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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 37127/2022 del 19/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione della sentenza della Commissione territoriale che aveva annullato l'ingiunzione di pagamento per ICI (anni 2003-2006) emessa nei confronti di Windowmist Limited, per presunta irregolarità della notificazione dell'avviso di accertamento prodromico eseguita a mezzo servizio postale (mancata sottoscrizione dell'agente postale sull'avviso di ricevimento, assenza della data di mancata notifica e delle giustificazioni della omissione). Il Comune sosteneva invece che si era perfezionata la notifica mediante la cosiddetta "compiuta giacenza" e la spedizione della raccomandata informativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del Comune. Ha confermato che, in caso di notifica tramite servizio postale non consegnata per temporanea assenza o rifiuto, la prova del perfezionamento della notificazione può essere fornita solo con la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.) regolarmente sottoscritto dall'agente postale. La mancanza della sottoscrizione e delle indicazioni obbligatorie sull'avviso di ricevimento rende la notificazione inesistente; né la presunta "conoscenza legale" della raccomandata informativa o altri atti successivi possono sanare tale vizio. Il ricorso è stato quindi respinto e il Comune condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 8, legge n. 890 del 1982

    commi 2, 3, 4 e 6 (come riformulati dalla legge n. 80/2005)

    Disciplina la notificazione a mezzo posta e il meccanismo della "compiuta giacenza"; richiede l'invio della raccomandata informativa e la produzione dell'avviso di ricevimento con la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.) per provare il perfezionamento della notifica

  • legge n. 80 del 2005

    Ha modificato l'art. 8 della l. 890/1982 per assicurare la comunicazione al destinatario tramite raccomandata A/R dell'avvenuto deposito e migliorare le garanzie di conoscenza dell'atto

  • art. 149 c.p.c.

    L'avviso di ricevimento è il documento idoneo a provare la consegna e la data di consegna; la sottoscrizione dell'agente postale è elemento essenziale per attribuire certezza all'attestazione

  • art. 156 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto che l'eventuale principio del "raggiungimento dello scopo" non può sanare la nullità della notificazione quando non vi è prova che l'atto sia effettivamente pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario

  • Costituzione

    art. 24; art. 111, comma 2

    Richiamate in relazione al diritto di difesa e al giusto processo: hanno orientato l'interpretazione rigorosa delle garanzie di notificazione

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 346/1998

    Ha dichiarato in parte incostituzionale la precedente disciplina dell'art. 8 l. 890/1982 per insufficienza di garanzie di conoscenza da parte del destinatario, indicando la necessità di integrare la disciplina

  • Cass. Sez. Un., n. 10012/2021

    Ha stabilito che, nei casi di notificazione via posta non consegnata, la prova del perfezionamento può essere fornita esclusivamente mediante la produzione del C.A.D. (avviso di ricevimento contenente la comunicazione di avvenuto deposito)

  • d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater

    Norma richiamata in relazione al contributo unificato e all'onere del versamento aggiuntivo in cassazione

Massime di principio

  • La notifica a mezzo servizio postale, nei casi di mancata consegna per temporanea assenza o rifiuto, si perfeziona solo se il notificante produce l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa contenente la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.) regolarmente compilato e sottoscritto dall'agente postale.
  • La sottoscrizione dell'agente postale sull'avviso di ricevimento è elemento essenziale: la sua mancata apposizione rende la notificazione inesistente, non semplicemente annullabile per formalità.
  • La sola spedizione della raccomandata informativa o altre annotazioni successive (ad es. "immesso in cassetta") non sono di per sé sufficienti a provare la conoscenza legale dell'atto da parte del destinatario.
  • La nullità della notificazione non può essere sanata ex art. 156 c.p.c. con il principio del "raggiungimento dello scopo" se non vi è prova che l'atto sia effettivamente pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario.
  • In procedure tributarie, l'ente impositore deve conservare e produrre tutti i documenti postali obbligatori (avvisi di deposito con indicazione dei motivi, date, sottoscrizioni) per opporre efficacemente la regolarità delle notifiche; in loro assenza la pretesa tributaria può essere annullata.

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