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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45353/2023 del 10/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per i reati di associazione mafiosa (art. 416‑bis c.p.) e estorsione (art. 629 c.p. e correlati). Il ricorrente deduce tre censure principali: (1) erronea esclusione dell'applicabilità dell'art. 297, comma 3, c.p.p. ("contestazioni a catena"/retrodatazione) rispetto al precedente procedimento "Handover Pecunia" e contraddittorietà nella motivazione sulla continuità temporale dei fatti; (2) carenza di gravi indizi in ordine alla partecipazione all'associazione mafiosa, anche alla luce del fatto che nel procedimento Handover non era stata contestata l'associazione mafiosa ma solo estorsioni; (3) insufficienza probatoria e irrilevanza penale della condotta contestata nel capo 31 (sostiene che l'intervento fu di mera mediazione/mitigazione e non esercizio di violenza o minaccia, avendo ricevuto solo 200 euro), per cui il fatto non configurerebbe l'estorsione contestata.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato la correttezza dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari a carico di Bellocco, sulla base: delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia (in particolare Vincenzo Albanese e Giuseppe Cacciola), delle intercettazioni riportate nell'ordinanza e del precedente procedimento "Handover Pecunia" (con pregresse misure e condanna per estorsione). La Corte ha precisato che la detenzione non pone automaticamente fine alla "affectio societatis" e che l'art. 297, comma 3, c.p.p. non trova applicazione quando l'associazione è contestata come condotta permanente o aperta, salvo prova concreta della cessazione del vincolo associativo. Ha inoltre ritenuto che le conversazioni intercettate e il ruolo svolto dall'imputato siano compatibili con la configurazione dell'estorsione e con la sua intraneità al sodalizio. È stata disposta la condanna alle spese processuali e la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416‑bis cod. pen.

    Riconosciuta la possibilità di contestare la partecipazione ad associazione mafiosa anche a soggetti già detenuti; l'adesione può essere permanente e la detenzione non costituisce di per sé prova della cessazione del vincolo associativo.

  • art. 629 cod. pen.

    Applicato al caso concreto per l'episodio estorsivo (capo 31); la Corte ritiene che il comportamento desumibile dalle intercettazioni e dagli atti possa rientrare nella fattispecie estorsiva anche se il ricorrente sostiene un ruolo di mera mediazione.

  • art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

    La retrodatazione del termine di custodia cautelare si applica solo se i fatti oggetto del nuovo provvedimento sono anteriori alla prima ordinanza coercitiva; non opera quando il reato di associazione mafiosa è contestato con formula "aperta" come condotta permanente, salvo prova concreta della cessazione della partecipazione.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Fornisce la base per la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza; la Corte conferma che, in sede cautelare, il giudizio sui gravi indizi ammette una valutazione meno stringente rispetto al giudizio di merito.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle esigenze cautelari: la Corte ha ritenuto sussistenti le esigenze che legittimano la custodia cautelare in carcere.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.

    Norma di devoluzione per il ricorso per Cassazione: la Corte ha ritenuto infondate le censure di violazione di legge e vizio di motivazione prospettate dal ricorrente.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato implicitamente per distinguere il diverso grado di valutazione probatoria richiesto in sede cautelare rispetto al giudizio di merito (i gravi indizi non richiedono la precisione e concordanza dell'art. 192, comma 2, per la condanna).

  • art. 94, comma 1‑ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario perché la decisione non comporta la rimessione in libertà.

Massime di principio

  • La detenzione di un soggetto non implica automaticamente la cessazione della sua partecipazione a un'associazione mafiosa; per ottenere che venga riconosciuta la cessazione dell'affectio societatis l'indagato deve allegare elementi concreti e specifici (es. lungo periodo di detenzione senza contatti, trasferimento, espulsione dal sodalizio).
  • L'art. 297, comma 3, c.p.p. (retrodatazione/contestazioni a catena) è applicabile solo se i fatti contestati nel nuovo provvedimento sono anteriori alla prima misura coercitiva e se non sussiste una contestazione di associazione 'aperta' o permanente; la semplice coincidenza tra procedimenti non basta a determinare la retrodatazione.
  • Per riconoscere la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati 'fine' occorre dimostrare che i reati fine fossero già programmati al momento dell'ingresso nel sodalizio; non è sufficiente l'affermazione generica che la cosca svolgeva estorsioni.
  • In sede di legittimità (Cassazione) il sindacato sulla valutazione dei fatti e delle prove è limitato: il ricorso per cassazione contro misure cautelari può riuscire solo per violazione di norme o per manifesta illogicità della motivazione, non per una semplice diversa valutazione probatoria.
  • Il giudizio cautelare sui 'gravi indizi' richiede un livello probatorio inferiore rispetto al giudizio di merito; elementi quali dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni e precedenti procedimenti possono costituire base legittima per la misura se valutati concordemente.
  • Interventi di mediazione o la percezione di somme non escludono automaticamente la responsabilità per estorsione se dalle dichiarazioni e dalle intercettazioni emerge che l'agevolazione o la conferma dell'obbligo al pagamento sono state funzionali allo svolgimento e al mantenimento dell'attività estorsiva del sodalizio.

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