Cassazione Civile, Ordinanza n. 19890/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
Una società proprietaria di un fondo ha convenuto in giudizio la proprietaria di un fabbricato e un fallimento, sostenendo che una porzione dell'edificio realizzato sul confine violasse le distanze tra costruzioni previste dal regolamento edilizio comunale e chiedendone l'arretramento fino alla distanza di cinque metri dal confine e alla distanza legale dal proprio fabbricato frontista. I convenuti hanno contestato la domanda deducendo, tra l'altro, che la costruzione era stata realizzata quando il confine non esisteva ancora perché i fondi appartenevano a un unico proprietario, che quindi non vi fosse violazione delle distanze, che operasse una servitù per destinazione del padre di famiglia e che fosse applicabile il principio di prevenzione; la proprietaria convenuta ha inoltre proposto domanda riconvenzionale per l'arretramento del fabbricato della società attrice e il risarcimento dei danni. In appello la convenuta ha contestato anche il rigetto della propria eccezione di usucapione della servitù di mantenere la costruzione a distanza inferiore e l'irrilevanza dello ius superveniens urbanistico. Con il ricorso per cassazione ha denunciato: insussistenza della doppia conforme; motivazione apparente e omesso esame di fatti decisivi sulla data di edificazione e sulla formazione del confine; erronea esclusione della servitù per destinazione del padre di famiglia e della derogabilità delle distanze per autonomia privata; erronea qualificazione come domanda nuova dell'eccezione di usucapione della servitù; violazione delle regole sulla prevenzione e mancato esame della riconvenzionale; omessa pronuncia sullo ius superveniens e sul divieto di demolizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza d'appello meramente apparente e quindi nulla per difetto del minimo costituzionale di motivazione. La Corte territoriale aveva aderito alla decisione di primo grado senza confrontarsi in modo effettivo con i motivi di appello, con le critiche alla consulenza tecnica d'ufficio e con gli specifici fatti allegati sulla pretesa anteriorità della costruzione rispetto alla formazione del confine. Tutti gli altri motivi sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di appello di Ancona, che dovrà riesaminare la controversia, verificare se vi sia uno ius superveniens ostativo alla demolizione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 11 del regolamento edilizio comunale
base normativa locale posta a fondamento della pretesa distanza tra costruzioni e del relativo arretramento richiesto
richiamato in relazione alla servitù per destinazione del padre di famiglia, ma la Corte d'appello aveva escluso che essa potesse derogare alla disciplina legale delle distanze
richiamato dalla ricorrente in tema di distanze nelle costruzioni e rapporto con la disciplina urbanistica locale
norma sulle distanze tra costruzioni richiamata come parametro della controversia e in rapporto con prevenzione, servitù e usucapione
invocato per sostenere l'usucapione della servitù di mantenere la costruzione a distanza inferiore
richiamato per escludere il divieto di nova in appello; la Corte d'appello aveva invece ritenuto nuova l'eccezione di usucapione
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato in relazione al vizio motivazionale e all'omesso esame di fatti decisivi; la Corte chiarisce che è denunciabile solo l'anomalia motivazionale nei limiti del minimo costituzionale
art. 111 Cost.
evocato dalla ricorrente per lamentare la violazione del giusto processo per difetto di motivazione
richiamato in relazione all'omessa pronuncia e al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato
Massime di principio
- La sentenza d'appello è nulla per motivazione apparente quando, pur formalmente esistente, non consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e si risolve in un'adesione acritica alla decisione di primo grado.
- Il richiamo per relationem alla sentenza di primo grado è legittimo solo se il giudice d'appello dà conto, anche sinteticamente, delle ragioni della conferma in rapporto ai motivi di gravame e consente di ricostruire un percorso argomentativo coerente ed esaustivo.
- In sede di legittimità, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è censurabile non già il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione costituzionalmente rilevante, quale motivazione apparente o mancante.
- Quando il gravame investe specifici fatti storici e risultanze istruttorie, il giudice di appello deve confrontarsi con essi in modo effettivo; la mera evocazione di un dato documentale o di una precedente decisione non basta a soddisfare l'obbligo di motivazione.
- L'accoglimento del motivo per difetto assoluto o apparenza della motivazione comporta l'assorbimento delle ulteriori censure e la cassazione con rinvio al giudice di merito per nuovo esame della controversia.
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