Cassazione Penale, Sentenza n. 32978/2024 del 22/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto istanza di revisione della sentenza di condanna del Tribunale di Cassino (17/10/2022, definitiva 12/03/2023) per il reato di furto aggravato (artt. 624 e 625 n.7 c.p.), sostenendo che il d.l. n.150 del 10/10/2022 aveva modificato la procedibilità del reato rendendola a querela di parte: perciò la remissione della querela intervenuta in udienza il 09/05/2022 avrebbe comportato l'estinzione del reato e la modifica normativa, intervenuta prima della irrevocabilità della sentenza, costituirebbe "prova nuova" ai sensi dell'art. 630 comma 1 lett. c) c.p.p., giustificando la revisione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la modifica normativa intervenuta prima del passaggio in giudicato avrebbe dovuto essere dedotta nei gradi pendenti (es. in appello) e non possa essere considerata "prova nuova" ai fini della revisione prevista dall'art. 630 comma 1 lett. c) c.p.p. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la sopravvenuta modifica della procedibilità a querela è applicabile solo nei procedimenti ancora pendenti e non consente di riaprire sentenze irrevocabili; solo fatti nuovi inerenti alla effettiva mancanza della condizione di procedibilità possono costituire "prova nuova". Condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma penale sostanziale che disciplina il reato di furto, indicata come titolo del capo d'imputazione
circostanza aggravante applicata al reato di furto contestato
art. 630 comma 1 lett. c) c.p.p.
disciplinando la revisione per sopravvenute o scoperte "nuove prove" che dimostrino l'innocenza, la Corte ha interpretato che la modifica normativa della procedibilità non è di per sé "prova nuova"
art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p.
norma procedurale richiamata nel motivo di cassazione (motivi di ricorso) relativa alla formulazione dei motivi; non ha però capovolto la decisione di inammissibilità
richiamato per il principio che la nuova disciplina penale favorevole si applica ai procedimenti ancora pendenti, salvo il limite rappresentato dalla sentenza irrevocabile
d.l. n.150 del 10/10/2022
provvedimento normativo che ha modificato la procedibilità del reato in questione introducendo la procedibilità a querela; la Corte ha ritenuto che, essendo intervenuto prima del passaggio in giudicato, i ricorrenti dovevano utilizzare i rimedi ordinari (appello) e che la modifica non è "prova nuova" per la revisione
richiamato dalla giurisprudenza citata come precedente sul tema della sopravvenuta procedibilità a querela; utilizzato a titolo esemplificativo per explicare l'orientamento consolidato della Corte
Massime di principio
- Una modifica normativa che rende procedibile un reato a querela, intervenuta prima del passaggio in giudicato, deve essere fatto valere nei gradi di giudizio ordinari (es. appello) se il processo è ancora pendente; non costituisce di per sé motivo di revisione.
- Lo strumento della revisione ex art. 630 c.p.p. è eccezionale e richiede "prove nuove" di fatto; la mera modifica della norma di procedibilità (fatto giuridico) non è, in generale, "prova nuova" salvo quando emergano fatti nuovi che dimostrino concretamente la mancanza della condizione di procedibilità al momento del procedimento.
- La disciplina più favorevole per l'imputato si applica ai procedimenti ancora pendenti, ma il passaggio in giudicato costituisce un limite insuperabile per riallocare gli effetti della riforma tramite revisione.
- In situazioni analoghe, il difensore dovrebbe tempestivamente sollevare la modifica normativa nel corso dei rimedi ordinari (appello) quando il cambiamento interviene prima della irrevocabilità della sentenza; la revisione resta percorribile solo se si producono nuove prove di fatto non valutate che incidano sulla procedibilità.
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