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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25512/2026 del 08/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un ordine di demolizione di un manufatto abusivo, disposto con sentenza di condanna divenuta irrevocabile per un reato edilizio. Il condannato ha proposto incidente di esecuzione davanti al Tribunale competente chiedendo la sospensione o la revoca dell'ordine, deducendo: 1) che l'ordine di demolizione sarebbe stato notificato solo a lui e non ai presunti proprietari dell'immobile, i quali sarebbero soggetti terzi coinvolti in una procedura di sanatoria amministrativa; 2) che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto verificare non solo il diniego della sanatoria, ma anche la legittimità del provvedimento amministrativo di diniego; 3) che sarebbe stata omessa l'acquisizione degli atti del procedimento amministrativo necessari a controllare i presupposti del diniego. Il Pubblico ministero presso la Cassazione ha chiesto la declaratoria di inammissibilità, sostenendo, tra l'altro, la mancanza di autosufficienza del ricorso e l'irrilevanza delle doglianze sulla sanatoria ai fini dell'esecuzione dell'ordine di demolizione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e comunque inammissibile per carenza di interesse, osservando che l'eventuale proprietà dell'immobile in capo a terzi e la mancata notificazione dell'ordine di demolizione a tali terzi non conferivano al ricorrente un interesse concreto e attuale a dolersi del vizio. Ha inoltre affermato che l'ordine di demolizione, previsto dall'art. 31, comma 9, del d.P.R. n. 380 del 2001, è una sanzione amministrativa ripristinatoria che segue la condanna per il reato edilizio e non può essere rimesso in discussione in sede esecutiva in assenza di fatti sopravvenuti, essendo eventuali contestazioni sulla correttezza della sua emissione da far valere nel giudizio di cognizione. Quanto ai secondi due motivi, li ha reputati generici e manifestamente infondati: il giudice dell'esecuzione deve verificare l'esistenza di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali incompatibili con la demolizione, oppure la ragionevole imminenza della loro adozione, ma non è tenuto a sindacare la legittimità del diniego di sanatoria, riservata al giudice amministrativo. Non essendo stati dedotti atti sopravvenuti idonei a incidere sul titolo esecutivo, la richiesta di sospensione o revoca era infondata. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 666 c.p.p.

    disciplina l'incidente di esecuzione e il relativo contraddittorio; la Corte richiede che le doglianze siano specifiche, pertinenti e sorrette da concreto interesse.

  • art. 178, lett. c), c.p.p.

    invocato per dedurre una nullità del procedimento esecutivo, ma ritenuto non utile al ricorrente per difetto di interesse e perché riferito a un vizio che, in ogni caso, non gli arreca un pregiudizio diretto.

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione al dovere di motivazione e al giusto processo, ma la Corte esclude il vizio prospettato.

  • art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001

    l'ordine di demolizione delle opere abusive è conseguenza legale della sentenza di condanna per il reato edilizio e ha natura ripristinatoria, non punitiva.

  • art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001

    reato edilizio per cui è intervenuta la condanna irrevocabile su cui si fonda l'ordine di demolizione.

  • art. 13 legge n. 47 del 1985

    richiamato quale disciplina previgente dell'istanza di sanatoria, poi recepita dall'art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001.

  • art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001

    norma sul permesso di costruire in sanatoria, rilevante solo come riferimento alla procedura amministrativa evocata dal ricorrente.

  • art. 616 c.p.p.

    consente, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 44 c.p.

    richiamato solo indirettamente nella descrizione del precedente vincolo processuale, in quanto il testo usa anche l'espressione "reato di cui all'art. 44" in combinazione con la normativa edilizia.

Massime di principio

  • L'ordine di demolizione disposto con la sentenza di condanna per reato edilizio ha natura di sanzione amministrativa ripristinatoria e grava sul soggetto in rapporto con il bene, indipendentemente dalla qualità di autore dell'abuso o di proprietario dello stesso.
  • In sede esecutiva non possono essere riproposte questioni che attengono alla correttezza originaria dell'ordine di demolizione se non sono dedotti fatti sopravvenuti al giudicato; tali questioni avrebbero dovuto essere fatte valere con l'impugnazione della sentenza di cognizione.
  • Per impugnare un provvedimento esecutivo è necessario un interesse concreto e attuale, cioè un'utilità pratica diretta e non un mero interesse astratto alla legalità della decisione.
  • La mancata notificazione dell'ordine di demolizione a un terzo proprietario non attribuisce al destinatario dell'ordine un interesse giuridicamente rilevante a dedurre la nullità relativa a un soggetto diverso.
  • Il giudice dell'esecuzione può sospendere o revocare l'ordine di demolizione solo se risultano provvedimenti amministrativi o giurisdizionali incompatibili con l'abbattimento, oppure se tali provvedimenti sono concretamente e ragionevolmente imminenti; non gli compete invece sindacare la legittimità del diniego di sanatoria, riservata al giudice amministrativo.
  • La mera allegazione di una richiesta di sanatoria o di un procedimento amministrativo non basta: occorre indicare elementi specifici e attuali idonei a dimostrare l'incompatibilità sopravvenuta dell'ordine con la situazione giuridica del bene.

Come è indicizzato

MaterieAbuso edilizioImpugnazioni
RamiReati ediliziProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

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