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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35365/2026 del 05/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del 16 marzo 2026 con cui il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dopo la condanna, pronunciata il 4 febbraio 2026 dalla Corte di assise di Como, all’ergastolo per omicidio aggravato in concorso ai danni di una persona rapita e uccisa nella notte tra il 31 luglio e il 1° agosto 1975. La sentenza di merito aveva dichiarato prescritto il concorrente sequestro di persona a scopo di estorsione. Dopo il fermo del 6 febbraio 2026, convalidato dal GIP di Milano il 9 febbraio, la Corte di assise aveva nuovamente applicato la misura ai sensi dell’art. 27 c.p.p. La difesa ha presentato due ricorsi, contestando, sotto i profili della violazione di legge e dei vizi motivazionali, la concretezza e attualità del pericolo di fuga e del rischio di reiterazione, nonché l’eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari necessaria per la custodia in carcere nei confronti di persona ultrasettantenne. Ha dedotto che la pena dell’ergastolo, la latitanza risalente agli anni Settanta e l’acquisto di un biglietto aereo per rientrare in Calabria non dimostravano un imminente allontanamento; che i precedenti erano remoti e seguiti da un lungo periodo senza nuove pendenze; che le risultanze dell’indagine “doppia curva” non erano state adeguatamente contestualizzate, anche perché il ricorrente non vi figurava come indagato o imputato; e che le dichiarazioni dei collaboratori Cerbo e Randisi erano generiche, non riscontrate e riferite a vicende anteriori al 2020. Ha inoltre contestato l’uso di tali elementi per sostenere la perdurante pericolosità, la valutazione della sua mancata dissociazione e la ritenuta inadeguatezza degli arresti domiciliari, anche con controllo elettronico. Il secondo ricorso ha denunciato contraddizioni nella motivazione sul pericolo di fuga e violazione dell’art. 192 c.p.p. nella valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso nei profili relativi alle esigenze cautelari e ha annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale di Milano, affinché proceda a un nuovo giudizio. Ha precisato che, per l’imputato ultrasettantenne, l’art. 275, comma 4, c.p.p. prevale sulla presunzione cautelare del comma 3 e consente la custodia in carcere solo quando le esigenze cautelari raggiungano carattere di eccezionale rilevanza, ossia quando il pericolo presenti intensità tale da rendere concretamente inidonee le misure alternative. Quanto al rischio di reiterazione, la motivazione non ha adeguatamente colmato il lungo intervallo successivo alla scarcerazione del 2008: i precedenti e gli elementi investigativi più recenti richiamati erano remoti, generici o non sufficientemente approfonditi, e non dimostravano con la necessaria consistenza che il ricorrente avesse mantenuto rapporti criminali attuali e capacità operativa tali da rendere sostanzialmente certa la ripresa di attività delittuose. Le captazioni provenienti dal procedimento “doppia curva” possono concorrere alla valutazione cautelare anche se l’interessato non vi era formalmente indagato, ma la loro significatività deve essere vagliata con particolare prudenza quando siano state acquisite per stralcio da un procedimento complesso e non siano state qualificate nelle sedi proprie. Anche le dichiarazioni dei collaboratori, riferite genericamente a fatti anteriori al 2020 e non pienamente coerenti con il ruolo attribuito al ricorrente, non offrivano da sole un adeguato sostegno alla persistenza delle esigenze. È stato ritenuto fondato anche il rilievo sulla motivazione del pericolo di fuga: il biglietto per il rientro nel luogo di residenza era un dato neutro e non poteva essere valorizzato come indice di fuga; la latitanza risaliva a circa cinquant’anni prima; e l’esistenza storica di rapporti criminali non dimostrava, senza accertamenti sulla loro attualità e concreta capacità di supporto logistico, una rete effettivamente idonea ad agevolare la sottrazione. È rimasta assorbita la questione sull’adeguatezza della misura sotto il profilo dell’art. 275-bis c.p.p. Il nuovo giudizio è stato rinviato al Tribunale di Milano competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, c.p.p.; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti previsti dall’art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p. La Cassazione non ha deciso definitivamente sulla permanenza della misura né sulla responsabilità penale, già affermata dalla sentenza di merito.

Norme richiamate

  • art. 274, comma 1, lett. b), c.p.p.

    È, infatti, sufficiente che il giudizio prognostico trovi saldo fondamento in elementi specifici e concretamente verificabili, desunti dalla situazione personale dell’interessato, dalle sue frequentazioni, dai precedenti penali, dalle pendenze giudiziarie e, più in generale, da dati fattuali vicini nel tempo, tali da rendere ragionevolmente prevedibile ed effettivo il rischio di un imminente sottrarsi all’esecuzione del provvedimento restrittivo.

    Il pericolo di fuga deve fondarsi su elementi concreti, specifici e temporalmente significativi. Non occorrono atti già diretti a iniziare la fuga, ma il rischio non può essere ricavato automaticamente da dati storici o da circostanze neutre.

  • art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il discrimine tra le ordinarie esigenze cautelari di cui all’art. 274 cod. proc. pen. e quelle di eccezionale rilevanza richieste dall'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. è rinvenibile non nella diversa natura del periculum, bensì nel grado di intensità con cui esso si manifesta.

    Il rischio di reiterazione conserva la natura ordinaria prevista dall’art. 274 c.p.p.; per applicare la custodia carceraria a chi rientra nell’art. 275, comma 4, deve però presentare un’intensità eccezionale, adeguatamente dimostrata sulla base della situazione concreta e attuale.

  • art. 275, comma 1-bis, c.p.p.

    Va preliminarmente evidenziato che Calabrò è stato sottoposto, ai sensi dell’art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen., alla misura custodiale di massimo rigore in relazione a una fattispecie delittuosa alla quale il legislatore correla, sul piano cautelare, la presunzione prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    La disposizione è richiamata quale base della misura adottata in relazione alla condanna per il delitto indicato, nel quadro cautelare soggetto alla presunzione dell’art. 275, comma 3, c.p.p.; la decisione non ne ricava una deroga alla disciplina speciale per gli ultrasettantenni.

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    Va preliminarmente evidenziato che Calabrò è stato sottoposto, ai sensi dell’art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen., alla misura custodiale di massimo rigore in relazione a una fattispecie delittuosa alla quale il legislatore correla, sul piano cautelare, la presunzione prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., avente natura doppiamente relativa e destinata a operare, sia sul versante dell’accertamento delle esigenze cautelari, sia su quello della verifica di adeguatezza, reputata soddisfatta, salvo prova contraria, dalla sola misura custodiale intramuraria.

    La presunzione cautelare indicata ha natura relativa sia quanto alla sussistenza delle esigenze sia quanto all’adeguatezza della misura, ma nel caso di soggetto ultrasettantenne opera nel rispetto della prevalenza dell’art. 275, comma 4, c.p.p.

  • art. 275, comma 4, c.p.p.

    Ne consegue che, là dove l'applicazione delle misure cautelari ordinarie presuppone un giudizio espresso in termini di qualificata probabilità, la deroga al divieto di custodia carceraria nei confronti dell'ultrasettantenne esige un giudizio prognostico di ben maggiore consistenza, che, pur muovendo, come in ogni valutazione cautelare, dall’apprezzamento di dati concreti, specifici e attuali, si traduce nella sostanziale certezza che il soggetto, ove sottoposto a misure diverse dalla custodia intramuraria, si darebbe alla fuga, si attiverebbe per inquinare la genuinità delle emergenze o persevererebbe nella commissione di delitti della medesima specie di quelli per cui si procede.

    Per applicare o mantenere la custodia in carcere nei confronti di un ultrasettantenne occorrono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La prognosi deve raggiungere la sostanziale certezza del pericolo e poggiare su dati concreti, specifici e attuali; la sola presunzione cautelare prevista dal comma 3 non è sufficiente.

  • art. 275-bis c.p.p.

    Resta assorbita, allo stato, la questione della adeguatezza della misura cautelare, sotto il lamentato profilo dell’art. 275-bis cod. proc. pen., che sarà eventualmente oggetto di specifica motivazione da parte del giudice di rinvio.

    La Corte non decide se gli arresti domiciliari con controllo elettronico siano adeguati: la questione è assorbita e potrà essere esaminata dal giudice di rinvio.

  • art. 292, comma 2, lett. c), c.p.p.

    La disposizione è stata invocata dalla difesa quale parametro di censura dell’ordinanza cautelare, ma la Corte non formula su di essa una distinta interpretazione.

    La norma è menzionata tra quelle dedotte nei ricorsi, senza che la decisione ne ricavi un principio interpretativo autonomo.

  • art. 309, comma 7, c.p.p.

    Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Milano competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.

    L’annullamento dell’ordinanza cautelare comporta il rinvio al Tribunale di Milano per un nuovo giudizio in funzione di giudice del riesame.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del 16 marzo 2026 con cui il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dopo la condanna, pronunciata il 4 febbraio 2026 dalla Corte di assise di Como, all’ergastolo per omicidio aggravato in concorso ai danni di una persona rapita e uccisa nella notte tra il 31 luglio e il 1° agosto 1975.

    La norma individua i motivi di ricorso per cassazione dedotti dalla difesa; la decisione accoglie le censure relative alla motivazione sulle esigenze cautelari e ai parametri normativi applicabili.

  • art. 192, comma 3, c.p.p.

    Quanto alle dichiarazioni più di recente rese dai collaboratori di giustizia Cerbo e Randisi, va rilevato che il giudice della cautela ha attribuito a esse una funzione confermativa del ritenuto protratto interessamento dell’indagato al settore del traffico illecito di sostanze stupefacenti, in apparente dissonanza con il ruolo di «boss» della ‘ndrangheta che gli è stato attribuito dai giudici della cautela sulla base dell’esame degli atti del procedimento «doppia curva».

    La Corte rileva l’insufficiente coerenza e forza dimostrativa delle dichiarazioni dei collaboratori nel quadro cautelare, ma non enuncia un autonomo principio generale sui riscontri richiesti dall’art. 192, comma 3, c.p.p.

  • art. 273 c.p.p.

    La difesa non abbia contestato tanto il giudizio di sussistenza di un grave quadro indiziario ai sensi dell’art. 273 cod. proc. pen., costituente un vero e proprio precipitato logico dell’affermazione della penale responsabilità di Calabrò per il delitto di omicidio aggravato, quanto la più articolata ricostruzione fattuale sulla quale il giudice della cautela ha fondato un giudizio di pericolosità dell’imputato.

    La Corte circoscrive il giudizio di legittimità alle esigenze cautelari e dà atto che il quadro indiziario relativo alla responsabilità non era oggetto delle doglianze.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Va, infine, disposto, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen., che copia del provvedimento sia trasmessa, a cura della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario perché provveda al suo inserimento nella cartella personale del detenuto.

    La cancelleria deve trasmettere copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario per l’inserimento nella cartella personale del detenuto.

Massime di principio

  • Nei confronti di una persona ultrasettantenne, la custodia cautelare in carcere è consentita solo in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Tale soglia non identifica una diversa specie di pericolo, ma richiede che il pericolo di fuga, di inquinamento probatorio o di reiterazione raggiunga un’intensità tale da rendere concretamente inidonee le misure alternative e da fondare una prognosi prossima alla sostanziale certezza.
  • La prognosi di reiterazione a carico di un ultrasettantenne deve essere sorretta da elementi attuali e specifici. Precedenti remoti, anche gravi, e una storia criminale risalente non colmano da soli un lungo periodo privo di nuove pendenze o segnalazioni; occorre verificare se e in quale misura persistano rapporti criminali, capacità operativa e concrete condizioni di ripresa dell’attività illecita.
  • Elementi investigativi provenienti da un diverso procedimento possono essere utilizzati nella valutazione cautelare anche se l’interessato non vi era formalmente indagato o imputato. La loro significatività, tuttavia, deve essere approfondita, soprattutto quando acquisiti per stralcio da un materiale investigativo ampio e non valutati nelle sedi proprie.
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, se generiche, riferite a fatti risalenti e non adeguatamente coerenti con il ruolo criminale che si intende dimostrare, non sono sufficienti a fondare una prognosi di perdurante pericolosità di eccezionale intensità.
  • Il pericolo di fuga deve essere fondato su elementi specifici, concreti e temporalmente vicini, idonei a rendere effettivamente prevedibile l’imminente sottrazione all’esecuzione. Non è indispensabile che siano già iniziati atti di fuga, ma una latitanza risalente a decenni prima non basta, da sola, a dimostrare l’attualità del rischio.
  • Un comportamento oggettivamente neutro, come l’acquisto di un titolo di viaggio verso il luogo di residenza, non può essere contemporaneamente qualificato come neutro e utilizzato come indice del pericolo di fuga. Analogamente, la precedente esistenza di relazioni criminali non dimostra automaticamente la disponibilità attuale di una rete di protezione: occorre accertarne natura, intensità e concreta capacità di agevolare la sottrazione.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareEsigenze cautelariImpugnazioni
RamiMisure cautelariProcesso penale

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