Cassazione Civile, Sentenza n. 37127/2022 del 19/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione della sentenza della Commissione territoriale che aveva annullato l'ingiunzione di pagamento per ICI (anni 2003-2006) emessa nei confronti di Windowmist Limited, per presunta irregolarità della notificazione dell'avviso di accertamento prodromico eseguita a mezzo servizio postale (mancata sottoscrizione dell'agente postale sull'avviso di ricevimento, assenza della data di mancata notifica e delle giustificazioni della omissione). Il Comune sosteneva invece che si era perfezionata la notifica mediante la cosiddetta "compiuta giacenza" e la spedizione della raccomandata informativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del Comune. Ha confermato che, in caso di notifica tramite servizio postale non consegnata per temporanea assenza o rifiuto, la prova del perfezionamento della notificazione può essere fornita solo con la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.) regolarmente sottoscritto dall'agente postale. La mancanza della sottoscrizione e delle indicazioni obbligatorie sull'avviso di ricevimento rende la notificazione inesistente; né la presunta "conoscenza legale" della raccomandata informativa o altri atti successivi possono sanare tale vizio. Il ricorso è stato quindi respinto e il Comune condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 8, legge n. 890 del 1982
commi 2, 3, 4 e 6 (come riformulati dalla legge n. 80/2005)
Disciplina la notificazione a mezzo posta e il meccanismo della "compiuta giacenza"; richiede l'invio della raccomandata informativa e la produzione dell'avviso di ricevimento con la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.) per provare il perfezionamento della notifica
legge n. 80 del 2005
Ha modificato l'art. 8 della l. 890/1982 per assicurare la comunicazione al destinatario tramite raccomandata A/R dell'avvenuto deposito e migliorare le garanzie di conoscenza dell'atto
art. 149 c.p.c.
L'avviso di ricevimento è il documento idoneo a provare la consegna e la data di consegna; la sottoscrizione dell'agente postale è elemento essenziale per attribuire certezza all'attestazione
art. 156 c.p.c.
La Corte ha ritenuto che l'eventuale principio del "raggiungimento dello scopo" non può sanare la nullità della notificazione quando non vi è prova che l'atto sia effettivamente pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario
Costituzione
art. 24; art. 111, comma 2
Richiamate in relazione al diritto di difesa e al giusto processo: hanno orientato l'interpretazione rigorosa delle garanzie di notificazione
Corte Costituzionale, sentenza n. 346/1998
Ha dichiarato in parte incostituzionale la precedente disciplina dell'art. 8 l. 890/1982 per insufficienza di garanzie di conoscenza da parte del destinatario, indicando la necessità di integrare la disciplina
Cass. Sez. Un., n. 10012/2021
Ha stabilito che, nei casi di notificazione via posta non consegnata, la prova del perfezionamento può essere fornita esclusivamente mediante la produzione del C.A.D. (avviso di ricevimento contenente la comunicazione di avvenuto deposito)
d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater
Norma richiamata in relazione al contributo unificato e all'onere del versamento aggiuntivo in cassazione
Massime di principio
- La notifica a mezzo servizio postale, nei casi di mancata consegna per temporanea assenza o rifiuto, si perfeziona solo se il notificante produce l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa contenente la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.) regolarmente compilato e sottoscritto dall'agente postale.
- La sottoscrizione dell'agente postale sull'avviso di ricevimento è elemento essenziale: la sua mancata apposizione rende la notificazione inesistente, non semplicemente annullabile per formalità.
- La sola spedizione della raccomandata informativa o altre annotazioni successive (ad es. "immesso in cassetta") non sono di per sé sufficienti a provare la conoscenza legale dell'atto da parte del destinatario.
- La nullità della notificazione non può essere sanata ex art. 156 c.p.c. con il principio del "raggiungimento dello scopo" se non vi è prova che l'atto sia effettivamente pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario.
- In procedure tributarie, l'ente impositore deve conservare e produrre tutti i documenti postali obbligatori (avvisi di deposito con indicazione dei motivi, date, sottoscrizioni) per opporre efficacemente la regolarità delle notifiche; in loro assenza la pretesa tributaria può essere annullata.
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