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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36747/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la decisione di primo grado di condanna per i reati contestati. Con l'unico motivo deduceva vizi di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., sostenendo in sostanza che il fatto dovesse essere ritenuto di particolare tenuità. La Corte ha però rilevato che la censura era generica, perché non specificava gli elementi di fatto e di diritto a sostegno della doglianza, ed era anche nuova, poiché la questione dell'art. 131-bis non risultava devoluta con l'appello e coinvolge profili di merito rimessi alla discrezionalità del giudice.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando da un lato la genericità del motivo ex art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., e dall'altro la novità della questione, non dedotta in appello e quindi non proponibile per la prima volta in sede di legittimità ai sensi degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 496 c.p.

    È uno dei reati per cui l'imputato era stato ritenuto responsabile nei giudizi di merito; la decisione di legittimità non ne affronta il merito.

  • art. 337 c.p.

    È uno dei reati contestati e confermati in appello; non è oggetto di specifica analisi nella ordinanza.

  • art. 635, comma 2, n. 1, c.p.

    È uno dei reati contestati e confermati in appello; la Cassazione non entra nel merito della relativa imputazione.

  • art. 340 c.p.

    È uno dei reati contestati e confermati in appello; non è oggetto di esame nel provvedimento di legittimità.

  • art. 131-bis c.p.

    Disciplina la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte rileva che la relativa questione non può essere proposta per la prima volta in cassazione se non dedotta in appello e quando implica valutazioni di merito.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve indicare specificamente gli elementi posti a base della censura; in mancanza, il motivo è generico.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Preclude la deduzione in cassazione di questioni nuove non devolute nei precedenti gradi, specie se attinenti al merito.

  • art. 609, comma 2, c.p.p.

    Concorre a escludere la proponibilità in sede di legittimità di questioni nuove non trattate nei precedenti gradi di giudizio.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente: la doglianza che non indichi gli elementi fattuali e giuridici a sostegno della censura è generica e inammissibile.
  • La questione relativa alla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., quando implichi apprezzamenti di merito rimessi alla discrezionalità del giudice, non può essere introdotta per la prima volta in cassazione se non sia stata devoluta con l'appello.
  • Le questioni nuove, non trattate nei precedenti gradi, non sono deducibili in cassazione quando richiedono valutazioni di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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