Cassazione Penale, Ordinanza n. 03548/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. La decisione di merito di condanna per il reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 è rimasta ferma; non è stata riconosciuta alcuna ulteriore mitigazione sanzionatoria tramite le attenuanti generiche.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per detenzione/cessione di stupefacenti di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. In cassazione ha dedotto, in sostanza, il vizio relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che le doglianze erano meramente ripetitive di quelle già esaminate e disattese dal giudice di merito e, inoltre, prive di specificità, perché non confutavano il rilievo della Corte territoriale circa l'assenza di elementi positivamente valutabili diversi da quelli già considerati per l'ipotesi lieve. È stata ritenuta legittima anche la valorizzazione del negativo comportamento processuale tenuto dall'imputato in udienza di convalida, letto come indice di mancata resipiscenza.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
L'ipotesi lieve in materia di stupefacenti era già stata applicata dai giudici di merito; non sono emersi ulteriori elementi per concedere anche le attenuanti generiche.
Richiamato implicitamente attraverso la doglianza difensiva sulla mancata concessione delle attenuanti generiche; la Corte ne ha escluso la concedibilità per difetto di specifici elementi favorevoli.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre questioni già dedotte in appello e già motivatamente rigettate, senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La richiesta di attenuanti generiche deve essere sorretta da elementi concreti e positivamente valutabili; non basta richiamare circostanze già valorizzate per un diverso beneficio o per la qualificazione del fatto in ipotesi lieve.
- Il giudice di merito può legittimamente valorizzare il comportamento processuale dell'imputato come indice della personalità e della mancanza di resipiscenza, purché tale apprezzamento sia non illogico e coerente con gli atti.
- In sede di legittimità non è sufficiente una critica generica o assertiva della motivazione: occorre una confutazione puntuale dei passaggi decisivi della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 28 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03461/2025 del 28/01/2025
- ordinanza_penale · 28 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03465/2025 del 28/01/2025
- ordinanza_penale · 28 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03466/2025 del 28/01/2025
- ordinanza_penale · 28 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03467/2025 del 28/01/2025
- ordinanza_penale · 28 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03474/2025 del 28/01/2025
- ordinanza_penale · 28 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03476/2025 del 28/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →