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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12350/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

I proprietari di un immobile agivano per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da gravi difetti del piano interrato, consistenti in infiltrazioni d'acqua, colature e umidità, che assumevano imputabili al direttore dei lavori e all'appaltatore di interventi eseguiti nel locale. Il tribunale aveva ritenuto non fondata l'eccezione di decadenza ex art. 1669 c.c. e aveva condannato il direttore dei lavori e, nei limiti della polizza, la compagnia assicurativa. In appello, il convenuto principale otteneva il rigetto della domanda perché la Corte territoriale riteneva tardiva la denuncia: secondo il giudice di merito, i proprietari avrebbero avuto già nel febbraio 2010 sufficiente consapevolezza della causa dell'umidità, quando la conduttrice segnalò una macchia e intervenne una ditta specializzata, sicché la denuncia del giugno 2011 era oltre l'anno. Con il ricorso per cassazione i proprietari denunciavano: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che l'intervento del febbraio 2010 aveva risolto definitivamente il problema e che il vero aggravamento si era manifestato solo dopo il rilascio del locale; 2) motivazione contraddittoria, perché la Corte d'appello avrebbe confuso una mera macchia di umidità con le successive e ben più gravi infiltrazioni d'acqua emerse nel 2011; 3) violazione dell'art. 1669 c.c., per avere anticipato il dies a quo a un momento in cui i difetti non erano ancora stati scoperti in modo pieno e sicuro.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ma ha accolto il secondo e il terzo. Ha affermato che, ai fini dell'art. 1669 c.c., il termine annuale per la denuncia decorre solo dalla sicura conoscenza dei gravi difetti e delle loro cause, conoscenza che può maturare anche all'esito di accertamenti tecnici necessari a comprendere la gravità del fenomeno e il nesso causale. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto non corretto far decorrere il termine dal febbraio 2010, poiché allora erano emersi solo fenomeni isolati e non ancora la piena consapevolezza delle infiltrazioni e della loro causa; la successiva emersione di nuove infiltrazioni dopo lo sgombero dell'immobile costituiva un quid novi, mentre la causa certa del fenomeno sarebbe stata individuata solo con ATP del luglio 2011. È stata quindi cassata la sentenza impugnata con rinvio alla stessa Corte d'appello per nuovo esame sul dies a quo e sulla domanda risarcitoria, oltre che sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 1669 c.c.

    La denuncia del pericolo di rovina o dei gravi difetti nella costruzione deve essere effettuata entro un anno dalla sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause; il termine non decorre da una mera percezione di fenomeni iniziali o equivoci, ma dal momento in cui il danneggiato abbia piena comprensione della gravità del vizio e del collegamento causale, anche tramite accertamenti tecnici necessari.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso deve essere specificamente riferibile alla ratio decidendi della sentenza impugnata; altrimenti il motivo è inammissibile.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è censurabile se presenta un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili che impediscano di comprendere l'iter logico della decisione.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La decisione deve essere sorretta da motivazione percepibile e non logicamente contraddittoria.

Massime di principio

  • In materia di responsabilità ex art. 1669 c.c., il termine di decadenza annuale per la denuncia decorre solo dal momento in cui il committente o il proprietario acquisisce una conoscenza sicura e completa dei gravi difetti e delle loro cause, non dalla semplice percezione di anomalie iniziali o di sintomi equivoci.
  • La mera comparsa di fenomeni limitati o temporanei, se successivamente risolti o apparentemente superati, non fa necessariamente decorrere il termine di denuncia quando la piena portata del vizio emerga solo in un momento successivo e più grave.
  • Quando la determinazione della causa e della gravità dei difetti richiede accertamenti tecnici, il termine per la denuncia può essere postergato fino al completamento di tali verifiche, non potendosi imporre al danneggiato una denuncia esplorativa e generica.
  • Il motivo di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il fatto risulta in realtà considerato dal giudice di merito e la censura non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La motivazione è viziata da contraddittorietà rilevante quando il giudice fonda la propria decisione su una sovrapposizione logica tra situazioni fattuali diverse e incompatibili, senza rendere percepibile il percorso argomentativo seguito.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioniAppalto
RamiResponsabilità civileProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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