Cassazione Penale, Ordinanza n. 04745/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per detenzione e coltivazione di sostanza stupefacente, in particolare marjuana/cannabis. Dalla decisione emerge che la coltivazione riguardava circa 500 piante e che, nel medesimo contesto, erano stati rinvenuti 4 kg di sostanza stupefacente, oltre alla strumentazione per il confezionamento, inclusi un bilancino di precisione e altri strumenti utili alla lavorazione. Il ricorso contestava, in sostanza, la mancata riconducibilità dell'attività alla disciplina invocata dalla difesa in relazione alla legge n. 243 del 2016, sostenendo che si trattasse di coltivazione autorizzata, e censurava anche la quantificazione della pena. La Corte rileva però che le doglianze erano reiterative, generiche e manifestamente infondate, oltre a sollecitare una non consentita rilettura del merito e degli elementi di fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse motivato in modo puntuale e non illogico l'insussistenza di un'attività di coltivazione autorizzata, valorizzando il numero elevato di piante, il rinvenimento di sostanza già confezionabile e la presenza di strumenti da pesatura e confezionamento come indici della finalità di commercializzazione. Quanto alla pena, ha ritenuto che la corte territoriale avesse fatto corretta valutazione degli elementi di fatto, senza illogicità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice applicata alla detenzione e coltivazione di marijuana/cannabis; la Corte conferma che, nel caso concreto, gli indici fattuali escludono una coltivazione lecita o autorizzata e depongono per la finalità di cessione/commercializzazione.
legge n. 243 del 2016
È richiamata dalla difesa come base della pretesa autorizzazione dell'attività di coltivazione; la Corte ne esclude l'applicabilità al caso concreto in ragione delle concrete modalità dell'attività svolta e dei rinvenimenti accessori.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste di violazioni di legge o vizi motivazionali, mirino in realtà a una rivalutazione del merito e degli elementi di fatto già esaminati dai giudici di merito.
- La coltivazione di sostanza stupefacente non può ritenersi lecita quando il contesto fattuale evidenzi elementi incompatibili con un uso consentito e coerenti con la commercializzazione, quali l'elevato numero di piante, la presenza di ingenti quantità di prodotto e di strumenti per pesatura e confezionamento.
- La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione quando sia puntuale, non illogica e coerente con la giurisprudenza di legittimità, non potendo il ricorrente limitarsi a contrapporre una diversa lettura del fatto.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta automaticamente la statuizione sulle spese processuali e la condanna al versamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.
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