Sentenza del 11/07/2018 n. 1394 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Condono - Ambiti operativi ex art. 8 legge n. 289/2002 - Presupposto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la validità della sanatoria prevista dall'art. 8 della legge n. 289/2002, cui i contribuenti avevano aderito nel 2004 per le annualità IRPEF 1997 e 1998, beneficiando della proroga prevista dall'art. 34 del D.L. n. 269/2003. L'Agenzia sosteneva che il condono fosse inapplicabile perché, alla data di adesione, i termini ordinari per l'accertamento delle annualità 1997 e 1998 erano già scaduti il 31 dicembre 2003. I contribuenti sostenevano invece che il presupposto normativo fosse esclusivamente l'avvenuta scadenza, entro il 31 ottobre 2002, dei termini per la presentazione delle relative dichiarazioni e che, una volta perfezionata la sanatoria, l'Amministrazione non potesse più emettere gli accertamenti.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Firenze ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado, che aveva annullato gli avvisi di accertamento IRPEF relativi agli anni 1997 e 1998. Il Collegio ha ritenuto che l'art. 8 della legge n. 289/2002 non richiedesse che le annualità fossero ancora accertabili al momento dell'adesione, ma soltanto che i termini per la presentazione delle dichiarazioni fossero scaduti entro il 31 ottobre 2002. Ha inoltre rilevato che la sanatoria era stata perfezionata prima della notifica degli accertamenti e che l'Agenzia non aveva adottato alcun provvedimento di diniego. È stato dichiarato il non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Norme richiamate
Art. 8 della legge n. 289/2002
Sono condonabili le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta per i quali i termini per la loro presentazione siano scaduti entro il 31 ottobre 2002
Il presupposto per l'accesso alla sanatoria è individuato nella scadenza del termine di presentazione della dichiarazione entro il 31 ottobre 2002, non nella circostanza che l'annualità sia ancora accertabile alla data dell'adesione. Una sanatoria perfezionata impedisce ulteriori accertamenti rientranti nel suo ambito.
Art. 8, comma 6, lettera a), della legge n. 289/2002
Preclusione di ogni accertamento tributario e contributivo
Il perfezionamento della definizione agevolata produce una preclusione nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, impedendo l'esercizio del potere di accertamento per le annualità oggetto di condono.
Art. 10 della legge n. 289/2002
Proroga di due anni dei termini di accertamento
La proroga dei termini di accertamento non può essere utilizzata dall'Amministrazione per negare una sanatoria validamente perfezionata. Anche secondo la prospettazione dell'Ufficio, la proroga avrebbe potuto rendere le annualità ancora accertabili, senza però escludere automaticamente l'adesione al condono.
Ha consentito la presentazione delle dichiarazioni integrative oltre l'originario termine del 31 dicembre 2003, rendendo possibile l'adesione alla sanatoria nel 2004.
Cassazione n. 4566/2015
È richiamato il principio generale secondo cui le leggi di condono costituiscono strumenti di definizione transattiva della controversia, destinati a comporre le opposte pretese e a escludere ulteriori rivendicazioni dell'Amministrazione o richieste di rimborso del contribuente, secondo i limiti della specifica disciplina.
Massime di principio
- Per verificare l'applicabilità di una sanatoria fiscale occorre individuare il presupposto espressamente previsto dalla norma, senza aggiungere condizioni non indicate dal legislatore, come l'obbligo che l'annualità sia ancora accertabile.
- Quando il contribuente perfeziona validamente il condono e l'Amministrazione non lo contesta con uno specifico provvedimento di diniego, gli accertamenti successivi relativi alle annualità condonate possono essere preclusi.
- La proroga dei termini di accertamento non rende automaticamente inefficace una sanatoria già validamente perfezionata e non può essere utilizzata per eludere gli effetti definitori del condono.
- In situazioni analoghe è essenziale verificare la data di scadenza dei termini di presentazione delle dichiarazioni, la corretta presentazione della dichiarazione integrativa, il pagamento degli importi dovuti e l'eventuale esistenza di un formale diniego dell'Amministrazione.
- Gli effetti del condono devono essere valutati esclusivamente entro l'ambito oggettivo e temporale previsto dalla disciplina applicabile: la preclusione opera per le annualità e gli obblighi effettivamente ricompresi nella sanatoria.
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