Cassazione Penale, Ordinanza n. 29969/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello censurando esclusivamente il trattamento sanzionatorio, lamentando che la riduzione della pena riconosciuta per l'attenuante prevista dall'art. 116, comma 2, c.p. sarebbe stata insufficiente. Dalla decisione emerge che la Corte territoriale aveva già applicato la riduzione massima consentita dal combinato disposto degli artt. 116 e 65, comma 1, n. 3, c.p. La Cassazione ha ritenuto tale doglianza manifestamente infondata e, per questo, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su un motivo manifestamente infondato relativo alla misura della riduzione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento dell'attenuante ex art. 116, comma 2, c.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non ricorreva una situazione di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
attenuante di cui all'art. 116, comma secondo cod. pen.
La riduzione di pena connessa all'ipotesi richiamata era già stata applicata nella misura massima consentita.
combinato disposto degli artt. 116 e 65, comma primo, n. 3, cod. pen.
La misura della diminuzione di pena va determinata tenendo conto del limite massimo risultante dal coordinamento con questa disposizione.
In caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 2000
La condanna alla Cassa delle ammende è esclusa solo se il ricorso è proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso concreto tale evenienza è stata esclusa.
Massime di principio
- Quando la riduzione di pena conseguente a una circostanza attenuante è già stata applicata nella misura massima consentita dalla legge, una censura che chieda un'ulteriore diminuzione è manifestamente infondata.
- Il controllo di legittimità sulla dosimetria della pena non consente di ottenere una nuova valutazione del quantum sanzionatorio se il giudice di merito ha correttamente operato entro il limite normativo previsto.
- L'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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