Cassazione Penale, Sentenza n. 16979/2022 del 02/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per lavori edilizi eseguiti senza permesso di costruire (capo A) e senza autorizzazione del Genio Civile e senza presentazione dei calcoli di stabilità (capo B). Hanno dedotto: (1) illegittima revoca dell'ammissione di due testi da parte del Tribunale e mancata valutazione dell'interesse alla loro escussione; (2) mancata considerazione della presunta concessione in sanatoria che, a loro dire, avrebbe estinto o escluso la responsabilità; (3) carenza di motivazione circa la responsabilità della proprietaria IPITO, sostenendo che gli elementi riguardavano solo FOBERT e che IPITO non partecipò ai lavori; (4) omissione della valutazione della particolare tenuità del fatto e mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto tardiva la doglianza sulla revoca dei testi, richiamando l'obbligo di dedurre immediatamente la nullità sopravvenuta; sul secondo motivo ha escluso efficacia probatoria della mera dichiarazione di esistenza della sanatoria perché il titolo non è mai stato prodotto in giudizio e la sua assenza non permette al giudice di verificare l'idoneità all'estinzione del reato. La responsabilità per il capo B è stata ritenuta fondata per l'assenza dell'autorizzazione e della documentazione a carico degli imputati. La responsabilità di IPITO è stata confermata in relazione allo stretto rapporto con FOBERT e al suo interesse (e iniziativa) per ottenere la sanatoria. L'art. 131-bis c.p. è stato escluso per la protrazione nel tempo degli interventi abusivi e per la non particolare modestia dell'abuso. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 606, lett. d), cod. proc. pen.
Individua i motivi di ricorso per cassazione relativi alla violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte valuta la rilevanza e la tempestività delle doglianze proposte in cassazione
art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
Impone che la parte presenti immediatamente le doglianze relative a determinate nullità o difetti processuali; la mancata deduzione tempestiva può sanare la nullità
Disciplina la particolare tenuità del fatto e la possibile non punibilità; la Corte ricorda che i reati permanenti o protratti nel tempo difficilmente rientrano nell'art. 131-bis, specie se l'abuso viola più disposizioni rilevanti
Massime di principio
- In giudizio penale la produzione documentale che escluderebbe la sussistenza del reato (es. concessione in sanatoria) deve essere effettivamente depositata e risultare dagli atti: la mera dichiarazione orale o l'auspicata escussione di un teste non sostituiscono il titolo.
- Le doglianze relative a nullità o alla revoca dell'ammissione di prove devono essere tempestivamente dedotte secondo le regole procedurali; se sollevate tardivamente diventano inammissibili o comunque inefficaci.
- La responsabilità del proprietario per lavori abusivi può essere affermata anche se non presente materialmente ai lavori, quando emergano strette relazioni e iniziative volte a ottenere la regolarizzazione o quando l'attività è stata posta in essere per suo conto.
- L'applicazione dell'art. 131-bis c.p. è limitata nei reati permanenti o protratti nel tempo: la durata e la gravità/ampiezza dell'intervento (violazione di più disposizioni) ostano al riconoscimento della particolare tenuità.
- In sede di impugnazione il ricorrente non può contare su prove documentali che non sono state prodotte nei gradi precedenti: l'onere di allegazione e di prova dei titoli che estinguono o escludono il reato incombe su chi li invoca.
Testo integrale
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