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Cassazione Civile, Ordinanza n. 42008/2021 del 30/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di conto corrente e di anticipazione su ricevute bancarie regolato in conto corrente, con clausola che attribuiva alla banca il diritto di annotare/compensare le somme riscosse a soddisfazione del proprio credito per le anticipazioni erogate. Prima del fallimento della società correntista la banca aveva anticipato somme sulla base di ricevute bancarie; dopo la dichiarazione di fallimento aveva incassato i crediti dai terzi debitori e trattenuto le somme in applicazione del patto di compensazione. La curatela agiva in revocatoria fallimentare per far dichiarare inefficaci le rimesse e ottenere la restituzione delle somme. La banca ricorreva per cassazione sostenendo: 1) che la Corte d'appello aveva erroneamente negato l'opponibilità al fallimento del patto di compensazione, ignorando l'orientamento di legittimità che lo ritiene efficace nei rapporti di anticipazione su ricevute; 2) che l'operazione andava qualificata come mandato in rem propriam, non sciolto dal fallimento del mandante ai sensi dell'art. 1723, comma 2, c.c., con conseguente permanenza del patto; 3) che la compensazione ex art. 56 l.fall. era applicabile perché il fatto genetico delle reciproche obbligazioni era anteriore al fallimento, mentre la successiva esigibilità del credito della banca non ne impediva la compensazione; 4) in via subordinata, deduceva anche l'omessa pronuncia sulle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo errata la decisione di merito nella parte in cui aveva escluso la compensabilità delle somme incassate dalla banca dopo il fallimento. La Corte ha affermato che, nei contratti di anticipazione su ricevute regolati in conto corrente con clausola di compensazione, le due obbligazioni contrapposte hanno il medesimo fatto genetico nell'anticipazione concessa prima del fallimento; l'incasso successivo delle ricevute da parte della banca costituisce solo modalità di soddisfazione del proprio credito e determina la mera esigibilità del controcredito del fallito/curatela. Di conseguenza, ricorrendo i presupposti dell'art. 56 l.fall. e restando efficace il patto di compensazione, la banca può opporre la compensazione anche se il debito restitutorio diviene esigibile dopo l'apertura della procedura. Il secondo motivo, relativo alle spese, è stato dichiarato assorbito. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, affinché riesamini l'appello alla luce del principio di diritto enunciato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 44 l.fall.

    le rimesse effettuate dopo il fallimento sono inefficaci nei confronti della procedura solo se non operano validamente meccanismi di compensazione opponibili alla massa; la Corte d'appello lo aveva applicato in senso ostativo, ma la Cassazione ne ha ritenuto non decisivo l'operare alla luce dell'art. 56 l.fall.

  • art. 56 l.fall.

    la compensazione fallimentare è ammessa quando il fatto genetico delle reciproche obbligazioni sia anteriore alla dichiarazione di fallimento, anche se uno dei crediti divenga liquido o esigibile dopo; nella fattispecie l'anticipazione su ricevute costituiva il fatto genetico comune ai debiti contrapposti.

  • art. 169 l.fall.

    richiamato per il concordato preventivo, quale rinvio alla disciplina della compensazione di cui all'art. 56 l.fall.

  • art. 1723, comma 2, c.c.

    invocato dalla banca per sostenere che il mandato all'incasso in rem propriam non si estingue per sopravvenuta incapacità del mandante; la Corte non fonda però la decisione su una specifica applicazione di questa norma.

  • art. 78 l.fall.

    richiamato dalla banca per sostenere che lo scioglimento del mandato opera solo in caso di fallimento del mandatario; la Corte non ne fa il fondamento decisivo della propria ratio.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel motivo come norma processuale violata per asserita mancata considerazione del patto di compensazione e della qualificazione giuridica della fattispecie.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    richiamato nel motivo come vizio della motivazione/decisione impugnata.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    richiamati nel secondo motivo in relazione alla regolazione delle spese di lite e alla mancata compensazione parziale.

Massime di principio

  • Nel contratto di anticipazione bancaria su crediti regolato in conto corrente, con clausola che attribuisca alla banca il diritto di incamerare o compensare le somme riscosse, il rapporto va letto come un’operazione unitaria in cui il credito della banca e il debito restitutorio del cliente hanno il medesimo fatto genetico nell’anticipazione concessa.
  • Ai fini della compensazione fallimentare ex art. 56 l.fall., è decisivo che il fatto costitutivo delle reciproche obbligazioni sia anteriore all'apertura della procedura; non impedisce la compensazione il solo fatto che uno dei due crediti divenga esigibile dopo il fallimento.
  • Nell’anticipazione su ricevute bancarie, l’incasso successivo da parte della banca non integra un nuovo fatto genetico, ma solo l’adempimento della funzione di soddisfacimento del credito già sorto con l’anticipazione.
  • In presenza di patto di compensazione opponibile, la banca non è tenuta a riversare alla massa le somme incassate dopo il fallimento se tali somme possono essere imputate in compensazione al proprio credito antecedente.
  • Se il motivo accolto impone un nuovo esame del merito, le censure sulle spese di lite restano assorbite e sono devolute al giudice di rinvio.
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