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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33023/2023 del 28/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (acquirente)

La controversia

Un soggetto aveva acquistato con atto pubblico un terreno da due sorelle. In seguito aveva appreso che lo stesso bene era già stato oggetto di un precedente preliminare, poi sfociato in un giudizio per esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., nel quale egli era intervenuto chiedendo subordinatamente la restituzione del prezzo corrisposto qualora la domanda di trasferimento fosse stata accolta. Dopo che quel giudizio si era concluso con il riconoscimento del trasferimento in favore dei promissari acquirenti, l'acquirente aveva intrapreso un autonomo giudizio contro una delle venditrici per ottenere la restituzione della somma versata come acconto/prezzo e il risarcimento del danno. Il tribunale aveva rigettato la domanda ritenendola preclusa dal giudicato; la corte d'appello aveva confermato il rigetto, ma con diversa motivazione, affermando che la domanda era inammissibile perché, in un diverso processo contro il notaio rogante, era già passata in giudicato una statuizione del tribunale sulla sua improponibilità per tardività e per giudicato. Con il ricorso per cassazione il ricorrente denunciava la violazione degli artt. 112, 324 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente attribuito efficacia di giudicato esterno a una statuizione resa in un contesto in cui il giudice, dopo aver dichiarato inammissibile la domanda per tardività, aveva aggiunto un argomento sul giudicato privo di autonoma idoneità decisoria, e che non vi fosse onere di impugnare un capo meramente rafforzativo o ultroneo rispetto alla vera ragione della decisione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo unico di ricorso. Ha affermato che, quando il giudice dichiara inammissibile una domanda per tardività e poi aggiunge un riferimento al giudicato, tale ulteriore passaggio è privo di effetti decisori perché reso dopo che il giudice si è spogliato della potestas iudicandi sulla domanda. Ne consegue che la parte soccombente non aveva l'onere di impugnare quella motivazione aggiuntiva, dovendo censurare solo la statuizione di inammissibilità, che costituiva la vera ragione della decisione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come norma asseritamente violata per la dedotta ultrapetizione/erronea preclusione della domanda

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato per contestare l'erronea formazione del giudicato interno/esterno

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per contestare l'attribuzione di efficacia di giudicato a una statuizione non decisiva

  • art. 2932 c.c.

    richiamato quale azione di esecuzione in forma specifica del preliminare nel precedente giudizio

  • art. 2932 c.p.c.

    menzione materiale presente nel testo, evidentemente riferita all'azione di esecuzione in forma specifica

  • Cass. n. 27388/2022

    "ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della potestas iudicandi, abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici"

    il soccombente ha l'onere di impugnare soltanto la dichiarazione di inammissibilità, non le argomentazioni di merito rese ad abundantiam dopo il difetto di potestas iudicandi

Massime di principio

  • Quando il giudice dichiara inammissibile una domanda per ragioni processuali e, solo successivamente, ne esamina anche il merito, tale esame successivo è privo di efficacia decisoria e non produce un autonomo giudicato.
  • La parte soccombente non ha interesse né onere di impugnare una motivazione meramente rafforzativa o ad abundantiam che segue la declaratoria di inammissibilità; deve censurare soltanto la ragione processuale che ha definito la controversia.
  • Non può pretendersi che la parte impugni una statuizione di giudicato che sia stata resa in un contesto privo di potestas iudicandi o comunque non idoneo, di per sé, a sorreggere autonomamente la decisione.
  • L'efficacia preclusiva del giudicato va verificata con riguardo al capo effettivamente decisorio della sentenza, non ad affermazioni incidentali o ultronee inserite dopo la definizione della domanda.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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