Cassazione Penale, Sentenza n. 40671/2025 del 17/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, accogliendo il concordato, aveva rideterminato la pena per il delitto ex art. 317 c.p. in anni 2 e mesi 8 e aveva applicato le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'incapacità in perpetuo di contrattare con la Pubblica amministrazione. Il ricorso deduce inosservanza o erronea applicazione dell'art. 317-bis c.p., in relazione agli artt. 2 e 29 c.p., sostenendo che con la pena inflitta (inferiore a tre anni, con circostanza attenuante ai sensi dell'art. 62, n. 6 c.p.) sarebbero dovute trovare applicazione pene accessorie diverse rispetto a quelle disposte dalla Corte d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alle pene accessorie. Ha ritenuto errata l'applicazione dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'incapacità perpetua di contrattare con la P.A.: in base alla disciplina vigente al momento del fatto (2018), per i reati di cui all'art. 317 c.p., se per circostanze attenuanti è inflitta una reclusione inferiore a tre anni la condanna comporta l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; inoltre l'art. 317-bis, nella disciplina applicabile ratione temporis, non prevedeva la pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la P.A. Di conseguenza la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della pena accessoria del divieto di contrarre con la P.A. (eliminata) e limitatamente all'applicazione dell'interdizione dai pubblici uffici, rinviando alla Corte d'appello di Napoli per la determinazione della durata dell'interdizione (che, prima menzionata, dovrà essere temporanea alla luce della pena concreta inflitta).
Norme richiamate
la condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 319 e 319-ter importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea
La Corte ha interpretato la norma nella versione vigente al momento del fatto (2018) nel senso che, pur essendo prevista in generale l'interdizione perpetua, quando la pena concreta inflitta è inferiore a tre anni per effetto di circostanze attenuanti l'accessorio deve essere l'interdizione temporanea; la norma non prevedeva l'accessorio dell'incapacità di contrattare con la P.A. per quei delitti.
Individua il delitto di cui è stato dichiarato colpevole l'imputato; la determinazione delle pene accessorie deve essere conforme alla disciplina vigente ratione temporis rispetto alla data del fatto.
Norma procedure che disciplina la riforma concordata della sentenza in appello su richiesta concorde delle parti; la Corte l'ha richiamata per sottolineare che il concordato non esonera dall'applicare correttamente le norme sostanziali sugli accessori.
Circostanza attenuante riconosciuta dalla Corte d'appello che ha portato alla riduzione della pena sotto la soglia dei tre anni; rilevante ai fini del diverso regime delle pene accessorie previsto dall'art. 317-bis.
Richiamati nel motivo di ricorso (dedotta inosservanza o erronea applicazione), ma la decisione della Cassazione si è concentrata sull'interpretazione e applicazione dell'art. 317-bis rispetto alla pena concreta inflitta.
art. 314, 319, 319-ter cod. pen.
Richiamati nella stessa previsione di cui all'art. 317-bis come reati per i quali è prevista, in generale, l'interdizione perpetua, salvo la deroga per pene inferiori a tre anni. La Corte li cita per spiegare l'ambito di applicazione dell'art. 317-bis.
Massime di principio
- Quando si determina la pena accessoria per reati specificamente richiamati dall'art. 317-bis, occorre applicare la disciplina vigente al momento della commissione del reato (applicazione ratione temporis).
- Se la pena concreta inflitta è inferiore a tre anni per effetto di circostanze attenuanti riconosciute (es. art. 62, n. 6), l'art. 317-bis (nella versione vigente al 2018) impone l'interdizione temporanea dai pubblici uffici e non l'interdizione perpetua.
- Non è corretto applicare accessori non previsti dall'art. 317-bis (nella versione applicabile al fatto): l'incapacità permanente di contrattare con la P.A. non poteva essere aggiunta se la norma non la prevedeva per quei delitti alla data del fatto.
- Il concordato o la richiesta concorde delle parti in sede di appello non dispensano la Corte dall'applicare correttamente le norme sostanziali sugli accessori; la correttezza formale del concordato non può giustificare l'errata qualificazione o estensione di pene accessorie.
- In caso di errore sull'applicazione delle pene accessorie la Cassazione può annullare la parte della sentenza relativa agli accessori e rinviare al giudice d'appello per la loro corretta determinazione secondo la legge applicabile al momento del fatto.
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