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Sentenza

Sentenza del 21/11/2019 n. 30344 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un avviso di ingiunzione e irrogazione di sanzioni pari a Euro 3.098,76, contestando le sanzioni applicate per il ritardo nella trasmissione di alcune dichiarazioni fiscali relative all'annualità 2005. Dopo una prima declaratoria di inammissibilità e il successivo rinvio disposto dalla Corte di cassazione, la CTR della Basilicata aveva nuovamente respinto l'appello del contribuente. Quest'ultimo aveva quindi proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.

La decisione

Nel corso del giudizio di legittimità, il contribuente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione prevista dal D.L. n. 193 del 2016, art. 6, pagando quanto dovuto e rinunciando al ricorso. L'Agenzia delle Entrate ha confermato il perfezionamento della definizione. La Corte ha pertanto dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e ha compensato integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio. Non è stato applicato il raddoppio del contributo unificato, poiché la causa dell'estinzione è intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, convertito dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225

    definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione

    La definizione agevolata, una volta perfezionata mediante il pagamento del dovuto, determina l'estinzione del giudizio tributario avente ad oggetto i carichi definiti e la cessazione della materia del contendere.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    raddoppio del contributo unificato

    Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto quando l'estinzione del giudizio dipende da una causa sopravvenuta alla proposizione del ricorso, come l'adesione successiva alla definizione agevolata.

  • Cass. 7 giugno 2018, n. 14782

    La giurisprudenza esclude il raddoppio del contributo unificato quando il presupposto estintivo sopravviene dopo la presentazione del ricorso.

Massime di principio

  • L'adesione validamente perfezionata a una procedura di definizione agevolata può rendere inutile la prosecuzione del giudizio tributario relativo ai carichi definiti, comportandone l'estinzione.
  • Per ottenere l'estinzione non è sufficiente presentare l'istanza: occorre che la definizione agevolata si perfezioni secondo la legge, normalmente mediante il pagamento integrale delle somme dovute o delle rate previste.
  • Quando il giudizio si estingue per una definizione agevolata sopravvenuta, le spese possono essere compensate tra le parti, salvo diversa valutazione prevista dalla disciplina applicabile.
  • Il raddoppio del contributo unificato non opera automaticamente in caso di rinuncia o estinzione: occorre verificare se la causa dell'estinzione fosse già esistente al momento della proposizione del ricorso oppure sia sopravvenuta successivamente.
  • La definizione agevolata chiude il contenzioso nei limiti dei carichi effettivamente inclusi e perfezionati; eventuali pretese o periodi non compresi nella procedura restano autonomamente valutabili.

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