. Servono elementi concreti di commistione finanziaria o gestionale.
- Quando il contribuente conserva registri, distinte e documentazione di supporto e collabora con i verificatori, le incongruenze parziali devono essere valutate nel loro contesto e non consentono automaticamente di disconoscere l'intera contabilità.
- L'Amministrazione finanziaria deve motivare l'accertamento su dati di fatto certi e verificabili; il semplice sospetto derivante da controlli a campione o da differenze non pienamente ricostruite non è sufficiente.
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