Sentenza del 11/07/2018 n. 1391 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Estinzione della società - Prosecuzione del giudizio - Amministratore - Legittimazione processuale - Sussistenza - Accertamento - Movimenti bancari - Articoli 32, comma 1 n. 2 del D.P.R. n. 600/1973,51, comma 1 n. 2 D.P.R. n. 633/1972 e 2697 c.c. - Imputabilità alla società accertata dei conti correnti bancari dei soci - Automatismi - Illegittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo a IRES, IVA e IRAP per l'anno 2008. In via preliminare ha sostenuto l'inammissibilità del ricorso introduttivo perché presentato da una società ormai estinta. Nel merito ha contestato il mancato riconoscimento, ai fini dell'accertamento, delle movimentazioni rilevate sui conti correnti personali dei soci, ritenendo che tali risultanze potessero essere imputate alla società e che spettasse al contribuente fornire la prova contraria. La società ha sostenuto, invece, che l'Ufficio avesse trasferito automaticamente sulla società i movimenti bancari dei soci, senza dimostrare l'interposizione fittizia dei conti o la loro effettiva riferibilità all'attività sociale.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento. È stata riconosciuta la legittimazione dell'amministratore a proseguire il giudizio anche quale successore della società cancellata ed estinta, in applicazione dell'art. 2495 c.c. La Commissione ha ritenuto illegittimo l'automatico riversamento sulla società delle movimentazioni dei conti personali dei soci, poiché l'Ufficio non aveva dimostrato né l'interposizione fittizia dei conti né la sostanziale riferibilità dei movimenti alla società. Inoltre, i soci partecipavano ad altre tre realtà economiche, rendendo necessaria una verifica concreta dell'imputabilità dei movimenti. L'Ufficio avrebbe dovuto chiedere ai soci, autori delle movimentazioni, le relative giustificazioni nell'ambito del contraddittorio endoprocedimentale. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 3.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 2495 c.c.
La cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione, ma le obbligazioni sociali non si estinguono necessariamente: si trasferiscono ai soci, nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione o secondo il regime di responsabilità applicabile. L'amministratore può quindi proseguire il giudizio quale successore processuale della società estinta.
Art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. n. 600/1973
Le risultanze dei rapporti bancari possono fondare l'accertamento tributario, ma la loro utilizzazione deve essere collegata concretamente al soggetto accertato. Non è legittimo imputare automaticamente alla società i movimenti presenti su conti personali dei soci senza adeguati elementi probatori.
Art. 51, comma 1, n. 2, D.P.R. n. 633/1972
Anche ai fini IVA, i dati derivanti dalle indagini bancarie devono essere riferibili all'attività del contribuente sulla base di una motivazione e di riscontri adeguati; la mera qualità di socio non dimostra, da sola, la riferibilità dei conti alla società.
Art. 2697 c.c.
L'onere della prova grava sulla parte che intende far valere il fatto costitutivo della propria pretesa. Nel caso concreto spettava all'Ufficio dimostrare il collegamento tra le movimentazioni dei conti dei soci e l'attività della società, prima di pretendere eventuali giustificazioni dal contribuente.
Art. 36 D.P.R. n. 602/1973
La norma riguarda la responsabilità di amministratori e soci per le imposte dovute dalla società, ma non rende automaticamente imputabili alla società tutte le movimentazioni bancarie personali dei soci e non elimina la necessità di un accertamento individualizzato.
Art. 15 D.Lgs. n. 546/1992
La parte soccombente nel processo tributario è condannata al rimborso delle spese di giudizio, salvo diversa valutazione del giudice.
Cass. n. 15035/2017
Il principio richiamato riconosce la possibilità per l'amministratore di proseguire il giudizio nell'interesse della società cancellata dal registro delle imprese, anche in ragione della successione nei rapporti giuridici della società estinta.
Massime di principio
- La cancellazione e l'estinzione di una società non impediscono necessariamente la prosecuzione del processo tributario: l'amministratore o i soci possono essere legittimati ad agire o a resistere secondo la loro posizione e il fenomeno successorio previsto dall'art. 2495 c.c.
- La titolarità di quote societarie non basta, da sola, a rendere automaticamente riferibili alla società i conti correnti personali dei soci.
- Per utilizzare i movimenti bancari dei soci contro la società, l'Amministrazione deve fornire elementi concreti che dimostrino l'interposizione fittizia, la disponibilità sostanziale dei conti da parte della società o la riferibilità delle singole operazioni all'attività sociale.
- Quando il socio partecipa a più imprese o realtà economiche, l'imputazione dei movimenti a una specifica società richiede una verifica ancora più puntuale, perché le operazioni potrebbero riguardare soggetti diversi.
- Il contraddittorio e la richiesta di giustificazioni devono coinvolgere, per quanto possibile, il soggetto che ha effettuato le movimentazioni, anziché trasferire automaticamente l'onere sul soggetto societario.
- L'onere della prova non si considera assolto mediante una mera corrispondenza temporale o soggettiva tra movimenti bancari e partecipazione societaria: occorre motivare il nesso tra operazioni finanziarie e maggiori ricavi della società.
- Se l'accertamento si fonda principalmente su dati bancari non adeguatamente collegati all'attività del contribuente, l'avviso può essere annullato per carenza di motivazione e di prova.
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