Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 11/07/2018 n. 1009 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Liti da riscossione - preavviso di ipoteca - cartelle prodromiche di natura non tributaria - giurisdizione del giudice tributario - sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il preavviso di iscrizione ipotecaria contestando, tra l’altro, il difetto di giurisdizione dichiarato dalla CTP con riferimento a una cartella relativa a una sanzione di natura non tributaria, l’incompetenza territoriale dell’agente della riscossione, la mancata o irregolare notifica delle cartelle prodromiche, l’insufficiente motivazione del preavviso e la prescrizione dei crediti. In particolare, sosteneva che l’omessa notifica delle cartelle rendesse nullo il preavviso di ipoteca.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto parzialmente l’appello, riconoscendo la giurisdizione del giudice tributario anche in relazione alla verifica della rituale notifica della cartella dell’Agenzia delle Dogane, benché il credito avesse natura non tributaria. Secondo il Collegio, l’omessa notifica degli atti presupposti costituisce un vizio procedurale dell’iscrizione ipotecaria, la cui impugnazione rientra nella giurisdizione tributaria. Nel merito, tuttavia, ha ritenuto regolari le notifiche delle cartelle, non sufficientemente specifico il disconoscimento delle copie prodotte, valida la notificazione all’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria e adeguatamente motivato il preavviso. Ha inoltre escluso la possibilità di esaminare la prescrizione dei crediti, poiché le cartelle risultavano regolarmente notificate e non erano state tempestivamente impugnate. L’appello è stato quindi accolto solo sul punto della giurisdizione e respinto nel resto, con compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • Art. 77 del D.P.R. n. 602/1973

    Disciplina l’iscrizione di ipoteca sugli immobili. La contestazione di vizi propri dell’iscrizione, inclusa l’omessa notifica delle cartelle presupposte, rientra nella giurisdizione del giudice tributario.

  • Art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992

    Definisce l’ambito della giurisdizione tributaria. La sentenza chiarisce che tale giurisdizione sussiste anche quando si deve verificare la notifica di una cartella relativa a un credito non tributario, se la verifica è funzionale all’impugnazione del preavviso di ipoteca.

  • Art. 4 del D.Lgs. n. 546/1992

    La competenza territoriale ricade nella "circoscrizione" della Commissione Tributaria adita.

    La competenza territoriale è determinata in relazione alla Commissione tributaria competente per l’atto impugnato e per la sede dell’agente della riscossione interessato.

  • Art. 14 del D.Lgs. n. 546/1992

    Se l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi.

    La norma riguarda il litisconsorzio necessario, ma le eccezioni formulate dall’Agenzia delle Dogane sul punto non hanno inciso sull’esito finale della controversia.

  • Art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992

    Gli atti presupposti non autonomamente impugnati possono essere contestati insieme all’atto successivo solo nei limiti consentiti dalla legge. La regolare notifica e la mancata impugnazione delle cartelle impediscono di rimettere in discussione la pretesa originaria nel giudizio contro il preavviso di ipoteca.

  • Art. 46 del D.P.R. n. 602/1973

    Consente all’agente della riscossione cui è affidato il ruolo di delegare l’agente competente quando la riscossione deve essere eseguita fuori dal proprio territorio.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenze n. 14916 e n. 14917 del 2016

    Il luogo della notificazione non è un elemento essenziale dell’atto. Gli eventuali vizi relativi all’individuazione dell’indirizzo determinano normalmente nullità sanabile, non inesistenza della notifica, anche mediante raggiungimento dello scopo.

Massime di principio

  • Quando si impugna un preavviso di iscrizione ipotecaria per omessa notifica degli atti presupposti, il giudice tributario può verificare la ritualità delle notifiche anche se alcune cartelle riguardano crediti non tributari, perché tale verifica attiene alla validità dell’atto consequenziale.
  • La contestazione della conformità delle copie prodotte dall’agente della riscossione deve essere specifica e indicare chiaramente le difformità rispetto agli originali; una contestazione generica o onnicomprensiva può essere ritenuta inefficace.
  • La notifica eseguita all’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria non è automaticamente inesistente. Gli eventuali errori sul luogo di consegna comportano, di regola, una nullità sanabile e non la radicale inesistenza della notifica.
  • Le attestazioni dell’agente notificatore relative alle attività direttamente compiute fanno fede fino a querela di falso; per contestarle efficacemente occorre quindi una specifica iniziativa processuale.
  • Il preavviso di ipoteca non deve necessariamente riprodurre o allegare integralmente le cartelle già notificate: è sufficiente che richiami la pretesa e l’entità del debito, se gli atti presupposti erano già conosciuti dal contribuente.
  • Una volta accertata la regolare notifica delle cartelle e decorso il termine per impugnarle, nel giudizio contro il preavviso di ipoteca non è normalmente possibile rimettere in discussione il merito della pretesa o dedurre la prescrizione maturata anteriormente senza considerare gli effetti degli atti già notificati e degli eventuali atti interruttivi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.