Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 18024/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per detenzione di sostanza stupefacente a fini di cessione, con pena di due anni di reclusione, multa, espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata e revoca della sospensione condizionale di precedenti pene. Con il primo motivo ha censurato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., l'erronea applicazione dell'art. 81, comma 2, c.p., lamentando la mancata concessione del vincolo della continuazione con precedenti sentenze irrevocabili: la difesa sosteneva l'esistenza di un medesimo disegno criminoso, deducendo che la Corte territoriale si era limitata a valorizzare la distanza temporale tra i fatti e a qualificarli come frutto di determinazioni estemporanee. Con il secondo motivo ha dedotto, sempre ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., la violazione dell'art. 203 c.p. in relazione all'espulsione ex art. 86 D.P.R. n. 309/1990, sostenendo che la pericolosità sociale dello straniero dovesse essere accertata in concreto e attualizzata e non potesse desumersi automaticamente dalla condizione di straniero o dai precedenti penali; a supporto ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite e della Corte costituzionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la Corte d'appello aveva motivato in modo logico e approfondito l'insussistenza del medesimo disegno criminoso, valorizzando la distanza temporale di oltre cinque anni tra i fatti e l'assenza di elementi idonei a ricondurli a una programmazione unitaria originaria; il motivo è stato inoltre giudicato generico e non specificamente confrontato con la decisione impugnata. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, osservando che il giudice di merito aveva effettivamente svolto un accertamento concreto della pericolosità sociale richiesto per l'espulsione dello straniero, basandosi sulle modalità della condotta e sui precedenti penali dell'imputato. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990

    Norma incriminatrice posta a base della condanna per il fatto di detenzione di stupefacente a fini di cessione, oggetto del giudizio di merito.

  • art. 86 D.P.R. n. 309/1990

    Prevede l'espulsione dello straniero condannato per reati in materia di stupefacenti; la Corte ribadisce che richiede una valutazione concreta della pericolosità sociale.

  • art. 81, comma 2, c.p.

    Il vincolo della continuazione presuppone un medesimo disegno criminoso, da desumere da elementi concreti; non è sufficiente la mera contiguità tra fatti distanti nel tempo.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    È stata la base dei motivi di ricorso, dedotti per violazione di legge e vizio di motivazione.

  • art. 203 c.p.

    Richiamato dal ricorrente in tema di pericolosità sociale, per sostenere la necessità di un accertamento concreto e attuale.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Ai fini del riconoscimento della continuazione tra reati, il giudice deve verificare in concreto l'esistenza di un medesimo disegno criminoso; la sola vicinanza logica o l'astratta ripetizione di condotte non basta, e la distanza temporale marcata tra i fatti può essere indice della loro autonomia.
  • La censura in cassazione contro il diniego della continuazione è inammissibilmente generica se non si confronta puntualmente con le singole condanne e con la motivazione del giudice di merito.
  • L'espulsione dello straniero condannato per reati in materia di stupefacenti non può essere disposta in modo automatico: occorre un apprezzamento concreto della pericolosità sociale, desumibile da elementi oggettivi del fatto e dalla personalità dell'imputato.
  • La pericolosità sociale può essere motivatamente inferita anche da modalità esecutive della condotta e da precedenti penali specifici, purché il giudice espliciti il ragionamento in termini attuali e individualizzati.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza assenza di colpa del ricorrente, conseguono il pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccioReati ostativi
RamiProcesso penaleStupefacentiEsecuzione penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.