Sentenza del 11/07/2018 n. 216 - Comm. Trib. Prov. Savona
Imposta di Registro - Beneficio di cui all'art.33, comma 3, Legge n.388/2000 - Utilizzo edificatorio di aree soggette a piani particolareggiati - Termine - Realizzazione di sole opere di urbanizzazione - Inidoneità - Revoca
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ ritenuta legittima la revoca del beneficio fiscale, poiché sulle aree acquistate non erano stati realizzati, entro il termine prorogato dalla normativa, interventi edificatori aventi le caratteristiche richieste. Le sole opere di urbanizzazione non sono state considerate idonee a dimostrare l’utilizzo edificatorio delle aree ai fini dell’agevolazione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il beneficio previsto dall’art. 33, comma 3, della legge n. 388/2000 e dall’art. 16 della legge n. 448/2001, consistente nell’applicazione dell’imposta di registro nella misura dell’1% per l’acquisto di aree comprese in piani particolareggiati. L’agevolazione è subordinata alla realizzazione, entro il termine previsto dalla legge e dalle successive proroghe, di interventi edificatori effettivi. La sola realizzazione delle opere di urbanizzazione non è sufficiente: devono essere eseguiti lavori idonei a integrare almeno la realizzazione del cosiddetto rustico e il completamento della copertura degli edifici.
Norme richiamate
Art. 33, comma 3, legge n. 388/2000
Prevede l’agevolazione sull’imposta di registro per il trasferimento di aree comprese in piani particolareggiati, subordinandola all’utilizzazione edificatoria delle aree.
L’agevolazione richiede la realizzazione di un intervento edificatorio effettivo entro il termine previsto; non è sufficiente la mera inclusione dell’area in un piano particolareggiato né la sola esecuzione delle opere di urbanizzazione.
Art. 16, legge n. 448/2001
Prevede l’applicazione dell’imposta di registro nella misura dell’1%.
La misura agevolata si applica solo quando sono rispettati i presupposti sostanziali e temporali previsti dalla disciplina dell’agevolazione.
Art. 2, comma 23, decreto-legge n. 225/2010
Ha prorogato il termine entro il quale dovevano essere realizzati gli interventi edificatori necessari per conservare il beneficio.
Art. 6, comma 6, decreto-legge n. 102/2013, convertito dalla legge n. 124/2013
Ha previsto un’ulteriore proroga del termine per l’utilizzazione edificatoria delle aree agevolate.
Cassazione, sentenza n. 11691/2017
Ha affermato che l’utilizzazione edificatoria richiesta non si esaurisce nella realizzazione delle opere di urbanizzazione, ma deve comprendere opere edilizie qualificabili almeno come realizzazione del rustico e completamento della copertura.
Cassazione, ordinanza n. 29158/2011
Conferma che, ai fini della conservazione dell’agevolazione, occorre un concreto avvio dell’edificazione con caratteristiche sostanziali, non essendo sufficienti attività preparatorie o di urbanizzazione.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali per l’acquisto di aree inserite in piani particolareggiati sono subordinate non solo alla destinazione urbanistica dell’area, ma anche alla concreta realizzazione dell’edificazione entro il termine previsto.
- La realizzazione delle sole opere di urbanizzazione, come strade, sottoservizi o reti, normalmente non dimostra l’avvenuto utilizzo edificatorio richiesto dalla legge.
- Per evitare la revoca è necessario che, entro il termine applicabile, siano realizzati lavori edilizi sostanziali almeno riconducibili al rustico e al completamento della copertura, salvo requisiti più rigorosi previsti dalla specifica disciplina.
- Le proroghe legislative devono essere applicate verificando attentamente la data dell’acquisto, il termine originario e la normativa vigente nel periodo interessato.
- In mancanza del requisito edificatorio, l’Amministrazione può recuperare la maggiore imposta ordinaria, oltre agli eventuali interessi e sanzioni secondo la disciplina applicabile.
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