Cassazione Penale, Sentenza n. 45353/2023 del 10/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per i reati di associazione mafiosa (art. 416‑bis c.p.) e estorsione (art. 629 c.p. e correlati). Il ricorrente deduce tre censure principali: (1) erronea esclusione dell'applicabilità dell'art. 297, comma 3, c.p.p. ("contestazioni a catena"/retrodatazione) rispetto al precedente procedimento "Handover Pecunia" e contraddittorietà nella motivazione sulla continuità temporale dei fatti; (2) carenza di gravi indizi in ordine alla partecipazione all'associazione mafiosa, anche alla luce del fatto che nel procedimento Handover non era stata contestata l'associazione mafiosa ma solo estorsioni; (3) insufficienza probatoria e irrilevanza penale della condotta contestata nel capo 31 (sostiene che l'intervento fu di mera mediazione/mitigazione e non esercizio di violenza o minaccia, avendo ricevuto solo 200 euro), per cui il fatto non configurerebbe l'estorsione contestata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato la correttezza dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari a carico di Bellocco, sulla base: delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia (in particolare Vincenzo Albanese e Giuseppe Cacciola), delle intercettazioni riportate nell'ordinanza e del precedente procedimento "Handover Pecunia" (con pregresse misure e condanna per estorsione). La Corte ha precisato che la detenzione non pone automaticamente fine alla "affectio societatis" e che l'art. 297, comma 3, c.p.p. non trova applicazione quando l'associazione è contestata come condotta permanente o aperta, salvo prova concreta della cessazione del vincolo associativo. Ha inoltre ritenuto che le conversazioni intercettate e il ruolo svolto dall'imputato siano compatibili con la configurazione dell'estorsione e con la sua intraneità al sodalizio. È stata disposta la condanna alle spese processuali e la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Riconosciuta la possibilità di contestare la partecipazione ad associazione mafiosa anche a soggetti già detenuti; l'adesione può essere permanente e la detenzione non costituisce di per sé prova della cessazione del vincolo associativo.
Applicato al caso concreto per l'episodio estorsivo (capo 31); la Corte ritiene che il comportamento desumibile dalle intercettazioni e dagli atti possa rientrare nella fattispecie estorsiva anche se il ricorrente sostiene un ruolo di mera mediazione.
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
La retrodatazione del termine di custodia cautelare si applica solo se i fatti oggetto del nuovo provvedimento sono anteriori alla prima ordinanza coercitiva; non opera quando il reato di associazione mafiosa è contestato con formula "aperta" come condotta permanente, salvo prova concreta della cessazione della partecipazione.
Fornisce la base per la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza; la Corte conferma che, in sede cautelare, il giudizio sui gravi indizi ammette una valutazione meno stringente rispetto al giudizio di merito.
Richiamato in relazione alle esigenze cautelari: la Corte ha ritenuto sussistenti le esigenze che legittimano la custodia cautelare in carcere.
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.
Norma di devoluzione per il ricorso per Cassazione: la Corte ha ritenuto infondate le censure di violazione di legge e vizio di motivazione prospettate dal ricorrente.
Richiamato implicitamente per distinguere il diverso grado di valutazione probatoria richiesto in sede cautelare rispetto al giudizio di merito (i gravi indizi non richiedono la precisione e concordanza dell'art. 192, comma 2, per la condanna).
art. 94, comma 1‑ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario perché la decisione non comporta la rimessione in libertà.
Massime di principio
- La detenzione di un soggetto non implica automaticamente la cessazione della sua partecipazione a un'associazione mafiosa; per ottenere che venga riconosciuta la cessazione dell'affectio societatis l'indagato deve allegare elementi concreti e specifici (es. lungo periodo di detenzione senza contatti, trasferimento, espulsione dal sodalizio).
- L'art. 297, comma 3, c.p.p. (retrodatazione/contestazioni a catena) è applicabile solo se i fatti contestati nel nuovo provvedimento sono anteriori alla prima misura coercitiva e se non sussiste una contestazione di associazione 'aperta' o permanente; la semplice coincidenza tra procedimenti non basta a determinare la retrodatazione.
- Per riconoscere la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati 'fine' occorre dimostrare che i reati fine fossero già programmati al momento dell'ingresso nel sodalizio; non è sufficiente l'affermazione generica che la cosca svolgeva estorsioni.
- In sede di legittimità (Cassazione) il sindacato sulla valutazione dei fatti e delle prove è limitato: il ricorso per cassazione contro misure cautelari può riuscire solo per violazione di norme o per manifesta illogicità della motivazione, non per una semplice diversa valutazione probatoria.
- Il giudizio cautelare sui 'gravi indizi' richiede un livello probatorio inferiore rispetto al giudizio di merito; elementi quali dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni e precedenti procedimenti possono costituire base legittima per la misura se valutati concordemente.
- Interventi di mediazione o la percezione di somme non escludono automaticamente la responsabilità per estorsione se dalle dichiarazioni e dalle intercettazioni emerge che l'agevolazione o la conferma dell'obbligo al pagamento sono state funzionali allo svolgimento e al mantenimento dell'attività estorsiva del sodalizio.
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