Cassazione Civile, Ordinanza n. 04196/2023 del 10/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (convenuto)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un proprietario di immobile e area sovrastante, che ha chiesto di accertare l'occupazione senza titolo di una terrazza/area scoperta da parte dei vicini, con condanna al rilascio e al risarcimento dei danni per mancato godimento e per l'affaccio asseritamente illegittimo. La convenuta ha invece sostenuto di essere proprietaria dell'area per successione dalla propria dante causa e, nel corso del giudizio, ha dedotto anche che la terrazza era da lungo tempo nel pacifico godimento suo e della dante causa, tale da consentire l'usucapione, oltre a prospettare la violazione delle distanze legali rispetto a opere edilizie realizzate dal vicino. Il Tribunale ha accolto la domanda principale di rivendicazione, mentre la Corte d'appello ha confermato. In cassazione la ricorrente ha denunciato: 1) la violazione delle norme processuali sul regime delle eccezioni e delle preclusioni, sostenendo che l'eccezione di usucapione era stata tempestivamente proposta quantomeno in primo grado e non poteva essere dichiarata tardiva in appello; 2) la violazione delle norme sostanziali sulla rivendicazione, sulle distanze dalle vedute e sulla tutela delle servitù, lamentando che non fosse stata esaminata l'eccezione di usucapione e che fosse stato negato il suo diritto a mantenere l'uso esclusivo della terrazza e a far valere le distanze legali.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi, osservando che la convenuta aveva già in primo grado dedotto, sia pure in forma di eccezione riconvenzionale, l'acquisto per usucapione della terrazza, cumulando il possesso proprio con quello della dante causa, e che tale deduzione era ammissibile senza formule sacramentali. Ha quindi affermato che la Corte d'appello ha erroneamente dichiarato tardiva e quindi inammissibile l'eccezione di usucapione, perché nei diritti reali autodeterminati la deduzione di un diverso titolo di acquisto non introduce un nuovo thema decidendum, ma incide solo sulla prova. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, per l'esame nel merito dell'eccezione riconvenzionale di usucapione e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
è stata dedotta la violazione di legge e il vizio motivazionale a sostegno delle censure sul regime delle eccezioni e sull'ammissibilità dell'eccezione di usucapione
richiamato come norma processuale sulla costituzione del convenuto e sulle difese tempestive
le difese svolte con la memoria ex art. 183, comma 6, sono state ritenute idonee a introdurre l'eccezione riconvenzionale di usucapione
richiamato per contestare la ritenuta novità/inammissibilità in appello
evocato dalla ricorrente a sostegno della sanatoria o non rilevabilità di determinate eccezioni processuali
art. 159, ultimo comma, c.p.c.
richiamato nel medesimo quadro delle doglianze processuali
citato nel motivo di ricorso, senza che la Corte ne faccia un'autonoma applicazione decisiva
richiamato dalla ricorrente con riferimento alla rivendicazione e alla tutela del convenuto che opponga un proprio diritto reale
richiamato per le distanze dalle vedute e per le conseguenze delle violazioni edilizie
richiamato dalla ricorrente nel quadro delle servitù e della tutela dei diritti reali minori
richiamato come norma di tutela confessoria/negatoria delle servitù
richiamato nel secondo motivo, in relazione alla valutazione delle prove
richiamato per il cumulo del possesso ai fini dell'usucapione
Cass. n. 20330/2007
richiamata per affermare l'ammissibilità dell'eccezione riconvenzionale paralizzativa in materia reale
Cass. n. 26884/2013
richiamata nel medesimo senso sull'eccezione riconvenzionale in giudizi di rivendica
Cass. n. 40/2015
richiamata per il principio dei diritti reali autodeterminati
Cass. n. 21641/2019
richiamata per confermare che nei diritti reali il titolo dedotto rileva ai soli fini probatori
Massime di principio
- Nei giudizi di rivendicazione aventi a oggetto diritti reali autodeterminati, la deduzione di un diverso titolo di acquisto del bene non amplia il thema decidendum, ma rileva soltanto ai fini della prova del diritto fatto valere.
- L'eccezione di usucapione proposta dal convenuto in risposta a una domanda reale può assumere natura di eccezione riconvenzionale paralizzativa ed è ammissibile anche senza formule sacramentali, purché la volontà difensiva sia desumibile dal contenuto delle difese.
- Non è configurabile una tardiva introduzione di un nuovo fatto decisivo in appello quando il convenuto abbia già dedotto in primo grado l'acquisto della proprietà o del diritto reale su base diversa, poiché il passaggio a un differente titolo di acquisto non muta l'identità del diritto controverso.
- Nel valutare l'ammissibilità delle difese in materia di diritti reali, il giudice deve distinguere tra modificazione del petitum o della causa petendi e mera allegazione di ulteriori elementi probatori a sostegno del medesimo diritto.
- Se un'eccezione di usucapione è tempestivamente introdotta nel corso del primo grado, il giudice non può dichiararla inammissibile in appello per la sola ragione che sia stata formulata in via difensiva e non come domanda autonoma.
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