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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47754/2023 del 29/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente proponeva incidente di esecuzione avverso la sentenza di condanna del 21/07/2010 (passata in giudicato il 16/12/2015), chiedendo: 1) la declaratoria di non eseguibilità della sentenza e la propria scarcerazione per incolpevole mancata conoscenza del processo (era stato giudicato contumace e le notifiche erano andate al difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 159 c.p.p.); 2) la restituzione in termini per proporre impugnazione (art. 175, comma 2 c.p.p., testo previgente); e, in subordine, 3) la revoca parziale della condanna relativamente al reato di cui all'art. 485 c.p. per sopravvenuta abrogazione (abolitio criminis) e la rideterminazione della pena. Il Tribunale aveva dichiarato "non luogo a provvedere" ritenendosi incompetente e ipotizzando una fattispecie di rescissione del giudicato di competenza della Corte d'appello (art. 629-bis c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando al Tribunale di Venezia per nuovo giudizio su tutti i motivi dell'incidente di esecuzione. La Corte ha rilevato che: a) per le sentenze contumaciali pronunciate secondo la disciplina anteriore alle modifiche (quindi anche per la sentenza del 2010), il rimedio è la restituzione in termini ex art. 175, comma 2, c.p.p. (testo previgente) e non l'istituto della rescissione del giudicato (art. 629-bis c.p.p.), che si applica solo alle ipotesi disciplinate dall'art. 420-bis dopo la legge n. 67/2014; b) il giudice dell'esecuzione ha omesso di decidere sulla non eseguibilità del titolo e, conseguentemente, sulla richiesta di restituzione in termini (art. 670, comma 3 c.p.p.), pur essendo competente a farlo; c) ha omesso altresì ogni pronuncia sulla richiesta subordinata di revoca della condanna per abolitio criminis (art. 673 c.p.p.), questione di sua competenza. Per tali ragioni l'ordinanza è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 485 cod.pen.

    Il reato contestato veniva indicato come successivamente abrogato (abolitio criminis). La sopravvenuta abrogazione giustifica la richiesta di revoca parziale della condanna e la rideterminazione della pena; tale questione rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 673 c.p.p.

  • art. 159 cod.proc.pen.

    Riferito all'effettuazione di notifiche al difensore d'ufficio. La Corte rileva che la notifica al difensore non equivale necessariamente a conoscenza diretta dell'imputato, rilevando la possibile incolpevole mancata conoscenza del processo.

  • art. 175, comma 2, cod.proc.pen. (testo previgente)

    Per le sentenze contumaciali definite secondo la normativa antecedente alle modifiche citate, l'unico rimedio esperibile è la restituzione nel termine per proporre impugnazione prevista dall'art. 175, comma 2, c.p.p. nel testo previgente; il nuovo testo introdotto dal d.lgs. n. 150/2022 si applica solo alle sentenze pronunciate dopo la sua entrata in vigore.

  • art. 629-bis cod.proc.pen. (rescissione del giudicato)

    L'istituto della rescissione del giudicato non è applicabile alle sentenze contumaciali pronunciate secondo la disciplina antecedente alle modifiche del 2014; si applica invece ai procedimenti in cui è stata dichiarata l'assenza ai sensi dell'art. 420-bis (modificato dalla legge n. 67/2014).

  • art. 670, comma 3, cod.proc.pen.

    Stabilisce la competenza del giudice dell'esecuzione a decidere sulla restituzione nel termine per proporre impugnazione quando la richiesta sia proposta in modo subordinato o alternativo all'accertamento della validità del titolo esecutivo; pertanto il Tribunale dell'esecuzione doveva decidere sulla istanza di restituzione presentata dal ricorrente.

  • art. 673 cod.proc.pen.

    Attribuisce al giudice dell'esecuzione la competenza a decidere sulla revoca della condanna nei casi di sopravvenuta abolitio criminis; pertanto la richiesta subordinata del ricorrente andava valutata e motivatamente decisa dal Tribunale dell'esecuzione.

  • d.lgs. n. 150/2022, art. 89, comma 3

    Stabilisce che il nuovo testo dell'art. 175 c.p.p. si applica solo alle sentenze pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo; per le sentenze antecedenti continua ad applicarsi il testo previgente.

  • Giurisprudenza: Sez. U. n. 36848 del 17/07/2014 (Rv. 259992) e Sez. 5, n. 10433 del 31/01/2019 (Rv. 277240)

    Richiamate per consolidare il principio secondo cui la rescissione del giudicato si applica soltanto alle ipotesi disciplinate da art. 420-bis (assenza dichiarata) mentre per le contumacie definite con la normativa anteriore resta vigente il rimedio della restituzione in termini ex art. 175, comma 2, c.p.p. (testo previgente).

Massime di principio

  • Se la condanna è pronunciata in contumacia secondo la normativa antecedente alle modifiche del 2014 e antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, il rimedio corretto è la restituzione in termini ex art. 175, comma 2, c.p.p. (testo previgente) e non la rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p.
  • Il giudice dell'esecuzione è competente a decidere sull'incidente di esecuzione relativo alla non eseguibilità del titolo e, conseguentemente, sulla richiesta subordinata o alternativa di restituzione in termini (art. 670, comma 3 c.p.p.); non può dichiarare "non luogo a provvedere" omettendo ogni valutazione quando la materia rientra nella sua competenza.
  • La distinzione tra "irreperibile"){"irreperibile di fatto" e "assenza dichiarata" è rilevante: la rescissione del giudicato si applica soltanto alle ipotesi di assenza disciplinate dall'art. 420-bis (per le quali opera l'istituto introdotto/ridefinito dalle modifiche normative), mentre per le contumacie definite con la normativa anteriore prevale il rimedio della restituzione in termini.
  • In presenza di sopravvenuta abrogazione del reato (abolitio criminis), la revoca parziale della condanna e la rideterminazione della pena rientrano nella competenza del giudice dell'esecuzione (art. 673 c.p.p.) e devono essere esaminate anche se proposte in via subordinata.
  • La notifica al difensore d'ufficio (art. 159 c.p.p.) non esclude automaticamente l'assenza di conoscenza dell'imputato; se vi è ragionevole dubbio sulla conoscenza reale del processo da parte dell'imputato, il giudice dell'esecuzione deve valutare l'eventuale incolpevole mancata conoscenza e la non eseguibilità del titolo.
  • Quando il ricorrente pone richieste in via principale e in via subordinata, il giudice dell'esecuzione deve decidere su tutte le domande pertinenti e motivare ogni eventuale omissione o incompetenza; in mancanza la decisione è annullabile con rinvio.

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