Cassazione Civile, Ordinanza n. 17076/2023 del 14/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva presentato istanza di rimborso di euro 27.400.000 dell'addizionale IRES prevista dall'art. 81, commi 16-18, del d.l. n. 112/2008, ritenendola costituzionalmente illegittima. A seguito del silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, aveva proposto ricorso dinanzi al giudice tributario, respinto in primo grado e poi in appello, sul presupposto che la sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2015, pur dichiarando illegittima la disciplina, avesse limitato gli effetti della pronuncia solo dal giorno della sua pubblicazione. In cassazione la ricorrente articolava tre motivi: 1) denunciava la violazione dell'art. 81, commi 16-18, d.l. n. 112/2008, in relazione agli artt. 3 e 53 Cost. e alla sentenza n. 10/2015, sostenendo che la pronuncia costituzionale avesse efficacia retroattiva e che il contenimento temporale degli effetti fosse solo un passaggio motivazionale privo di vincolatività; 2) deduceva la violazione degli artt. 136 e 137 Cost. e dell'art. 30 l. n. 87/1953 per asserita violazione del giudicato costituzionale, poiché la CTR avrebbe valorizzato la motivazione invece del solo dispositivo; 3) lamentava la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., degli artt. 6, 13 e 14 CEDU e dell'art. 1 del Protocollo n. 1, sostenendo che, anche a voler ritenere non retroattiva la sentenza costituzionale, la tutela avrebbe dovuto essere riconosciuta a chi aveva già agito in giudizio prima della decisione della Corte costituzionale, e che la disciplina fiscale e la sua applicazione le avessero leso il diritto di difesa e il diritto di proprietà.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che non sia ammissibile dedurre direttamente la violazione di norme costituzionali in cassazione senza passare per la questione di legittimità costituzionale della norma applicata; ha inoltre affermato che la sentenza della Corte costituzionale n. 10/2015, letta nel suo complesso, ha effettivamente modulato gli effetti temporali della declaratoria di illegittimità, limitandoli al futuro per ragioni di bilanciamento tra principi costituzionali, in particolare equilibrio di bilancio e uguaglianza/solidarietà. Quanto al terzo motivo, la Corte ha escluso che la decisione costituzionale consenta distinzioni tra rapporti già oggetto di lite e rapporti non ancora contenziosi, e ha ribadito che eventuali profili di contrasto con la CEDU non comportano la disapplicazione della normativa interna o della sentenza della Corte costituzionale. Conseguentemente, la società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 81, commi 16-18, d.l. 25 giugno 2008, n. 112
addizionale IRES c.d. "Robin tax"
la disciplina fiscale impugnata è stata poi dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, ma con effetti limitati al futuro per ragioni di bilanciamento costituzionale
art. 3 Cost.
richiamato dalla ricorrente e dalla Corte costituzionale tra i principi coinvolti nel bilanciamento relativo agli effetti temporali della declaratoria di illegittimità
art. 23 Cost.
richiamato dalla contribuente quale parametro di illegittimità della pretesa tributaria
art. 41 Cost.
invocato dalla contribuente quale parametro costituzionale della censura alla disciplina fiscale
art. 53 Cost.
invocato quale parametro di capacità contributiva e richiamato nel giudizio di legittimità costituzionale della disciplina fiscale
art. 77 Cost.
richiamato dalla contribuente quale parametro costituzionale
art. 117 Cost.
richiamato dalla ricorrente in relazione alla CEDU; la Corte osserva che eventuali contrasti con la Convenzione rilevano tramite questo parametro e non legittimano la disapplicazione della sentenza costituzionale
art. 136 Cost.
la declaratoria di illegittimità costituzionale ha efficacia generale; la Corte afferma che la sentenza costituzionale va letta nella motivazione e nel dispositivo, che insieme esprimono la scelta di limitare gli effetti al futuro
art. 137 Cost.
le sentenze della Corte costituzionale non sono soggette ad impugnazione
art. 30 l. 11 marzo 1953, n. 87
richiamato dalla ricorrente per sostenere la retroattività della declaratoria di illegittimità e la violazione del giudicato costituzionale
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
norma processuale invocata a fondamento del motivo di nullità/violazione del giudicato costituzionale
art. 24 Cost.
invocato dalla ricorrente come parametro del diritto di difesa e della tutela giurisdizionale; la Corte esclude che la limitazione temporale stabilita dalla sentenza costituzionale lo violi
art. 111 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della tutela giurisdizionale effettiva
art. 6 CEDU
invocato dalla ricorrente come parametro di giusto processo e tutela effettiva
art. 13 CEDU
invocato dalla ricorrente come parametro di tutela effettiva dinanzi a violazioni dei diritti convenzionali
art. 14 CEDU
richiamato dalla ricorrente per la dedotta discriminazione nel prelievo fiscale
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
invocato per la tutela dell'integrità patrimoniale; la Corte ribadisce che il bilanciamento con l'interesse generale resta affidato alla Corte costituzionale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
presupposto per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 11 Cost.
richiamato per distinguere il sistema CEDU da quello dell'Unione europea, escludendo la disapplicazione della normativa interna o della sentenza costituzionale
Massime di principio
- In sede di ricorso per cassazione non è ammissibile dedurre direttamente la violazione di norme costituzionali: il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali deve essere veicolato, di regola, attraverso la questione di legittimità costituzionale della norma applicata.
- La motivazione di una sentenza della Corte costituzionale, quando esplicita la ratio del dispositivo, è vincolante quanto al contenuto decisorio e va letta insieme al dispositivo stesso; se la Corte modula espressamente gli effetti temporali della declaratoria di illegittimità, tale limitazione non può essere degradata a mero obiter.
- La sentenza di illegittimità costituzionale può, in casi eccezionali, essere temporalmente limitata dalla stessa Corte costituzionale in ragione del bilanciamento tra principi di rango costituzionale, specie quando l'efficacia retroattiva produrrebbe effetti incompatibili con altri valori costituzionali, come l'equilibrio di bilancio, l'uguaglianza e la solidarietà.
- Una volta che la Corte costituzionale abbia stabilito la decorrenza solo futura degli effetti della declaratoria di illegittimità, il giudice comune non può rimettere in discussione il bilanciamento effettuato né differenziare gli effetti in base al fatto che il rapporto sia già oggetto di contenzioso.
- Il riferimento a parametri CEDU non consente la disapplicazione della disciplina interna o della pronuncia della Corte costituzionale; eventuali profili convenzionali restano assorbiti nel sistema di controllo di costituzionalità e nel bilanciamento già operato dal giudice delle leggi.
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