Sentenza del 11/07/2018 n. 560 - Corte di Giustizia UE
La Corte interviene sul pagamento dell'IVA applicata alla vendita di "beni d'occasione" quali i beni composti, in particolare, d'oro, d'argento e di pietre preziose. Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 311, paragrafo 1, punto 1 - Regime speciale dei beni d'occasione - Nozione di "beni d'occasione" - Beni contenenti metalli preziosi o pietre preziose rivenduti da un commerciante - Trasformazione di detti beni dopo la vendita - Recupero dei metalli preziosi o delle pietre preziose - Nozione di "metalli preziosi o pietre preziose".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'applicabilità del regime IVA del margine di utile alla rivendita di gioielli, posate, materiali dentari e altri beni usati contenenti oro, argento o pietre preziose. E LATS aveva applicato l'IVA soltanto sulla differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita, qualificando i beni come beni d'occasione. L'amministrazione tributaria li aveva invece considerati scarti destinati al recupero dei metalli o delle pietre preziose, escludendo il regime speciale.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che i beni usati contenenti metalli preziosi o pietre preziose non sono beni d'occasione quando non sono più idonei a svolgere la loro funzionalità originaria e conservano soltanto il valore e la funzionalità propri dei materiali preziosi, destinati al recupero o alla trasformazione. La verifica concreta spetta al giudice nazionale, sulla base di tutte le circostanze oggettive dell'operazione. La Corte non ha quindi deciso direttamente l'importo dovuto, ma ha fornito il criterio interpretativo vincolante per la decisione nazionale. Le spese sono state rimesse al giudice nazionale.
Norme richiamate
Articolo 311, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2006/112/CE
«beni mobili materiali suscettibili di reimpiego, nello stato originario o previa riparazione, diversi dagli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione e non costituiti da metalli preziosi o pietre preziose come definiti dagli Stati membri»
Per rientrare nei beni d'occasione, il bene deve essere riutilizzabile nella sua funzionalità originaria, nello stato in cui si trova o dopo riparazione. Un oggetto contenente materiali preziosi è escluso quando non conserva una funzionalità autonoma diversa da quella del metallo o della pietra recuperabile.
Considerando 51 della direttiva 2006/112/CE
«È opportuno adottare un regime comunitario d'imposizione applicabile ai beni d'occasione [...] inteso ad evitare la doppia imposizione e le distorsioni di concorrenza»
Il regime del margine è eccezionale e mira a evitare la doppia imposizione nel commercio di beni usati che restano nel loro ciclo economico. Non si applica quando il bene viene sostanzialmente trattato come materia prima da recuperare.
Articolo 311, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2006/112/CE
«soggetto passivo-rivenditore»
Definisce il commerciante che acquista o importa beni d'occasione per rivenderli; la sua qualifica non è sufficiente, da sola, a rendere applicabile il regime del margine, che richiede anche la natura di bene d'occasione del bene ceduto.
Articolo 138 della legge IVA lettone
Traspondeva nel diritto lettone il regime speciale IVA per beni d'occasione, oggetti d'arte, da collezione e d'antiquariato, includendo alcuni lavori contenenti metalli preziosi solo se qualificabili effettivamente come beni d'occasione.
Massime di principio
- Per applicare il regime IVA del margine occorre valutare la funzionalità concreta del bene al momento della rivendita: se può ancora essere usato come gioiello, utensile o altro oggetto, può rientrare nei beni d'occasione; se serve soltanto a recuperare oro, argento o pietre, tende a essere escluso.
- La qualificazione non dipende principalmente dalle intenzioni dichiarate del venditore o dalla conoscenza dell'uso che ne farà l'acquirente, ma dalle circostanze oggettive dell'operazione.
- Sono rilevanti la presentazione dei beni, il modo di determinarne il prezzo, la vendita a peso o a pezzo, la classificazione come lotto o come singoli oggetti, le fatture e la contabilità.
- Il regime del margine è derogatorio rispetto al regime IVA ordinario e deve essere interpretato restrittivamente: spetta al contribuente documentare che il bene conserva una funzionalità originaria autonoma e che non è venduto esclusivamente come materiale da recupero.
- La presenza di metalli preziosi o pietre preziose non determina automaticamente l'esclusione: l'esclusione opera quando l'oggetto ha perso la propria funzione originaria e il suo valore deriva essenzialmente dal materiale prezioso contenuto.
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