Cassazione Civile, Ordinanza n. 07232/2025 del 18/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (notaio)
La controversia
La controversia nasce da una catena di trasferimenti di un immobile, originariamente già colpito da azione revocatoria esperita dalla procedura fallimentare della società proprietaria originaria. Un successivo acquirente, a sua volta convenuto in altra lite per il risarcimento del danno da evizione nei confronti degli eredi dell'originario proprietario, aveva ottenuto in primo grado e in appello la condanna di un terzo soggetto a tenerlo indenne, perché quest'ultimo aveva reso davanti al notaio una dichiarazione falsa di libertà dell'immobile da pesi, iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli. Gli eredi del soggetto condannato alla manleva hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 112, 167 e 345 c.p.c. e sostenendo che la Corte d'appello aveva erroneamente ritenuto tardiva la contestazione del difetto di legittimazione passiva/titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio. Secondo i ricorrenti, tale contestazione avrebbe riguardato i presupposti stessi dell'azione di manleva ed era dunque un'eccezione in senso lato, non soggetta alle preclusioni processuali rilevate dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la decisione impugnata si fondava su una duplice ratio decidendi: una processuale, relativa alla tardività dell'eccezione sulla carenza di titolarità passiva; e una sostanziale, secondo cui la domanda di manleva era comunque fondata per il carattere illecito della dichiarazione resa dal soggetto poi deceduto circa la libertà dell'immobile. Poiché la seconda ratio, non specificamente censurata, implicava il riconoscimento della titolarità passiva del rapporto in capo al dante causa, la doglianza era priva di interesse e colpiva solo una delle due autonome rationes. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e con previsione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dai ricorrenti come norma che disciplina il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in relazione alla contestazione della titolarità passiva e al dedotto vizio della decisione d'appello.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere che la contestazione del difetto di titolarità passiva non fosse tardiva nei termini delle preclusioni difensive.
Richiamato dai ricorrenti in relazione al divieto di nuove eccezioni e nuove difese in appello, sostenendo che la questione fosse comunque proponibile come eccezione in senso lato.
Indicato come parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto nel ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è da sola idonea a sorreggere il decisum, il ricorso per cassazione è inammissibile se non vengono censurate tutte le rationes.
- La mancata impugnazione di una ratio sostanziale che implica il riconoscimento del presupposto contestato rende priva di interesse la censura rivolta alla sola ratio processuale, perché l'eventuale accoglimento non potrebbe comunque determinare la cassazione della decisione.
- Nel giudizio di legittimità il motivo è inammissibile per difetto di interesse quando, anche a volerlo accogliere, resterebbe ferma un'autonoma e decisiva argomentazione della sentenza impugnata non aggredita dal ricorrente.
- Una contestazione relativa alla titolarità passiva del rapporto può risultare assorbita o comunque irrilevante se il giudice di merito abbia comunque accertato, con autonoma ratio, la fondatezza sostanziale della domanda nei confronti della parte chiamata in giudizio.
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